Definizioni Ue armonizzate e la nuova Srl europea: ecco cosa cambia per startup e imprese innovative

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Bruxelles ha deciso di mettere ordine nella giungla delle definizioni. Con la Raccomandazione (UE) 2026/720, adottata il 18 marzo scorso, la Commissione europea ha introdotto per la prima volta un linguaggio comune per identificare le imprese innovative, le start-up e le scale-up innovative, superando – o almeno tentando di farlo – la frammentazione che finora ha caratterizzato i 27 Stati membri. Non si tratta di un regolamento, e dunque il testo non è immediatamente vincolante per i governi nazionali, ma l’effetto pratico, in un contesto in cui la competizione per i capitali è globale, sarà quello di imporre un aggiornamento delle norme vigenti: chi vorrà accedere agli incentivi europei o beneficiare dei regimi agevolati dovrà necessariamente allinearsi a questi nuovi parametri, che pongono l’accento sulla ricerca, lo sviluppo e l’effettiva capacità di innovazione tecnologica.

La ricetta per l’innovazione: parametri unici tra ricerca e rischio

La novità più rilevante, contenuta nel provvedimento firmato dal commissario Michael McGrath, risiede nei criteri oggettivi utilizzati per definire chi è davvero “innovativo”. Una start-up innovativa, secondo il nuovo standard europeo, non è solo un’azienda giovane: deve avere meno di dieci anni di vita e un organico che non supera le 99 unità, ma soprattutto deve dimostrare una sostanziale attività di ricerca e sviluppo, misurata in termini di intensità di spesa o attraverso la dimostrazione di un rischio tecnologico o industriale concreto legato allo sviluppo di nuovi prodotti o servizi. Per le scale-up, invece, il discrimine è la dinamica di crescita: l’impresa deve aver dimostrato una traiettoria espansiva significativa, combinata con un fatturato o un totale di bilancio minimi che la distinguono dalle start-up in fase embrionale, senza però perdere il requisito dell’innovazione come tratto distintivo rispetto alla normale impresa in crescita. È un tentativo, insomma, di fotografare con precisione il ciclo di vita delle imprese ad alta intensità tecnologica, dalla nascita alla maturità, in modo che le politiche di sostegno – siano esse nazionali o europee – colpiscano il bersaglio giusto.

Eu-Inc, il “28º regime” che nasce in 48 ore

Parallelamente alla definizione armonizzata, la Commissione ha acceso il motore sulla Eu-Inc, la nuova società a responsabilità limitata paneuropea che affianca le legislazioni nazionali come regime opzionale. L’obiettivo è risolvere un problema strutturale storico: oggi, chi vuole scalare il mercato unico si trova di fronte a 27 sistemi giuridici diversi e oltre 60 forme societarie, una complessità che spesso scoraggia gli investitori e spinge le realtà più promettenti a traslocare oltreoceano. Con la Eu-Inc, la procedura cambia radicalmente. La costituzione sarà interamente digitale, gestita attraverso il sistema BRIS (l’interconnessione dei registri delle imprese), con tempi massimi di 48 ore e un costo contenuto entro i 100 euro. Non è previsto un capitale sociale minimo obbligatorio – un elemento che abbassa drasticamente la barriera all’ingresso – e la governance sarà flessibile, con la possibilità di emettere diverse classi di azioni (anche con voto multiplo) per agevolare l’ingresso di capitali di rischio senza perdere il controllo della società.

Stock option e il nodo della fiscalità (ancora nazionale)

Uno dei punti di maggiore attrazione per i talenti, e quindi per la competitività del sistema, riguarda le stock option. La proposta della Eu-Inc introduce un meccanismo armonizzato a livello europeo (l’EU-ESO) che semplifica la distribuzione di piani di partecipazione ai dipendenti e ai membri del board, anche quelli delle controllate. La regola fiscale, in questo caso, subisce una variazione significativa: la tassazione del reddito derivante dalle opzioni viene posticipata al momento della cessione delle azioni, evitando che i beneficiari debbano pagare imposte su guadagni ancora solo teorici al momento dell’esercizio del diritto. Tuttavia, è fondamentale sottolineare un limite intrinseco del nuovo strumento. Se il diritto societario viene armonizzato, la disciplina fiscale e il diritto del lavoro restano di competenza nazionale. In altre parole, una società potrà nascere in 48 ore con regole comuni, ma la tassazione sugli utili e le tutele dei lavoratori dipenderanno dallo Stato membro in cui avrà sede, un aspetto che potrebbe generare una competizione tra ordinamenti per attrarre le imprese più dinamiche.

Insolvenza semplificata per ridurre il costo del fallimento

La nuova architettura normativa guarda anche al momento più difficile della vita di un’impresa: la chiusura. Per le start-up innovative che rientrano nei nuovi parametri definiti dalla Raccomandazione, la proposta prevede una procedura di insolvenza semplificata, con l’obiettivo dichiarato di ridurre lo stigma e il costo del fallimento. L’idea alla base è che un imprenditore non debba essere sommerso da procedure legali complesse e costose quando un modello di business non funziona, ma possa piuttosto chiudere in tempi rapidi (entro sei mesi) e ripartire con una nuova iniziativa, capitalizzando l’esperienza maturata. Per le società in bonis che cessano l’attività, è prevista una procedura di liquidazione accelerata, sempre in formato digitale, che elimina gran parte degli adempimenti burocratici tradizionali. Questo approccio, che mira a trasformare l’insolvenza da tragedia a fisiologica conseguenza del rischio d’impresa, rappresenta forse il segnale culturale più forte dell’intero pacchetto.

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