Conti correnti sotto la lente del fisco, la cedu bacchetta l'italia: «discrezionalità illimitata sugli accessi»
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Redazione Economia
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L’anno in corso si preannuncia come una stagione di intenso attivismo per l’amministrazione finanziaria, determinata a centrare l’obiettivo di chiudere il 2026 con un numero di controlli sostanziali che dovrà attestarsi almeno sulle cinquecentotrentamila unità. Per famiglie e imprese, e il dato emerge con chiarezza dalle direttive interne all’agenzia, questo significa prepararsi a un livello di pressione inedito sulla capacità di motivare la coerenza tra quanto dichiarato al fisco e le movimentazioni che caratterizzano la propria vita quotidiana. L’intelligenza artificiale, ormai pienamente integrata nei processi di verifica, lavora senza sosta per incrociare dati, selezionare le posizioni a maggior rischio e alimentare un meccanismo che, di fatto, inverte l’onere della prova: non è l’erario a dover dimostrare l’evasione, ma il contribuente a dover giustificare ogni operazione sospetta, anche quando il proprio conto corrente appare, agli occhi di un osservatore superficiale, del tutto tranquillo.
L’intervento della cedu: una sentenza che ridefinisce i confini del potere ispettivo
Proprio mentre il fisco italiano affina i propri strumenti investigativi, potenziandoli con algoritmi e logiche predittive, dalla corte europea dei diritti dell’uomo arriva una netta presa di posizione destinata a incidere profondamente sulle modalità con cui questi accertamenti vengono condotti. Con la sentenza dell’otto gennaio scorso, depositata nel caso Ferrieri e Bonassisa contro Italia, i giudici di Strasburgo hanno nuovamente censurato l’impianto normativo che disciplina le verifiche bancarie, giudicandolo in contrasto con l’articolo 8 della convenzione europea, quello che tutela il diritto alla riservatezza. La vicenda trae origine dalle indagini condotte dall’agenzia delle entrate nei confronti di due persone fisiche, le quali, avuta notizia dell’accesso ai propri rapporti finanziari, avevano deciso di rivolgersi alla corte lamentando l’eccessiva ampiezza dei poteri riconosciuti all’amministrazione.
Il ragionamento sviluppato dai giudici si concentra sulla mancanza di garanzie procedurali che possano efficacemente prevenire eventuali abusi. La normativa nazionale, richiamata negli articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972, attribuisce agli uffici finanziari una facoltà di accesso ai dati bancari che, secondo la corte, si configura come una discrezionalità sostanzialmente illimitata. Le autorizzazioni preventive, che pure i funzionari devono ottenere dai propri superiori, non richiedono una motivazione specifica, e questa assenza impedisce di verificare la reale necessità dell’indagine, trasformandola in un atto che può assumere i contorni di una misura puramente esplorativa. A ciò si aggiunge la constatazione che il contribuente non dispone di strumenti per contestare tempestivamente l’accesso, potendo eventualmente sollevare la questione soltanto in sede di impugnazione dell’avviso di accertamento, un atto che spesso arriva a distanza di anni e che, per definizione, si fonda proprio su quei dati la cui acquisizione si intendeva censurare.
Il nuovo statuto del contribuente e la costruzione della prova contraria
In questo quadro, reso ancora più complesso dalla necessità di adeguare la prassi interna ai principi sanciti dalla cedu, si inseriscono le novità introdotte dal nuovo statuto del contribuente e l’evoluzione giurisprudenziale in tema di prova contraria. La cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un concetto che per il contribuente medio può apparire paradossale: in materia di accertamenti bancari, la presunzione opera in favore dell’erario senza che quest’ultimo debba fornire elementi di gravità, precisione e concordanza. La prova, per essere efficace, deve essere analitica, nel senso che non basta una contestazione generica, ma occorre dimostrare, operazione per operazione, la riferibilità di ogni singolo versamento a fattori estranei al reddito imponibile. Il giudice di merito, dal canto suo, è tenuto a verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ciascuna movimentazione, dando conto espressamente in sentenza delle relative risultanze.
Non si tratta, come qualcuno potrebbe superficialmente ritenere, di un semplice aggravio burocratico, ma di un passaggio cruciale che determina l’esito stesso del contenzioso. Il contribuente che si veda notificare un avviso di accertamento basato sui movimenti bancari deve essere in grado di ricostruire puntualmente la genesi di ogni somma entrata o uscita dal proprio conto, indicando i soggetti beneficiari o provenienti e dimostrando, laddove possibile, che si tratta di somme già tassate, di prestiti familiari, di rimborsi o di disinvestimenti. La giurisprudenza di merito, come nel caso della sentenza emessa dalla corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’emilia-romagna, ha ulteriormente precisato che l’ufficio non può fare applicazione della presunzione qualora il contribuente, anche in assenza delle scritture contabili, indichi comunque i soggetti beneficiari delle movimentazioni, fornendo così un principio di prova idoneo a superare la presunzione legale.
L’adeguamento necessario tra diritto interno e principi europei
La sentenza della cedu, per quanto non comporti l’automatico annullamento degli accertamenti in corso, impone al legislatore italiano un intervento chiaro e non più rinviabile, finalizzato a delineare le circostanze e le condizioni in cui gli uffici possono legittimamente accedere ai dati bancari dei contribuenti. Le reazioni, come quelle espresse dal presidente della commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, sottolineano come il paese fatichi ad adeguarsi a standard liberali di tutela del cittadino, autenticamente europei. La normativa attuale, fondata su formule generiche, lascia spazio a interpretazioni che possono facilmente tradursi in una lesione del diritto alla riservatezza, specialmente in assenza di un controllo giurisdizionale che possa intervenire prima e indipendentemente dall’emissione dell’avviso di accertamento.
Parallelamente, l’agenzia delle entrate prosegue nel suo sforzo di potenziare la macchina dei controlli, e lo fa anche utilizzando i dati della fatturazione elettronica per rendere più efficienti e mirati i pignoramenti presso terzi, nonché per velocizzare l’erogazione dei rimborsi iva a basso rischio fiscale, quelli per i quali l’intelligenza artificiale, opportunamente addestrata, restituisce un esito positivo senza necessità di intervento umano. Resta da vedere come queste due anime del sistema, quella più repressiva e quella più collaborativa, riusciranno a convivere con i nuovi vincoli imposti dalla corte europea, in un equilibrio che dovrà necessariamente tener conto sia delle esigenze di contrasto all’evasione, sia della tutela dei diritti fondamentali del cittadino.




