Il fisco chiarisce: i rimborsi chilometrici per i professionisti sono reddito imponibile

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Redazione Economia Redazione Economia   -   L'Agenzia delle Entrate, con una risposta a un interpello reso pubblico di recente, ha fornito indicazioni stringenti sul trattamento fiscale dei rimborsi spese per i professionisti, chiarendo in modo inequivocabile che le somme corrisposte a titolo di rimborso chilometrico, quando commisurate ai chilometri effettivamente percorsi secondo una tariffa pattuita, non possono considerarsi fiscalmente irrilevanti. Tali importi, secondo l'Amministrazione finanziaria, concorrono invece integralmente alla formazione del reddito di lavoro autonomo, come stabilito dall'articolo 54, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. Una posizione, questa, che delinea un confine netto tra le diverse tipologie di rimborso e che impone ai contribuenti una scrupolosa attenzione nella tenuta della contabilità e nell'applicazione degli adempimenti connessi.

La distinzione cruciale tra rimborsi analitici e forfettari

Il cuore della questione risiede nella distinzione, già tracciata dalla norma, tra i rimborsi spese che non concorrono a formare il reddito e quelli che invece vi sono assoggettati. L'irrilevanza fiscale, come ribadito dall'Agenzia, è infatti subordinata a una condizione precisa: che le spese sostenute dal professionista per l'esecuzione di un incarico vengano addebitate al committente in modo analitico, documento dopo documento. I rimborsi chilometrici, che per loro natura si basano su un accordo forfettario per chilometro percorso, non rientrano in questa casistica privilegiata; essi, anzi, configurandosi come un corrispettivo legato all'attività professionale, ne seguono le stesse sorti fiscali, diventando a tutti gli effetti un componente positivo del reddito d'impresa o di professione.

Le conseguenze per Irpef e ritenute d'acconto

La qualificazione di questi rimborsi come reddito imponibile comporta, come logica conseguenza, che su di essi debbano essere applicate le ordinarie regole di tassazione. Ciò significa che gli importi percepiti a tale titolo dovranno essere inclusi nella dichiarazione dei redditi e assoggettati all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche. Inoltre, come specificato dall'interpello, il committente che corrisponde tali somme al professionista è tenuto a operare la ritenuta alla fonte a titolo di acconto, un meccanismo che anticipa il gettito fiscale e che si applica proprio ai redditi di lavoro autonomo. Un obbligo, quest'ultimo, che ricade direttamente sul soggetto che paga il compenso e che richiede una precisa compliance per evitare successive sanzioni.

La conferma del regime IVA sui rimborsi

Parallelamente alla disciplina Irpef, l'Agenzia ha anche affrontato il profilo dell'Iva, confermando che i rimborsi chilometrici, in quanto componenti del reddito, sono assoggettati anche all'imposta sul valore aggiunto. Ne deriva, pertanto, che il professionista deve emettere regolare fattura per l'intero compenso, comprendente sia la parcella professionale propriamente detta sia la voce relativa al rimborso forfettario per i chilometri, applicando l'aliquota Iva prevista per la propria prestazione. Una chiarificazione di non poco conto, che scardina eventuali prassi errate e che uniforma il trattamento di queste voci di costo, assicurando la corretta applicazione della normativa tributaria in tutti i suoi aspetti.

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