L’amministrazione fiscale apre ai forfettari sul credito d’imposta per start-up e Pmi innovative, mentre l’orizzonte delle agevolazioni ordinarie rimane congelato

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Nella giurisprudenza tributaria delle ultime settimane, e più precisamente nel solco tracciato dalla risposta a interpello n. 29 del 10 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha incardinato un principio che ridisegna i confini soggettivi di una misura, quella legata agli investimenti in start-up e Pmi innovative, fin qui ritenuta di difficile accesso per una platea specifica di contribuenti. Si tratta dei soggetti in regime forfetario, i quali, in ragione della loro stessa natura giuridica e della modalità di tassazione che li contraddistingue – un’imposta sostitutiva calcolata forfetariamente sui ricavi e non già l’IRPEF lorda classica – si erano sempre visti preclusa la strada delle detrazioni ordinarie -1-2. La svolta, che molti interpreti avevano sollecitato senza tuttavia ricevere riscontri normativi espliciti, giace nell’interpretazione estensiva di un meccanismo, quello dell’articolo 2 della legge n. 162 del 2024, pensato in origine per rimediare all’incapienza dell’imposta lorda. L’Amministrazione, chiamata a pronunciarsi sul caso concreto di un contribuente forfetario, ha sostanzialmente sCorporato il beneficio in due momenti distinti: da un lato la detrazione, che effettivamente resta inutilizzabile da costoro, e dall’altro il credito d’imposta che di quella detrazione rappresenta l’eventuale trasformazione in presenza di incapienza -3. Ne deriva che, laddove sussista il presupposto dell’incapienza – circostanza tutt’altro che infrequente nelle dichiarazioni dei contribuenti minimi –, il credito d’imposta può essere tranquillamente speso, e speso bene, in compensazione orizzontale mediante modello F24 oppure in diretta diminuzione della stessa imposta sostitutiva che caratterizza il regime forfetario -1. L’operazione, per come è stata confezionata dal Fisco, non stravolge la lettera della norma – la quale, e l’Agenzia lo rimarca con nettezza, non pone limiti soggettivi di sorta – ma ne stabilizza definitivamente l’applicazione pratica.

Il cortocircuito temporale tra la nuova possibilità per i forfettari e il deserto normativo per le detrazioni ordinarie

Eppure, mentre l’apparato burocratico-fiscale mostra questo inedito volto inclusivo nei confronti di chi, pur operando con partita Iva agevolata, intenda veicolare capitale di rischio verso l’ecosistema dell’innovazione, il quadro generale degli incentivi dedicati alle start-up e alle Pmi innovative si presenta, per usare un eufemismo, profondamente lacerato. Dal primo gennaio 2026, infatti, il perno storico dell’agevolazione – quella detrazione IRPEF del 30 per cento sugli investimenti, estesa anche alla deduzione IRES per i soggetti collettivi – è semplicemente svanito -5. Non una sospensione tecnica, non una rimodulazione temporanea in attesa di un riallineamento comunitario, ma un vuoto che gli operatori del settore descrivono come una voragine. La richiesta di proroga alla Commissione Europea, la cui autorizzazione costituisce passaggio imprescindibile per la piena operatività del regime de minimis così come strutturato nell’ultimo quinquennio, non è stata inoltrata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nei termini utili, e il riscontro da Bruxelles, quand’anche arrivasse, non potrebbe che produrre effetti ex nunc -9. L’amarezza che trapela dalle dichiarazioni dei rappresentanti di categoria, da Italian Tech Alliance ad Italian Angels for Growth, non è dunque il frutto di una mera rivendicazione rativa, bensì la conseguenza diretta di una consapevolezza: il capitale informale, quello dei business angel e dei piccoli risparmiatori che rappresentano la linfa dei seed investment e dei primi round, è per sua natura volatile e scarsamente ancorato a logiche di fedeltà territoriale -5-9. In assenza di un segnale fiscale – un segnale che, lo si voglia o meno, incide sulla percezione stessa del rischio-Paese – quel capitale defluisce altrove, e altrove significa ecosistemi più maturi, dalla Francia alla Germania, dove l’incidenza degli investimenti early stage sul Prodotto Interno Lordo è già oggi doppia o tripla rispetto allo 0,07 per cento italiano -5.

Il paradosso del 65 per cento e l’inerzia della domanda

Se si analizza la stratificazione normativa degli ultimi diciotto mesi, emerge una contraddizione che gli uffici studi e i dipartimenti legislativi non sono fin qui riusciti a ricomporre. La legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 193 del 2024) e i successivi correttivi avevano, condivisibilmente o meno, innalzato la misura della detrazione per gli investimenti in start-up innovative fino al 65 per cento per le persone fisiche, nell’ambito del regime de minimis e con il limite annuo di 100 mila euro di investimento agevolabile -4-8. Era stata altresì ridotta, sempre in quell’occasione, la finestra temporale minima di detenzione obbligatoria della partecipazione, scesa a tre anni -8. Si trattava di interventi significativi, calibrati per aumentare l’attrattività del venture capital italiano, e la loro entrata in vigore, fissata al 1° gennaio 2025, aveva effettivamente generato una fase di moderato ottimismo. Quel 65 per cento, tuttavia, non è mai divenuto operativo per il semplice fatto che la detrazione al 30 per cento, che avrebbe dovuto essere sostituita o integrata, è stata fatta decadere prima ancora di poter recepire le modifiche migliorative. Il risultato è un paradosso giuridico: esiste sulla carta una disposizione che eleva l’agevolazione, ma manca la disposizione base sulla quale tale elevazione dovrebbe innestarsi -4. E in questo quadro sospeso, il legislatore ha finito per offrire una stampella – il credito d’imposta ai forfettari – a una platea che, per quanto meritevole, non rappresenta certo l’asse portante del sistema degli investimenti in innovazione, mentre lascia prive di sostegno le migliaia di persone fisiche non imprenditrici che fino al 31 dicembre 2025 potevano contare su una riduzione secca dell’IRPEF.

La riscrittura silenziosa dei requisiti e la tenuta del registro speciale

Parallelamente a questa fase di stasi degli incentivi diretti, occorre registrare un ulteriore elemento di complessità, che attiene alla manutenzione straordinaria dei requisiti soggettivi per il mantenimento dello status di start-up innovativa. La legge n. 193 del 2024, infatti, non si è limitata a ritoccare le aliquote, ma ha inciso profondamente sui parametri dimensionali e sull’oggetto sociale prevalente delle imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese -7-8. Il legislatore ha inteso allineare la definizione di start-up innovativa a quella comunitaria di piccola e media impresa, introducendo parametri più stringenti per quel che concerne le attività di consulenza e agenzia, escluse in radice dalla possibilità di qualificarsi come innovative laddove costituiscano l’attività principale -8. La circolare del MIMIT del 29 luglio 2025 ha poi fornito un elenco, seppur esemplificativo e non tassativo, di codici ATECO incompatibili, tra cui spiccano le attività di consulenza imprenditoriale e gestionale. Per le start-up già iscritte alla data del 18 dicembre 2024, sono stati previsti regimi transitori e obblighi di adeguamento, pena la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale e, con essa, la perdita di ogni prerogativa connessa -8. Si assiste, in definitiva, a un processo di selezione e rarefazione del perimetro soggettivo: meno imprese potranno fregiarsi del Titolo di start-up innovativa, e quelle che vi rimarranno dovranno dimostrare un tasso di innovatività oggettivamente più elevato, attraverso i tradizionali parametri delle spese in ricerca e sviluppo – la cui soglia minima è stata peraltro ritoccata verso l’alto per la permanenza oltre il terzo anno – ovvero attraverso il deposito di brevetti o la capacità di attrarre investitori professionali qualificati -7-8. È un meccanismo di selezione darwiniano, che stride però con l’assenza di leva fiscale proprio nel momento in cui le startup superstiti avrebbero maggior bisogno di capitali freschi per sostenere i costi di questa certificata innovatività.

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