Busta paga di aprile, arriva la flat tax al 5% sugli aumenti dei contratti: le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Con la circolare numero 2/E firmata dal direttore Vincenzo Carbone, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti definitivi per l’applicazione delle nuove tassazioni agevolate previste dalla legge di Bilancio 199 del 2025, quelle che, di fatto, ridisegnano il peso del fisco su alcune voci della retribuzione dei lavoratori dipendenti del settore privato -3. Il provvedimento, atteso da studi di settore e consulenti del lavoro per districarsi tra le novità normative, introduce due distinte aliquote sostitutive dell’Irpef e delle addizionali locali: una al 5% e una al 15%, a seconda della natura delle somme erogate e del reddito posseduto dal lavoratore -1. L’obiettivo dichiarato dal legislatore, leggendo tra le righe della manovra, è quello di tutelare il potere d’acquisto degli stipendi, eroso dall’inflazione degli ultimi anni, intervenendo proprio laddove si registrano gli adeguamenti contrattuali o le prestazioni straordinarie -4.

Il rinnovo del contratto e la tassa piatta al 5%

Il cuore della misura riguarda gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, i cosiddetti Ccnl, sottoscritti nel triennio che va dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 -1. Per i lavoratori del privato con un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33mila euro percepito nel 2025, gli aumenti corrisposti a partire da questo 2026 non sconteranno le ordinarie aliquote Irpef, bensì un’imposta sostitutiva del 5% -3. La circolare chiarisce un aspetto non secondario: l’agevolazione si applica agli importi erogati nel 2026, anche qualora l’erogazione dell’aumento fosse iniziata in un periodo d’imposta precedente; in quel caso, le quote di incremento pagate quest’anno rientrano ugualmente nel perimetro della tassazione light -5.

Non solo. Nel computo di questi aumenti agevolabili rientrano anche le somme corrisposte durante i periodi di assenza retribuita, come quelli per malattia, per maternità o paternità e per infortunio, garantendo così una copertura fiscale favorevole anche in momenti di sospensione dell’attività lavorativa -3. Viene incluso, come specificato dalla circolare, anche l’eventuale superminimo assorbito dall’aumento contrattuale, un passaggio che evita dubbi interpretativi ai sostituti d’imposta -3.

Il regime per i festivi e il lavoro notturno al 15%

Un secondo binario agevolativo, parallelo al primo, è stato introdotto per tutte quelle indennità e maggiorazioni che riconoscono al lavoratore un compenso aggiuntivo per lo svolgimento della prestazione in orari o giorni particolarmente gravosi. Per il lavoro notturno, per quello prestato nei giorni festivi, in quelli di riposo settimanale, e per le indennità di turno, è prevista un’imposta sostitutiva del 15%, valida per i redditi da lavoro dipendente fino a 40mila euro -2. Anche in questo caso, l’agevolazione, che trova applicazione per le somme erogate nell’arco del 2026, è cumulabile fino a un limite massimo annuo di 1.500 euro, oltre il quale scatta la tassazione ordinaria -8. La circolare n. 2/E estende questo beneficio anche alle indennità di reperibilità, laddove previste dai contratti collettivi, ma pone l’accento su un aspetto importante: i premi di risultato e le somme erogate a Titolo di partecipazione agli utili non concorrono al raggiungimento della franchigia dei 1.500 euro, mantenendo una loro autonomia fiscale -1.

Le modalità operative per i sostituti d’imposta

Dal punto di vista squisitamente pratico, l’onere di applicare le nuove aliquote spetta ai datori di lavoro in qualità di sostituti d’imposta. Saranno loro, quindi, a calcolare e trattenere l’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti contrattuali e del 15% sulle maggiorazioni per i lavoratori che risultino in possesso dei requisiti reddituali -3. L’Agenzia delle Entrate, con le risoluzioni numeri 2 e 3 del 29 gennaio scorso, ha già istituito gli appositi codici tributo per il versamento tramite modello F24 di queste nuove imposte, un adempimento burocratico necessario per la corretta imputazione delle somme -7.

Va detto, tuttavia, che il lavoratore conserva una facoltà di scelta. La normativa prevede, infatti, la possibilità per il dipendente di rinunciare per iscritto all’applicazione della tassazione agevolata, optando così per il regime ordinario -8. Una clausola, questa, che potrebbe rivelarsi utile in casistiche particolari legate alla posizione fiscale individuale. Per i lavoratori che non hanno un sostituto d’imposta, la strada per recuperare il beneficio resta quella della dichiarazione dei redditi relativa al 2026, dove potranno far valere il diritto alla tassazione sostitutiva -3. La manovra, dunque, prende forma operativa, promettendo un incremento del netto in busta paga già a partire dalle prossime elaborazioni del cedolino di aprile -10.

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