Quadro RR, saldo e acconto Inps 2026: le istruzioni per artigiani e commercianti
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Redazione Economia
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L’Istituto nazionale della previdenza sociale, con la circolare numero 62 diffusa il 27 maggio 2026, ha fornito le attese istruzioni operative per la compilazione del Quadro RR del modello Redditi Persone Fisiche 2026, un adempimento che riguarda – ed è bene sottolinearlo fin da subito – una platea ben precisa di contribuenti. Si tratta, nello specifico, dei soggetti iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335 del 1995.
La circolare, come vedremo, arriva a chiarire alcuni aspetti cruciali legati all’interazione tra la base imponibile previdenziale e il concordato preventivo biennale, offrendo al contempo un calendario preciso per i versamenti che scandiranno le scadenze di questo 2026.
Le scadenze cruciali per il versamento di saldo e acconto
L’aspetto forse più immediatamente operativo, quello che tiene banco negli studi dei commercialisti in queste settimane, riguarda le scadenze. Per artigiani, commercianti e professionisti con partita Iva iscritti alla Gestione separata, l’obbligo di versamento dei contributi segue le stesse cadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Il termine principale da segnare in agenda è il 30 giugno 2026, data ultima per il versamento a saldo relativo all’anno d’imposta 2025 e per il primo acconto relativo al 2026, senza alcuna maggiorazione.
Esiste però una possibilità di slittamento: coloro che intendono avvalersi della rateazione – o semplicemente necessitano di una proroga – possono effettuare il pagamento entro il 30 luglio 2026, ma in questo caso dovranno applicare una maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Un’ulteriore finestra temporale, infine, è prevista per il secondo acconto 2026, il cui versamento dovrà essere perfezionato entro e non oltre il 30 novembre del corrente anno.
Le novità del quadro RR tra reddito effettivo e concordato
Se le date sono chiare, la sostanza del quadro RR presenta quest’anno delle novità significative, legate a doppio filo con il concordato preventivo biennale. La principale riguarda la scelta, per chi ha aderito al CPB, su quale base imponibile calcolare effettivamente i contributi. La regola generale prevedrebbe l’utilizzo del reddito concordato, che è quello che – almeno sulla carta – offre una maggiore certezza.
Tuttavia, l’articolo 19 del decreto legislativo 13 del 2024 concede una facoltà importante: il contribuente può optare per il versamento dei contributi sul reddito effettivo, qualora questo risulti più elevato di quello concordato. Non si tratta di una scelta da prendere alla leggera, perché se si sceglie questa strada – e il reddito reale è superiore – l’obbligazione contributiva va calcolata su quest’ultimo.
Per gestire questa casistica, il modello è stato aggiornato: nel rigo RR2 trovano spazio colonne specifiche (3B per il reddito concordato intero, 3C per la situazione mista e una casella 3D da barrare per chi, pur avendo aderito al CPB, preferisce versare i contributi sul reddito effettivo). Una precisazione, questa, che vale anche per i professionisti nella sezione seconda del quadro, dove analoghi flag sono previsti ai righi RR5.
La gestione separata e i chiarimenti per i liberi professionisti
Spostando l’attenzione sulla Gestione separata, l’Inps ha voluto ribadire alcuni principi generali che riguardano la determinazione della base imponibile. Per i liberi professionisti, questa è costituita dalla totalità dei redditi da lavoro autonomo derivanti dall’articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi.
Va ricordato, come specificato dalla circolare, che in questa sezione rientrano anche i redditi prodotti in forma associata o in regime forfettario – sebbene per questi ultimi l’applicazione del concordato sia stata fortemente limitata dalla riforma – nonché alcune indennità specifiche.
Infine, un cenno va fatto per la compilazione in caso di compresenza di attività: se un contribuente svolge contemporaneamente un’attività professionale e quella di sportivo nel settore dilettantistico con obbligo contributivo, dovranno essere compilate sia la sezione seconda (professionisti) sia la sezione terza del quadro RR, dedicata appositamente a questi ultimi. Un livello di dettaglio, questo, che testimonia la complessità crescente degli adempimenti per chi opera su più fronti.




