Stipendi, flat tax al 5% sugli aumenti e al 15% sui festivi: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Stipendi, flat tax al 5% sugli aumenti e al 15% sui festivi: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
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Redazione Economia Redazione Economia   -   L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 24 giugno la circolare numero 3/E, un documento che interviene per mettere ordine tra le maglie delle due detassazioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 per i lavoratori dipendenti del settore privato. Dopo le prime indicazioni fornite a fine febbraio, il Fisco allarga ora il perimetro di applicazione dell’imposta sostitutiva al 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, estendendola a voci come le indennità di mansione, gli arretrati e le ferie non godute.

Parallelamente, viene specificato che il beneficio del 15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno o festivo si applica anche a quello svolto la domenica, a condizione che il riposo settimanale cada in un giorno diverso.

Le due misure della Manovra: requisiti reddituali e ambito di applicazione

Per inquadrare correttamente i chiarimenti contenuti nella circolare, occorre ripartire da quanto stabilito dalla legge di Bilancio 199/2025, che per l’anno in corso ha disposto due diverse agevolazioni per i lavoratori dipendenti privati. La prima prevede un’aliquota sostitutiva del 5% per gli aumenti retributivi erogati nel 2026, purché questi scaturiscano da contratti collettivi sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026; la misura è riservata a coloro che possiedono un reddito complessivo non superiore a 33 mila euro.

La seconda riguarda invece le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e le indennità di turno, per le quali è prevista una tassazione agevolata al 15% entro il tetto annuo di 1.500 euro, con una soglia di reddito che in questo caso sale fino a 40 mila euro.

Il 5% non solo sugli aumenti base: l’allargamento della circolare 3/E

Uno dei punti qualificanti del nuovo documento riguarda la definizione di "incrementi retributivi" ai fini dell’applicazione del 5%. L’Agenzia ha chiarito che il beneficio non si limita strettamente agli aumenti tabellari previsti dal rinnovo, ma può essere esteso ad altre voci retributive che, pur non costituendo un aumento diretto della paga base, rappresentano comunque una crescita della retribuzione complessiva legata all’attuazione del contratto.

Rientrano quindi in questa fattispecie le indennità di mansione, gli arretrati dovuti per il periodo intercorrente tra la scadenza del vecchio contratto e la firma del nuovo, nonché le somme corrisposte per ferie e festività soppresse. L’obiettivo, come si legge nella circolare, è quello di evitare disparità di trattamento tra lavoratori che, pur avendo diritto agli stessi incrementi contrattuali, vedrebbero differenziate le modalità di erogazione delle somme.

Lavoro festivo e domenicale: quando scatta il 15%

Sul fronte del lavoro straordinario e degli orari particolari, la circolare fornisce delucidazioni in merito al computo delle ore e alla natura delle indennità che possono beneficiare del 15%. In particolare, viene specificato che l’agevolazione copre non solo le tradizionali maggiorazioni per il lavoro notturno o per le festività infrasettimanali, ma anche quelle erogate per il lavoro domenicale.

Perché scatti l’aliquota ridotta in questo caso, è necessario che la prestazione lavorativa venga resa nella giornata di domenica e che il riposo settimanale sia stato spostato in un altro giorno della settimana. Rientrano nel perimetro agevolato anche le indennità di reperibilità e gli straordinari svolti in orario notturno, a condizione che rispettino i limiti fissati dalla contrattazione collettiva e che il reddito complessivo del dipendente non superi la soglia dei 40 mila euro annui.

Interazione tra le due agevolazioni e cumulo dei benefici

Un aspetto delicato affrontato dalla circolare riguarda la possibilità per un medesimo lavoratore di beneficiare contemporaneamente di entrambe le detassazioni. L’Agenzia ha precisato che le due misure, avendo presupposti applicativi differenti, possono coesistere senza che l’una escluda l’altra; in concreto, un dipendente con reddito fino a 33 mila euro può applicare il 5% sugli aumenti da rinnovo e il 15% sulle indennità per lavoro festivo o notturno, nel rispetto dei rispettivi tetti e condizioni.

Viene tuttavia ribadito che gli importi relativi ai maggiori compensi per lavoro notturno e festivo rientrano nel computo del reddito complessivo ai fini del raggiungimento delle soglie previste per la prima agevolazione, creando un meccanismo di raccordo che i sostituti d’imposta dovranno gestire con attenzione nei conguagli di fine anno.

Gli obblighi per i sostituti d’imposta e le modalità operative

La circolare 3/E dedica ampio spazio anche agli adempimenti che gravano sui datori di lavoro, chiamati a riconoscere le due agevolazioni in busta paga senza attendere la dichiarazione dei redditi. Per il 5% sugli aumenti, il beneficio deve essere applicato in via automatica ai lavoratori che ne possiedono i requisiti, con l’onere per il dipendente di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali variazioni reddituali che potrebbero far venir meno il diritto all’aliquota ridotta.

Per il 15% sul lavoro festivo e notturno, il Fisco ha chiarito che l’agevolazione opera entro il limite dei 1.500 euro lordi annui, un tetto che va inteso come massimale unico e non moltiplicabile per singola tipologia di indennità. I sostituti d’imposta dovranno effettuare un monitoraggio periodico delle somme erogate per evitare di superare il plafond, con obbligo di riversare le ritenute ordinarie sulla parte eccedente.

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