Tassazione agevolata 2026, l'Agenzia delle Entrate dirama la circolare con le istruzioni operative

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Con la pubblicazione della circolare numero 2/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrata ha fornito il quadro applicativo definitivo per due rilevanti misure fiscali introdotte dalla legge di bilancio 199 del 2025, quelle riguardanti, da un lato, la tassazione sostitutiva al cinque per cento sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e, dall’altro, l’imposta agevolata al quindici per cento sulle maggiorazioni connesse a particolari modalità della prestazione, come il lavoro notturno, festivo e quello organizzato su turni. Il documento, atteso da operatori e professionisti per tradurre le norme in procedure concrete, chiarisce i perimetri soggettivi e oggettivi delle agevolazioni, specificando i limiti di reddito e le modalità con cui i sostituti d’imposta dovranno operare in sede di elaborazione delle buste paga per l’anno in corso.

Per quanto concerne la prima misura, quella istituita dal comma 7 dell’articolo 1 della legge di Bilancio, l’agevolazione consiste in un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali fissata al cinque per cento. Possono beneficiarne esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato il cui reddito di lavoro dipendente, percepito nell’anno 2025, non sia superiore a trentatremila euro, includendo nel computo anche gli importi derivanti da eventuali rapporti di lavoro multipli. Il perimetro oggettivo, come ribadito dalla circolare, riguarda gli incrementi retributivi effettivamente corrisposti nel corso del 2026 in esecuzione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali che siano stati sottoscritti nell’arco temporale compreso tra il primo gennaio 2024 e il trentuno dicembre 2026. Un aspetto operativo di rilievo, chiarito dall’Agenzia, è che la tassazione agevolata si applica anche alle quote di aumento che confluiscono nella retribuzione diretta – quindi le dodici mensilità, la tredicesima e la quattordicesima – e si estende, come specificato da alcuni approfondimenti successivi, agli istituti retributivi indiretti come la malattia, la maternità o l’infortunio, limitatamente alla parte di retribuzione effettivamente integrata dal datore di lavoro.

L’imposta sostitutiva del quindici per cento, disciplinata dai commi 10 e 11 del medesimo articolo, presenta invece un differente ambito di applicazione, essendo destinata a un’altra tipologia di emolumenti. Questa seconda misura, valida per il solo periodo d’imposta 2026, riguarda le maggiorazioni e le indennità corrisposte per il lavoro notturno, per quello prestato nei giorni festivi o in quelli destinati al riposo settimanale, nonché le indennità di turno e gli altri emolumenti collegati al lavoro a turni come definiti dai contratti collettivi. Per i dipendenti del settore privato che possiedono il requisito reddituale, fissato per questa agevolazione in un reddito 2025 non superiore a quarantamila euro, il beneficio si applica entro un limite massimo annuo di imponibile pari a millecinquecento euro. Oltre tale soglia, le somme tornano a essere tassate con le aliquote ordinarie. La circolare specifica inoltre che, sebbene l’applicazione delle imposte sostitutive avvenga in via automatica da parte del sostituto d’imposta, al lavoratore è comunque riconosciuta la facoltà di rinunciarvi per iscritto qualora ritenga più vantaggioso il regime di tassazione ordinaria.

Sul versante degli adempimenti pratici, il documento di prassi fornisce indicazioni puntuali per i datori di lavoro, chiamati a gestire le nuove aliquote in qualità di sostituti d’imposta. Per i lavoratori che nel 2025 hanno avuto più rapporti di lavoro, è necessario che questi attestino il reddito complessivo percepito consegnando le Certificazioni Uniche o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; ciò al fine di consentire al sostituto attuale di verificare la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni. Per quanto riguarda il versamento delle somme, l’Agenzia delle Entrate aveva già provveduto, con le risoluzioni numero 2 e 3 del ventinove gennaio 2026, a istituire gli specifici codici tributo da utilizzare per il versamento tramite modello F24: per l’imposta sostitutiva sugli incrementi da rinnovo contrattuale va utilizzato il codice 1075, mentre per quella su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni il codice è il 1076, con codici aggiuntivi dedicati alle specificità territoriali di Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta.

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