Premi di produttività, confermato il limite di 5.000 euro anche per i benefit

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Redazione Economia Redazione Economia   -   I premi di produttività continuano a beneficiare della detassazione fino al limite di 5.000 euro anche quando il lavoratore sceglie di riceverli sotto forma di benefit aziendali. Il chiarimento arriva dopo i dubbi interpretativi emersi in seguito alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e riguarda uno degli aspetti più rilevanti per imprese e dipendenti: la possibilità di convertire le somme aggiuntive previste dai premi in strumenti di welfare aziendale senza perdere il trattamento fiscale agevolato previsto dalla normativa. La modalità di erogazione, secondo quanto precisato, non modifica il limite complessivo da rispettare e il tetto resta pari a 5.000 euro.

La disciplina rafforzata sulla detassazione dei premi di produttività è prevista dall’articolo 1, comma 9, della Legge n. 199/2025, ossia la Legge di Bilancio 2026. Le nuove regole hanno ampliato l’importo dei premi agevolabili, ma l’innalzamento del limite aveva sollevato interrogativi sull’applicazione della misura nei casi in cui il premio non fosse erogato in denaro. In particolare, il dubbio riguardava la conversione delle somme in benefit aziendali disciplinati dall’articolo 51 del TUIR e la possibilità che il nuovo tetto potesse riguardare esclusivamente gli importi corrisposti direttamente in busta paga.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate sui premi di produttività

A sciogliere i dubbi è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026. Il documento affronta direttamente il tema della conversione dei premi di produttività in welfare aziendale e chiarisce che il limite massimo di 5.000 euro previsto dalla normativa si applica anche quando il lavoratore opta per l’erogazione del premio sotto forma di benefit. La precisazione assume particolare rilievo perché conferma l’uniformità del trattamento previsto dalla legge indipendentemente dalla scelta effettuata dal dipendente al momento dell’erogazione del premio.

Secondo il chiarimento fornito dall’Amministrazione finanziaria, il nuovo tetto introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 rappresenta il riferimento da considerare sia per i premi erogati in denaro sia per quelli convertiti in strumenti di welfare aziendale. Non viene quindi prevista una soglia diversa in base alla forma di fruizione del beneficio. L’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate elimina le incertezze emerse dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni e offre un quadro applicativo più definito per aziende e lavoratori interessati a utilizzare le misure di welfare come alternativa all’erogazione monetaria.

Benefit aziendali esclusi dal reddito entro il limite previsto

Uno degli aspetti più rilevanti della misura riguarda il trattamento fiscale dei benefit aziendali derivanti dalla conversione dei premi di produttività. Le somme trasformate in welfare aziendale, nei limiti previsti dalla normativa, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Questo significa che il beneficio fiscale non viene meno per effetto della conversione e che il lavoratore può continuare a usufruire del regime agevolato anche scegliendo una modalità diversa rispetto all’accredito diretto delle somme in busta paga.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate conferma quindi che il limite di 5.000 euro rappresenta il parametro unico da utilizzare per individuare l’importo massimo dei premi di produttività che possono beneficiare del trattamento fiscale favorevole. Il chiarimento interessa una misura considerata di grande interesse sia per le imprese sia per i dipendenti, poiché la conversione in welfare aziendale costituisce una delle opzioni più utilizzate nell’ambito dei sistemi premiali collegati alla produttività. La conferma dell’applicazione dello stesso limite anche ai benefit elimina le incertezze interpretative nate dopo le modifiche normative introdotte con la manovra per il 2026.

Alla luce delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, la disciplina dei premi di produttività mantiene quindi un’impostazione uniforme. Le somme agevolabili restano detassate fino alla soglia di 5.000 euro e il medesimo limite opera anche quando il premio viene convertito in benefit aziendali riconducibili alle disposizioni dell’articolo 51 del TUIR. La scelta tra erogazione monetaria e welfare aziendale non modifica il tetto complessivo previsto dalla legge, elemento che la risoluzione n. 22/E del 9 giugno 2026 ha espressamente confermato per chiarire l’applicazione delle nuove regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

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