Detassazione 2026, la circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate amplia il perimetro degli aumenti agevolati
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Redazione Economia
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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 24 giugno 2026, ha fornito nuovi e importanti chiarimenti sull’applicazione delle imposte sostitutive introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), andando a sciogliere i principali nodi interpretativi che, dopo la pubblicazione della precedente circolare n. 2/E di febbraio, avevano generato incertezze tra datori di lavoro e professionisti.
Questo nuovo documento di prassi, strutturato sotto forma di un dettagliato questionario di domande e risposte, si concentra sulla tassazione agevolata al 5% per gli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei CCNL sottoscritti nel triennio 2024-2026, nonché sulla sostitutiva del 15% prevista per le maggiorazioni e le indennità legate al lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per i turni.
Le novità per gli aumenti contrattuali: un perimetro più ampio del previsto
L’aspetto forse più rilevante emerso dalla circolare n. 3/E riguarda la volontà dell’Amministrazione Finanziaria di estendere il più possibile l’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% per i lavoratori dipendenti del settore privato che, nel 2025, hanno conseguito un reddito non superiore a 33.000 euro.
Un primo punto di assoluto interesse è la conferma della detassabilità per quegli incrementi che, pur essendo riconosciuti nel corso del 2026, si riferiscono ad annualità precedenti alla sottoscrizione del contratto stesso (ad esempio con decorrenza dal 2023), a patto che vengano effettivamente erogati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di quest’anno; resta invece ferma l’esclusione per le somme erogate in un’unica soluzione a titolo di arretrato "una tantum".
Gli uffici hanno inoltre chiarito che l’agevolazione si applica anche nel caso in cui l’aumento contrattuale vada ad assorbire il cosiddetto superminimo individuale, ovvero quella quota di retribuzione che era stata precedentemente riconosciuta al lavoratore al di fuori dei minimi tabellari: l’assorbimento, in questo caso, non fa venir meno il diritto alla tassazione agevolata sulla parte di incremento, data l’identica funzione economica e la natura retributiva di questi istituti.
Per i professionisti del payroll, un’altra novità di rilievo è l’applicazione dell’imposta del 5% sugli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione dei periodi di ferie, nei permessi (come i ROL o i PAR), nella gratifica feriale (assimilabile alla quattordicesima) e persino nel trattamento per la festività soppressa del 4 novembre: dato che durante queste assenze il lavoratore percepisce la retribuzione ordinaria, l’aumento contrattuale che ne deriva è pienamente detassabile.
Lavoro notturno, festivo e domenicale: i chiarimenti sulla sostitutiva del 15%
Per quanto concerne invece l’imposta sostitutiva del 15%, applicabile fino a un limite massimo di 1.500 euro lordi annui per i lavoratori con reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro nel 2025, la circolare n. 3/E ha offerto risposte decisive su numerosi casi pratici.
Una delle precisazioni più attese riguarda la maggiorazione per il lavoro domenicale: l’Agenzia ha stabilito che il beneficio si applica comunque, anche quando la domenica lavorativa non coincide con il giorno di riposo settimanale contrattualmente previsto, considerato che tutte le domeniche sono per legge considerate giornate festive.
Un altro punto nodale riguarda il lavoro straordinario: mentre lo straordinario diurno ordinario rimane escluso dall’agevolazione, l’imposta del 15% si applica invece all’intera retribuzione corrisposta per le prestazioni di straordinario rese in orario notturno o in giornata festiva, e quindi non soltanto alla maggiorazione, ma all’intero compenso orario (paga base più maggiorazione).
Sono state inoltre ritenute agevolabili le indennità di reperibilità, anche quando non sfociano in un intervento effettivo del lavoratore, poiché tali somme remunerano una condizione di limitazione della libertà personale funzionalmente collegata al lavoro notturno o festivo, così come l’indennità di pernottamento prevista dal CCNL del Credito.
Le eccezioni: part-time verticale e regimi speciali per impatriati
Non mancano, tuttavia, delle significative eccezioni che delimitano l’area di applicazione dei benefici fiscali. In materia di part-time verticale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta sostitutiva del 15% si applica esclusivamente al lavoro svolto nel singolo e specifico giorno di riposo settimanale stabilito dalle parti, escludendo dalla detassazione il lavoro supplementare prestato in altri giorni non lavorati o in virtù dell’esercizio di clausole elastiche.
Un’altra precisazione di rilievo riguarda i lavoratori che usufruiscono dei regimi speciali per impatriati, docenti e ricercatori (rientro dei cervelli): per questi soggetti, gli incrementi retributivi e le maggiorazioni devono essere assoggettati alle imposte sostitutive (5% o 15%) per l’intero ammontare, senza che vengano applicate quelle riduzioni percentuali della base imponibile che sono invece previste dalle rispettive norme agevolative per il reddito complessivo.
L’Agenzia ha infine ribadito che entrambe le agevolazioni non sono riconoscibili qualora il datore di lavoro non applichi alcun CCNL al rapporto di lavoro o qualora le somme derivino esclusivamente da accordi territoriali o aziendali, presupponendo invece l’esistenza di un rinnovo contrattuale nazionale sottoscritto nel triennio di riferimento.




