Tassazione agevolata 2026, l’Agenzia delle Entrate dirama la circolare con le istruzioni operative per le buste paga di marzo
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Redazione Economia
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Con la pubblicazione della circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha messo nero su bianco le regole per chi, da marzo, si troverà a gestire due importanti novità fiscali introdotte dalla legge di bilancio 199/2025. Il documento, firmato dal direttore, entra nel merito di meccanismi tutt’altro scontati, chiarendo a chi spetti l’imposta sostitutiva del 5% sugli aumenti legati ai rinnovi contrattuali e come si applichi quella del 15% sulle maggiorazioni per chi lavora di notte, nei festivi o su turni. Si tratta, in sostanza, di mettere ordine tra i requisiti, le fasce di reddito da prendere a riferimento e le voci che effettivamente possono beneficiare del regime agevolato, evitando errori di applicazione che, altrimenti, peserebbero sui cedolini paga dei prossimi mesi.
Per quanto riguarda la prima misura, quella che riguarda gli incrementi retributivi, il perimetro tracciato dall’Agenzia è piuttosto netto. Possono accedervi esclusivamente i lavoratori del settore privato che nel 2025 hanno dichiarato un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33 mila euro, considerando anche eventuali plurimi rapporti di lavoro. La tassa piatta del 5% si applica alle somme erogate nel 2026 in esecuzione di contratti collettivi nazionali rinnovati nel triennio 2024-2026, ma l’aspetto su cui la circolare insiste maggiormente è l’individuazione della base imponibile. Non tutto ciò che viene corrisposto rientra infatti nell’agevolazione: il beneficio riguarda gli aumenti che confluiscono nella retribuzione diretta – quindi le mensilità ordinarie, la tredicesima e la quattordicesima – e si estende agli istituti indiretti, come la malattia o l’infortunio, ma solo per la parte integrata dal datore di lavoro. Restano fuori, per fare alcuni esempi concreti, gli scatti di anzianità, il lavoro straordinario generico e, com’è ovvio, il trattamento di fine rapporto.
Il meccanismo della detassazione e il nodo dei limiti reddituali
L’altra gamba su cui poggia l’intervento del legislatore è quella dedicata alle prestazioni più gravose, dove l’Agenzia ha dovuto districarsi tra definizioni contrattuali e soglie di reddito. Per i lavoratori che nel 2025 non hanno superato i 40 mila euro di reddito, è prevista un’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità corrisposte nel 2026 per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per il lavoro a turni. In questo caso, il limite annuo entro cui si applica la tassazione agevolata è fissato a 1.500 euro, una franchigia oltre la quale si torna al regime ordinario. La circolare specifica che rientrano nel perimetro anche le indennità di reperibilità, sempre che siano collegate a quelle specifiche tipologie di prestazione, mentre vengono escluse le somme erogate in base ad accordi aziendali o territoriali e tutti quegli emolumenti che, pur chiamati indennità, di fatto sostituiscono la retribuzione ordinaria.
Un passaggio fondamentale, che i sostituti d’imposta dovranno gestire con attenzione, riguarda la verifica dei presupposti e la possibilità per il lavoratore di scegliere la strada a lui più favorevole. Le imposte sostitutive, spiega il documento, sono applicate in via automatica dal datore di lavoro, salvo che il dipendente non rinunci espressamente per iscritto optando per la tassazione ordinaria. Ma il nodo più delicato è un altro: nel caso in cui chi deve applicare lo sconto fiscale non sia lo stesso datore di lavoro che ha rilasciato la Certificazione Unica per l’anno precedente, scatta l’obbligo per il lavoratore di attestare per iscritto il reddito conseguito nel 2025, consegnando la CU o, in mancanza, un’autocertificazione. Un adempimento, quest’ultimo, che serve a evitare indebite percezioni di benefici non spettanti, soprattutto per chi ha avuto più rapporti di lavoro nell’arco dei dodici mesi.
Le voci escluse e la gestione dei codici tributo per i versamenti
A completare il quadro, l’Agenzia delle Entrate ha voluto rimarcare anche ciò che non può essere toccato da questi regimi di favore. Per la detassazione da rinnovo contrattuale, lo si è accennato, vengono tagliati fuori gli istituti che nulla hanno a che fare con l’incremento stipendiale base, come le indennità di turno o le maggiorazioni per straordinario. Per il fronte del lavoro notturno e festivo, invece, l’esclusione più rilevante riguarda i lavoratori del comparto turismo e della somministrazione di alimenti e bevande: per loro, la legge di bilancio ha previsto un trattamento integrativo speciale diverso, che si applica con meccanismi e limiti propri, rendendo inapplicabile la flat tax del 15% disciplinata dalla circolare. Un’esclusione, questa, che conferma la volontà di diversificare gli strumenti di sostegno in base alle specificità settoriali, già emersa in fase di dibattito parlamentare.
Sul piano squisitamente operativo, i datori di lavoro dovranno utilizzare i codici tributo appositamente istituiti con le risoluzioni numeri 2 e 3 del 29 gennaio scorso. Per l’imposta sostitutiva sugli incrementi da rinnovo contrattuale, il codice è il 1075, mentre per quella sulle indennità da lavoro notturno e festivo si utilizza il 1076. I versamenti seguiranno le scadenze ordinarie previste per le ritenute, ma la circolare precisa che, in caso di incapienza, il lavoratore potrà comunque recuperare l’agevolazione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2026. Una valvola di sfogo, quest’ultima, pensata soprattutto per chi è privo di un sostituto d’imposta, come nel caso dei collaboratori domestici, che altrimenti resterebbero esclusi da un beneficio pensato per alleggerire il carico fiscale sui redditi da lavoro.




