Detassazione lavoro dipendente, i chiarimenti del Fisco su aumenti e turni

Detassazione lavoro dipendente, i chiarimenti del Fisco su aumenti e turni
Articolo Precedente

precedente
Articolo Successivo

successivo

Redazione Economia Redazione Economia   -   La circolare 3/E, pubblicata dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 24 giugno, ha offerto risposte concrete ai numerosi dubbi interpretativi che avevano accompagnato l'entrata in vigore delle misure di detassazione per il lavoro dipendente, previste dalla Legge di Bilancio 2026.

Le due imposte sostitutive – quella al 5% sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e quella al 15% sulle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale – trovano ora un perimetro applicativo più definito, che in alcuni casi estende il beneficio a istituti retributivi precedentemente ritenuti esclusi.

Il documento di prassi, in particolare, ha allargato le maglie della flat tax del 5% includendovi non solo gli aumenti stipendiali veri e propri, ma anche le indennità di mansione, gli arretrati con decorrenza retroattiva e persino la retribuzione relativa a ferie, permessi e festività soppresse.

Flat tax al 5%, il perimetro si allarga agli arretrati e ai superminimi

L'imposta sostitutiva del 5%, che sostituisce l'Irpef e le addizionali regionali e comunali sugli aumenti contrattuali, si applica a tutti gli incrementi corrisposti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, purché derivanti da rinnovi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritti nel triennio 2024-2026. Un passaggio fondamentale chiarito dalla circolare riguarda la decorrenza economica: anche se l'aumento si riferisce ad annualità precedenti, come il 2023 o il 2024, il beneficio scatta ugualmente, a patto che il pagamento avvenga nell'anno corrente.

Sono invece escluse le somme erogate una tantum, che restano assoggettate alla tassazione ordinaria. L'Agenzia ha inoltre precisato che l'agevolazione si estende alle indennità erogate mensilmente e connesse allo svolgimento della mansione, come l'indennità di cassa, nonché agli incrementi relativi a ferie, festività soppresse – tra cui quella del 4 novembre – e permessi retribuiti, inclusi i ROL e i PAR.

Un altro chiarimento di rilievo riguarda il superminimo: se l'aumento previsto dal rinnovo contrattuale assorbe l'importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo individuale, l'agevolazione si applica comunque, vista l'identica natura retributiva della somma.

Imposta sostitutiva al 15%, lavoro domenicale e reperibilità nel mirino

Per quanto concerne l'imposta sostitutiva del 15%, riservata ai lavoratori con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro e con un tetto massimo di 1.500 euro annui, la circolare ha sciolto diversi nodi interpretativi. Il beneficio si applica alle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e nei giorni di riposo settimanale, ma anche a una serie di indennità accessorie. In particolare, l'Agenzia ha confermato che la maggiorazione per il lavoro domenicale è agevolata anche quando il giorno di riposo settimanale contrattuale non coincide con la domenica.

Lo straordinario notturno e quello festivo rientrano nell'agevolazione per l'intero importo corrisposto, e non solo per la quota della maggiorazione. Quanto all'indennità di reperibilità, il Fisco ha chiarito che lo sconto del 15% spetta anche quando il lavoratore, pur essendo reperibile, non viene effettivamente chiamato a intervenire, poiché la mera disponibilità a limitare la propria libertà personale è considerata funzionalmente collegata ai disagi del lavoro festivo o notturno.

Viene inoltre inclusa tra le voci agevolabili l'indennità di pernottamento prevista dal CCNL del Credito.

Vincoli e limiti, il CCNL resta un requisito imprescindibile

Nonostante l'ampliamento del perimetro applicativo, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito con forza un limite sostanziale che esclude una fetta del mercato del lavoro. Le due detassazioni non sono fruibili in assenza di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al rapporto di lavoro. I datori di lavoro che non adottano alcun CCNL, o che applicano accordi esclusivamente aziendali o territoriali, non possono quindi accedere alle misure agevolative, indipendentemente dalla natura delle voci retributive corrisposte.

Per i lavoratori part-time verticale, invece, il beneficio del 15% si applica solo quando la prestazione lavorativa viene resa nel giorno di riposo stabilito contrattualmente, mentre rimane escluso il lavoro supplementare in giorni diversi o l'esercizio di clausole elastiche.

Viene infine dedicato un passaggio ai lavoratori impatriati, per i quali le somme assoggettate alle imposte sostitutive beneficiano dell'agevolazione per l'intero ammontare, senza tenere conto delle riduzioni previste dal regime speciale, a meno che non vi sia una rinuncia espressa all'imposta sostitutiva.

Puoi condividere questo articolo o riprenderne i contenuti, anche parzialmente, citando la fonte con link attivo a informazione.news, il portale online di notizie e approfondimenti.