Contante oltre cinquecento euro, niente sconto sui termini per il fisco

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Redazione Economia Redazione Economia   -   La linea di demarcazione tracciata dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 127 del 2015, quella che separa i contribuenti virtuosi, meritevoli di una riduzione biennale dei termini di accertamento, da coloro che invece restano esposti all’ordinario termine quinquennale per i controlli, si fa sempre più netta e, a volerla dire tutta, severa. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 77 pubblicata il 12 marzo 2026, ha infatti riportato i riflettori su un principio cardine del regime premiale, un principio che forse non era stato recepito con la dovuta attenzione da tutti gli operatori economici. Il cuore della questione, chiarito dall’amministrazione finanziaria in risposta a un quesito specifico, è che la tracciabilità integrale di ogni pagamento, per poter beneficiare dello sconto sui termini, non ammette eccezioni né deroghe, nemmeno quando ci si trovi di fronte a operazioni che, per loro natura, sembrerebbero collocarsi ai margini del ciclo attivo o passivo tipico dell’impresa. La fattispecie concreta portata all’attenzione dei tecnici delle Entrate riguardava l’acquisto di valori bollati, un’operazione che, sebbene non rappresenti un costo di natura strettamente commerciale, essendo esclusa dal campo di applicazione dell’Iva, deve comunque sottostare alla rigida disciplina della tracciabilità. Ebbene, la risposta è stata categorica: saldare in contanti, o con qualsiasi altro mezzo non tracciabile, una fornitura di marche da bollo o carta bollata per un importo complessivo che varchi la soglia dei cinquecento euro, fa immediatamente decadere il diritto alla riduzione biennale dei termini di accertamento, indipendentemente dal fatto che per tutta la restante attività l’impresa abbia invece rispettato in maniera ineccepibile ogni altro adempimento.

Quando il pagamento in contanti diventa un boomerang fiscale

Il meccanismo sanzionatorio, se così lo vogliamo chiamare, è automatico e innesca un effetto a catena le cui conseguenze si riverberano sui tempi entro cui il Fisco può mettere in discussione dichiarazioni e versamenti. La riduzione da cinque a tre anni dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento in materia di Iva, Ires e Irap è un beneficio che, come spiega il decreto ministeriale del 4 agosto 2016, è subordinato al rispetto cumulativo di condizioni tassative, che spaziano dall’adozione della fatturazione elettronica o della memorizzazione telematica dei corrispettivi, fino, appunto, alla tracciabilità di tutte le operazioni di importo superiore ai cinquecento euro. Con la risposta n. 77/E, l’Agenzia delle Entrate ha voluto ribadire che la locuzione “operazioni di ammontare superiore a 500 euro” non deve essere interpretata in modo restrittivo, quasi fosse riferita ai soli corrispettivi derivanti dall’attività caratteristica, ma abbraccia invece la totalità dei movimenti finanziari in uscita sostenuti dal soggetto passivo Iva nell’esercizio della sua impresa o arte. Ne consegue che persino l’esborso per l’acquisto di valori bollati, se eccedente la soglia e regolato con banconote, pregiudica in modo irreparabile l’accesso al regime premiale per l’intero periodo d’imposta in cui tale violazione viene commessa. Si tratta di un principio di onnicomprensività che, a ben guardare, era già stato anticipato in passato, ma che questa recente pronuncia contribuisce a cristallizzare, togliendo ogni possibile dubbio interpretativo.

L’estensione del principio a tutte le spese dell’impresa

A voler scavare più a fondo nella logica che sottende l’intervento dell’amministrazione finanziaria, ci si accorge che l’obiettivo è quello di creare un sistema binario, netto, nel quale il comportamento del contribuente possa essere valutato senza zone grigie. Per fruire dello “sconto” di due anni, insomma, l’impresa o il professionista devono potersi fregiare di una condotta fiscale ineccepibile sotto il profilo della trasparenza dei flussi finanziari, e qualsiasi cedimento, anche solo apparentemente marginale come potrebbe essere il pagamento in contanti di valori bollati, rompe questo equilibrio virtuoso. La norma di comportamento, infatti, non guarda tanto alla natura della spesa quanto alla sua modalità di esecuzione: se l’uscita supera i cinquecento euro, l’unica strada percorribile per non incorrere nella decadenza dal beneficio è quella di utilizzare uno strumento di pagamento che lasci traccia, come il bonifico, l’assegno non trasferibile o la carta di credito. La ratio è chiara: solo così si garantisce all’amministrazione finanziaria la possibilità di incrociare i dati e di restringere il perimetro dei controlli a quei contribuenti che, con il loro comportamento, dimostrano di non avere nulla da nascondere. Un comportamento, va detto, che deve essere inoltre certificato in dichiarazione dei redditi, barrando l’apposita casella nel modello Redditi, senza la quale ogni altro adempimento risulterebbe vano.

Le rettifiche al bilancio 2026 e la cornice normativa in evoluzione

Questa presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate si inserisce in un contesto normativo in costante divenire, come dimostrano i recenti aggiustamenti apportati alla legge di Bilancio 2026. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con un comunicato stampa del 12 marzo 2026, ha infatti preannunciato l’imminente adozione di un provvedimento legislativo correttivo che, sebbene non tocchi direttamente la disciplina della tracciabilità, incide su altri rilevanti aspetti fiscali, quali il rinvio al 30 giugno 2026 del contributo amministrativo sulle piccole spedizioni extra-Ue e la precisazione dei criteri per la determinazione della base imponibile Iva nelle permute e dazioni in pagamento, con applicazione del nuovo regime solo ai contratti stipulati o rinnovati dopo il primo gennaio 2026. Un ulteriore ritocco, di non poco conto, riguarda la rimozione del vincolo geografico che limitava l’accesso al nuovo iper-ammortamento ai soli beni prodotti in Europa o nello Spazio economico europeo, una modifica che, di fatto, amplia le maglie dell’agevolazione per gli investimenti in beni strumentali 4.0. Interventi che disegnano un panorama fiscale in cui, accanto a qualche allentamento, si moltiplicano le attenzioni verso la correttezza formale e sostanziale dei comportamenti dei contribuenti, con la tracciabilità che rimane uno dei pilastri portanti del rapporto di fiducia tra Fisco e contribuente.

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