La Cedu censura l’Italia: i controlli sui conti correnti violano la privacy se il fisco ha discrezionalità illimitata

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’ordinamento tributario italiano, per come è strutturato e applicato in materia di accertamenti bancari, si scontra con i parametri della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Con una sentenza depositata l’8 gennaio 2026, la Corte di Strasburgo – chiamata a pronunciarsi sui ricorsi riuniti nel caso Ferrieri e Bonassisa contro Italia – ha stabilito che le norme che consentono all’Agenzia delle Entrate di acquisire dati e movimenti dei conti correnti dei contribuenti determinano un’interferenza sproporzionata nella loro vita privata, difettando di quelle garanzie sostanziali e procedurali necessarie a prevenire possibili arbitri -2-5. La decisione, destinata a fare giurisprudenza, non contesta la legittimità della lotta all’evasione fiscale in sé, bensì gli strumenti giuridici con cui questa viene condotta: strumenti che, a giudizio dei giudici europei, lasciano al fisco una “discrezionalità illimitata” sia nell’attivazione delle indagini sia nella definizione del loro perimetro -1-7.

Il caso concreto e il vuoto normativo

Tutto ha avuto origine dalle richieste che l’amministrazione finanziaria aveva inoltrato agli istituti di credito di due contribuenti – un uomo e una donna, quest’ultima commercialista – per ottenere l’integrale stratificazione dei loro movimenti bancari relativi ad annate fiscali ormai lontane -2-5. I diretti interessati vennero informati dell’accesso ai loro conti solo dalle banche stesse, le quali, adempiendo a un obbligo di legge, li avvisavano dell’imminente trasmissione dei dati. Il cuore della censura mossa dalla Cedu risiede proprio nella qualità della legge italiana: l’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973 e l’articolo 51 del D.P.R. n. 633/1972, sebbene prevedano un’autorizzazione interna da parte dei vertici dell’Agenzia, non impongono che tale atto sia motivato né tantomeno che di esso venga data comunicazione preventiva al cittadino -1-9. Il contribuente, in questo schema, viene posto di fronte a un fatto compiuto e scopre che la propria sfera finanziaria è stata passata al setaccio solo quando ormai l’accesso si è già consumato, senza che egli abbia potuto opporsi o quantomeno comprendere le ragioni specifiche di quell’interessamento.

Il nodo della “qualità della legge” e l’assenza di tutele

La Corte, richiamandosi anche a quanto già affermato nella precedente sentenza Italgomme del gennaio 2025, ha chiarito che una legge non può limitarsi a conferire un potere, ma deve anche delimitarlo in modo chiaro e prevedibile, specialmente quando questo potere incide su diritti fondamentali come quello alla riservatezza sancito dall’articolo 8 della Convenzione -3-6. Le norme italiane, al contrario, non fissano criteri stringenti sulle circostanze che giustificano l’accesso ai conti, né tantomeno sull’ampiezza delle informazioni che possono essere acquisite. Il ricorso a circolari e prassi amministrative, secondo i giudici, non è sufficiente a colmare questa lacuna, poiché si tratta di atti interni privi della forza e della stabilità proprie della fonte legislativa -10. Il problema, hanno osservato a Strasburgo, è che l’autorizzazione a procedere viene rilasciata senza un obbligo di motivazione che possa essere scrutinato, trasformando di fatto l’indagine bancaria in un potere esplorativo esercitabile senza reali contrappesi.

Un rimedio giurisdizionale tardivo e inefficace

A rendere il sistema ancora più distante dai parametri europei è la pressoché totale assenza di un controllo giurisdizionale effettivo nella fase in cui l’ingerenza si verifica. Il contribuente, infatti, può impugnare l’accesso ai propri dati solo in un momento successivo e subordinato all’emissione di un eventuale avviso di accertamento, atto che può arrivare anche a distanza di anni -4-8. Questo meccanismo, definito di “impugnazione postuma”, costringe il cittadino ad attendere che il fisco utilizzi quelle informazioni per notificargli una maggiore pretesa impositiva, prima di poter eccepire l’illegittimità della raccolta. La Cedu ha giudicato tale rimedio del tutto inidoneo: quando il giudice tributario viene investito della questione, la violazione della privacy si è già definitivamente consumata, vanificando qualsiasi possibilità di tutela reale. Nemmeno il ricorso al Garante del contribuente, ha specificato la Corte, può considerarsi una via percorribile, trattandosi di un organo i cui poteri sono meramente sollecitatori e privi di carattere decisorio vincolante -1-7.

Le conseguenze strutturali per l’ordinamento

Con questa pronuncia, l’Italia si trova ora nella condizione di dover riscrivere le regole che disciplinano le indagini finanziarie. La Corte non si è limitata a dichiarare la violazione dell’articolo 8, ma ha indicato con precisione le misure generali che il legislatore è chiamato ad adottare per allinearsi alla Convenzione -2. Dovranno essere introdotte norme che circoscrivano le condizioni e le circostanze in cui il fisco può legittimamente accedere ai conti correnti, e contestualmente dovrà essere previsto un meccanismo di controllo – giurisdizionale o amministrativo indipendente – che consenta al contribuente di verificare la proporzionalità e la legalità dell’accesso in tempi utili, cioè prima o immediatamente dopo l’acquisizione dei dati, e non a distanza di anni quando ogni lesione della riservatezza è ormai irreparabile. L’attuale assetto, basato sulla presunzione che tutto ciò che transita sul conto sia immediatamente rilevante per il fisco e sull’inversione dell’onere della prova a carico del cittadino, dovrà essere ripensato per garantire quel giusto equilibrio, oggi mancante, tra le imprescindibili esigenze di controllo fiscale e la tutela della sfera privata.

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