Flat tax sugli aumenti in busta paga, l’Agenzia delle Entrate detta le regole: aliquota al 5% per i rinnovi contrattuali e al 15% per notturni e festivi

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Il fisco leggero promesso dalla manovra di bilancio per i dipendenti del settore privato prende forma operativa. Con la circolare n. 2/E, firmata il 24 febbraio 2026 dal direttore Vincenzo Carbone, l’Agenzia delle Entrata ha messo nero su bianco le istruzioni per applicare la tassazione agevolata sugli aumenti retributivi, un intervento che punta a lasciare più denaro in tasca ai lavoratori senza passare per gli aumenti lordi dei contratti -1. Si tratta, nel dettaglio, di due misure distinte ma complementari: la prima riguarda gli incrementi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi, la seconda interessa invece le indennità per chi lavora di notte, nei festivi o su turni.

Il 5% sugli aumenti dei contratti, ecco a chi spetta e come funziona

La novità di maggior peso, almeno in termini di diffusione, è l’introduzione di un’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti retributivi legati ai rinnovi contrattuali. Possono beneficiarne tutti i dipendenti del settore privato che nel 2025 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33mila euro, una soglia che, come chiarito nella circolare, va calcolata sommando eventuali redditi derivanti da più rapporti di lavoro. Lo sconto fiscale si applica esclusivamente alle somme erogate nel corso del 2026, purché queste siano frutto di contratti collettivi nazionali sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026. L’agevolazione, che sostituisce l’Irpef ordinaria e le addizionali regionali e comunali, opera in automatico: non è richiesta alcuna domanda da parte del lavoratore, il quale ha però la facoltà di opporsi con una rinuncia scritta qualora ritenga più conveniente la tassazione ordinaria. La circolare specifica inoltre che la flat tax del 5% non si applica solo alle dodici mensilità, ma anche alla tredicesima e alla quattordicesima, e si estende persino agli istituti indiretti come la malattia, la maternità o l’infortunio, limitatamente alla quota di integrazione retributiva a carico del datore di lavoro.

Notturni e festivi al 15%, il beneficio arriva fino a 1.500 euro

Parallelamente alla misura sui rinnovi contrattuali, la legge di Bilancio 2026 ha introdotto un secondo regime di favore, valido sempre per il solo anno d’imposta 2026, destinato a chi svolge la propria prestazione in orari o giorni particolari. Per le maggiorazioni e le indennità corrisposte per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per le indennità di turno, è prevista un’imposta sostitutiva del 15%. Il beneficio spetta ai lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito 2025 non superiore a 40mila euro, ma a differenza della flat tax sui rinnovi, qui vige un limite quantitativo annuo di 1.500 euro: solo le somme erogate entro questa franchigia godono della tassazione agevolata, mentre l’eventuale eccedenza torna a essere tassata con le aliquote ordinarie Irpef. Con un chiarimento di non poco conto, l’Agenzia delle Entrate ha esteso il perimetro di questa agevolazione anche alle indennità di reperibilità, purché previste dai contratti collettivi, precisando al contempo che i premi di risultato e le somme erogate a Titolo di partecipazione agli utili non concorrono al raggiungimento del plafond di 1.500 euro.

Le esclusioni e la gestione pratica in busta paga

Se da un lato il legislatore ha voluto ampliare il più possibile la platea dei beneficiari, dall’altro ha dovuto necessariamente tracciare un confine netto con altre voci retributive. Restano fuori dall’imposta sostitutiva del 5%, per esempio, gli scatti di anzianità, le ore di lavoro straordinario (che non siano già notturne o festive) e le cosiddette somme *una tantum* erogate per coprire i periodi di vacanza contrattuale. Sono esclusi anche il Trattamento di Fine Rapporto e gli incrementi derivanti da accordi aziendali o territoriali, essendo la misura circoscritta ai soli rinnovi dei contratti nazionali. Dal punto di vista operativo, saranno i sostituti d’imposta, quindi i datori di lavoro, ad applicare direttamente le aliquote agevolate in busta paga e a versare le imposte tramite modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 2/E e n. 3/E del 29 gennaio 2026. Per i lavoratori che dovessero cambiare datore di lavoro nel corso del 2026 o che non abbiano un sostituto d’imposta, la circolare ricorda che sarà comunque possibile recuperare il beneficio direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026.

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