Rimborsi chilometrici, l'Agenzia delle Entrate chiarisce la tassazione per i professionisti

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Con la risposta numero 270, resa nota ieri, l'Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni essenziali sul regime fiscale dei rimborsi spese destinati ad artisti e professionisti, un quadro normativo che, applicabile a partire dal prossimo anno, influenzerà per la prima volta la compilazione del modello Redditi del 2026. L'intervento dell'Agenzia, il quale si prefigge di dissipare ombre interpretative, delinea con precisione la nozione di spese che, essendo "addebitate analiticamente in capo al committente", vedono il loro rimborso escluso dalla formazione del reddito da lavoro autonomo. Una distinzione non meramente formale, poiché da essa discende la corretta qualificazione tributaria delle somme erogate e, di conseguenza, l'assoggettamento o meno a imposizione fiscale.

La natura imponibile dei rimborsi forfettari

Il cuore della questione, come specificato dall'Amministrazione finanziaria, risiede nella natura del rimborso chilometrico. Quello calcolato forfettariamente, basato su una tariffa prestabilita per ogni chilometro effettivamente percorso e precedentemente pattuita con il cliente, non può essere considerato un mero rimborso di spese sostenute. Al contrario, tali importi, che molti credono esenti, concorrono in realtà alla formazione del reddito imponibile del professionista; una circostanza che, se ignorata, potrebbe generare significative anomalie dichiarative. Questa tipologia di compenso, infatti, viene assimilata a un vero e proprio corrispettivo per l'attività svolta, perdendo il carattere di semplice indennità e configurandosi come parte integrante del compenso professionale.

La tracciabilità e la documentazione delle spese effettive

Diverso è il trattamento riservato alle spese che il professionista sostiene materialmente e che poi riesce a documentare in modo analitico e puntuale al proprio committente. L'Agenzia delle Entrate sottolinea come l'esclusione dall'imponibile sia subordinata alla presenza di giustificativi certi e incontrovertibili, i quali devono provenire da terzi e attestare l'avvenuto sostenimento del costo; una prova che, per essere considerata valida, deve poggiare su documenti tracciabili, come scontrini parlanti o fatture intestate. Gli oneri che rispettano questi stringenti criteri, e che vengono quindi riaddebitati al committente, mantengono la loro pura natura di rimborso e non alimentano il reddito del professionista, il quale, peraltro, conserva il diritto a dedurli in quanto sostenuti per l'esecuzione dell'incarico professionale.

Le conseguenze pratiche e gli adempimenti

La chiara presa di posizione dell'Agenzia comporta delle immediate ricadute operative per i lavoratori autonomi e i loro clienti. I rimborsi chilometrici forfettari, essendo qualificati come reddito, diventano anche soggetti all'applicazione della ritenuta d'acconto alla fonte, un obbligo che grava sul committente al momento del pagamento. Ne deriva, pertanto, la necessità di una scrupolosa tenuta della contabilità e di una netta separazione, in fattura o nei documenti equivalenti, tra il compenso vero e proprio per la prestazione intellettuale e le voci relative ai rimborsi spese, di cui si deve specificare la natura forfettaria o analitica. Questa demarcazione, se da un lato complica gli adempimenti burocratici, dall'altro offre finalmente un perimetro certo per operare in conformità alla legge, evitando spiacevoli contenziosi con il fisco.

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