Flat tax in busta paga, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sugli aumenti e il trattamento integrativo
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Redazione Economia
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La Legge di Bilancio per il 2026, la n. 199 approvata lo scorso dicembre, ha ridisegnato il perimetro delle imposte sul lavoro dipendente con l’obiettivo dichiarato di alleggerire il peso fiscale sugli stipendi, agendo in particolare su alcune componenti variabili della retribuzione. L’intervento, che ha preso il via lo scorso gennaio, si articola su più livelli: da un lato la riduzione della seconda aliquota Irpef, quella per i redditi tra i 28 e i 50mila euro, scesa dal 35 al 33 per cento; dall’altro l’introduzione di due regimi di flat tax, dedicati rispettivamente agli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali e alle maggiorazioni per il lavoro notturno, festivo o su turni. A distanza di qualche mese dall’entrata in vigore, l’Agenzia delle Entrate – con la circolare n. 2/E firmata dal direttore Vincenzo Carbone – ha fornito i chiarimenti operativi che interessano sostituti d’imposta e contribuenti, toccando un nodo cruciale: quello del rapporto tra queste nuove imposte sostitutive e il trattamento integrativo, il cosiddetto bonus Renzi o ex bonus 80 euro, che molti temevano potesse essere messo in discussione.
La doppia corsia delle imposte sostitutive
Il meccanismo previsto dalla manovra, come dettagliato nelle scorse settimane dall’amministrazione finanziaria, segue due binari distinti. Il primo riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito nel 2025 non superiore a 33mila euro: per loro, gli incrementi retributivi corrisposti nel corso del 2026 in attuazione di rinnovi di contratti collettivi nazionali – quelli sottoscritti nel triennio 2024-2026 – sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali pari al 5 per cento. La circolare ha precisato che l’agevolazione non si limita alle dodici mensilità ordinarie, ma si estende anche alla tredicesima e alla quattordicesima, nonché alla quota a carico del datore di lavoro per istituti indiretti come malattia, maternità, paternità e infortunio. Restano invece escluse, come sottolineato dagli esperti dello Studio Necchio, le erogazioni una tantum, gli scatti di anzianità e i compensi per prestazioni eccedenti l’orario normale.
Il secondo binario, parallelo al primo, è dedicato a una platea più ampia. Per i lavoratori con reddito 2025 fino a 40mila euro, infatti, le somme erogate a Titolo di maggiorazioni per lavoro notturno, per attività prestata nei giorni festivi o di riposo settimanale, nonché le indennità di turno e quelle di reperibilità, scontano un’imposta sostitutiva del 15 per cento. In questo caso, però, l’agevolazione opera entro un limite annuo ben preciso: un massimo di 1.500 euro di importo agevolabile. Superata questa soglia, la parte eccedente torna a essere tassata secondo le regole ordinarie dell’Irpef.
L’effetto sul trattamento integrativo e le modalità operative
Uno degli aspetti più delicati, sul quale l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in modo puntuale, riguarda la compatibilità di queste agevolazioni con il trattamento integrativo. La preoccupazione, diffusa tra i consulenti del lavoro, era che l’applicazione delle imposte sostitutive – sottraendo reddito dalla base imponibile ordinaria – potesse ridurre l’imposta lorda al punto da compromettere il diritto al bonus. Le Entrate hanno chiarito che, sebbene le somme assoggettate a flat tax non concorrano alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef, devono comunque essere computate nel reddito di lavoro dipendente per la verifica della capienza fiscale necessaria ad accedere al trattamento integrativo. In sostanza, la quota di reddito che beneficia della tassazione agevolata viene considerata in misura piena ai fini del calcolo dei requisiti per il bonus, evitando così quell’effetto paradossale per cui un vantaggio fiscale finirebbe per penalizzare il lavoratore su un altro fronte.
Per quanto concerne le modalità di applicazione, il legislatore ha optato per un meccanismo tendenzialmente automatico. Il sostituto d’imposta – il datore di lavoro – è chiamato a verificare il possesso dei requisiti reddituali e ad applicare l’aliquota ridotta direttamente in busta paga, a patto che il lavoratore non presenti una rinuncia scritta alla fruizione del beneficio. Quest’ultima opzione, che può sembrare controintuitiva, è stata prevista per i casi in cui la tassazione ordinaria possa risultare più conveniente, ad esempio per effetto di detrazioni o altri crediti d’imposta che verrebbero altrimenti ridotti. Per i lavoratori che, invece, non hanno un sostituto d’imposta – una casistica che interessa alcune categorie specifiche – o che cambiano datore di lavoro nel corso dell’anno, il recupero del beneficio fiscale non avviene nel cedolino ma in sede di dichiarazione dei redditi, con il conguaglio che sarà operato nel modello 730 o Redditi dell’anno successivo.




