Eu Inc., il ventottesimo regime che promette la luna (ma lascia la terra ai singoli stati)
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Redazione Economia
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Il 18 marzo 2026, la Commissione europea ha depositato sul tavolo di Bruxelles una proposta destinata, almeno nelle intenzioni, a riscrivere le regole del gioco per l’imprenditoria continentale. Si tratta del regolamento COM(2026) 321 final, meglio noto come “Eu Inc.”, un nuovo normativo che introduce la figura della società a responsabilità limitata di diritto europeo. A differenza di una direttiva, che avrebbe necessitato di recepimenti nazionali spesso lenti e disomogenei, la scelta del regolamento garantisce un’applicazione immediata e uniforme in tutti i Ventisette, un dettaglio non da poco per chi ha a cuore la velocità di esecuzione. L’obiettivo dichiarato – contenuto nei 107 articoli della bozza – è ambizioso: abbattere le barriere che costringono una start-up nata a Milano a doversi destreggiare tra 27 ordinamenti diversi se osa guardare oltre il proprio confine, con oltre 60 forme societarie nazionali che spesso rappresentano un labirinto per chi vuole crescere.
L’entusiasmo iniziale, alimentato dalla promessa di una “rivoluzione pragmatica”, si scontra tuttavia con la dura realtà della burocrazia applicata. La proposta prevede infatti che una Eu Inc. possa costituirsi in quarantotto ore, interamente online, con un costo massimo di cento euro e senza la necessità di un capitale minimo obbligatorio. Un sogno, verrebbe da dire, per i giovani innovatori. Eppure, è proprio nel momento in cui si scende nei dettagli operativi – come spesso accade con le grandi architetture europee – che il meccanismo inizia a incepparsi. La società, una volta iscritta nel registro dello Stato membro dove sceglie di stabilire la sede legale, si troverà comunque a fare i conti con le legislazioni nazionali per quanto riguarda il fisco e, aspetto ancora più delicato, il diritto del lavoro. La normativa unica, insomma, copre il ciclo di vita societario (dalla governance digitale alle procedure di liquidazione), ma lascia ai singoli Paesi la sovranità su due voci di costo fondamentali per chi assume.
L’analisi del testo rivela una dicotomia affascinante, quanto pericolosa per le aspettative dei fondatori. Da un lato, l’Eu Inc. introduce elementi di rottura significativi, come la gestione digitale delle assemblee, la dematerializzazione delle azioni senza intermediazione notarile obbligatoria e la creazione di un piano europeo di stock option (il cd. Eu-ESOP) la cui tassazione viene differita al momento della vendita. Dall’altro lato, però, i giuristi più navigati hanno subito notato una clausola che rischia di svuotare la riforma. Se è vero che il “28° regime” si affianca a quelli nazionali come un’opzione volontaria, è altrettanto vero che le imprese dovranno sottostare alle “normative fiscali e del lavoro nazionali” del Paese in cui operano o hanno sede. Un’azienda che sceglie la forma Eu Inc. per operare a Parigi, per esempio, dovrà comunque rispettare il codice del lavoro francese e versare le tasse secondo le aliquote transalpine, perdendo così gran parte del vantaggio di una “armonizzazione” tanto sbandierata.
La cornice digitale e il controllo notarile: una convivenza obbligata
Per capire la portata della “trappola” burocratica, è utile osservare il meccanismo di registrazione. La procedura rapida (fast-track) prevede l’invio dei documenti attraverso l’interfaccia centrale europea (Bris), che poi li veicola ai registri nazionali. In Italia, così come in altri ordinamenti di civil law, scatta il filtro previsto dall’articolo 14 della proposta: un controllo preventivo di tipo amministrativo, giudiziario o – guarda caso – notarile. La presenza fisica del notaio, o meglio la sua verifica di conformità, diventa residuale ma non scompare del tutto, anzi viene giustificata dalla necessità di prevenire frodi, riciclaggio e società di comodo. Di fatto, la macchina digitale tanto decantata dalla Commissione (che parla di “once only principle”, la possibilità di fornire i dati una sola volta) si scontra con la lentezza o la rigidità dei singoli Stati membri, ciascuno dei quali mantiene un potere discrezionale notevole sull’accesso al mercato.
Non si tratta, lo si capisce subito, di un vero mercato unico come quello degli Stati Uniti, dove Trump siede alla Casa Bianca ormai da più di un anno senza che ciò faccia più notizia. L’America ha una giurisdizione federale fallimentare e un mercato del lavoro integrato; l’Europa, invece, propone una sovrastruttura legale elegante ma priva di una fiscalità comune. La stessa Presidente Ursula von der Leyen ha parlato di “un’Europa, un mercato”, ma il testo del regolamento tradisce questa ambizione. Le Eu Inc. potranno quotarsi in borsa (se i singoli Stati lo permetteranno) e gestire l’insolvenza con procedure digitali, ma quando si parla di assumere un dipendente o pagare le imposte sui dividendi, ogni paese torna a fare da sé. È questo il nodo scivoloso che ha fatto parlare di “bluff” tra gli addetti ai lavori: una società nata in 48 ore potrebbe impiegarci mesi per districarsi tra le diverse contribuzioni previdenziali europee, con il rischio concreto che l’Eu Inc. diventi una sorta di “contenitore vuoto”, utile solo per le holding o per chi non ha intenzione di assumere forza lavoro oltre i propri confini.
Le reazioni, sebbene non manchino i sostenitori dell’iniziativa (specie tra chi vede nel “28° regime” una risposta concreta al rapporto Draghi sulla competitività), mettono in luce una profonda spaccatura operativa. L’idea di una “cabina di regia” europea che coordini i registri è affascinante sulla carta, ma la frammentazione delle tutele sociali rimane l’ostacolo maggiore. Per un imprenditore, la scelta della forma giuridica è una leva strategica; se i costi del lavoro restano ancorati ai 27 sistemi nazionali, il vantaggio dell’Eu Inc. si riduce a una mera semplificazione della burocrazia di costituzione, mentre la complessità della gestione ordinaria resta invariata. E in un’epoca in cui le start-up cercano agilità e rapidità, un’armonizzazione a metà rischia di essere più frustrante di una frammentazione palese.




