Cu 2026, ultimi giorni per la sanatoria gratuita degli errori: fino al 23 marzo la sostituzione senza sanzioni

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Si chiude in questi giorni, con il 23 marzo come spartiacque, la finestra temporale che consente ai sostituti d’imposta di rimediare gratuitamente a eventuali errori commessi nella Certificazione Unica 2026, quella relativa ai redditi percepiti nel corso del 2025. L’invio telematico ordinario – che doveva essere completato entro il 16 marzo scorso – rappresenta il primo adempimento, ma la normativa, in particolare l’articolo 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322/1998, offre una preziosa possibilità di correzione: un periodo di tolleranza di cinque giorni, che scadrà appunto martedì 23 marzo, durante il quale la ritrasmissione della certificazione corretta (o l’annullamento di quella errata) non comporta l’applicazione di alcuna sanzione. È una misura che agevola chi, magari per un refuso nel codice fiscale del percipiente o per un dato anagrafico non allineato, si è accorto tempestivamente dell’irregolarità.

Oltre il termine di grazia, il ravvedimento operoso prende il sopravvento

Superato il 23 marzo, tuttavia, la strada per la rettifica non è preclusa, sebbene diventi più onerosa. Per chi non riuscisse a intervenire entro questi cinque giorni di grazia, o per chi scoprisse l’errore solo successivamente, l’istituto del ravvedimento operoso rappresenta l’unica via percorribile per sanare la posizione. Fino a qualche anno fa, la possibilità di ravvedersi per la Certificazione Unica era un terreno minato: l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 6/E del 2015, lo aveva escluso, ritenendolo incompatibile con la necessità di alimentare tempestivamente la dichiarazione precompilata. Ma un cambio di rotta, sancito dalla circolare n. 12/E del 31 maggio 2024, ha definitivamente chiarito che, in assenza di un divieto espresso, il ravvedimento è ammissibile anche per la CU, purché la violazione non sia stata già contestata.

Il meccanismo delle sanzioni ridotte e il calcolo della convenienza

A questo punto, per chi non ha rispettato il termine del 16 marzo o ha trasmesso dati inesatti, il calcolo della sanzione dipende esclusivamente dalla tempestività dell’intervento correttivo. Il regime ordinario prevede una sanzione fissa di 100 euro per ogni certificazione errata, omessa o tardiva, con un massimale annuo di 50 mila euro per sostituto. Tuttavia, chi procede alla regolarizzazione entro i 60 giorni successivi alla scadenza (quindi entro il 15 maggio 2026, considerando il termine base del 16 marzo) beneficia di una riduzione automatica: la sanzione scende a un terzo, ovvero circa 33,33 euro per certificazione, con un tetto massimo di 20 mila euro. È su questo importo ridotto che, poi, si applicano le ulteriori percentuali di abbattimento previste dal ravvedimento operoso.

In pratica, se un sostituto d’imposta si accorge oggi di aver dimenticato di inviare una CU per un collaboratore, può ancora procedere. La sanzione base di 100 euro, ridotta a un terzo per il ritardo entro i 60 giorni, diventa 33,33 euro; applicando il ravvedimento entro 90 giorni dalla violazione, questa cifra si riduce ulteriormente a 1/9, portando il costo effettivo a soli 3,70 euro per singola certificazione. Un meccanismo complesso, questo, che premia la prontezza nell’allinearsi agli obblighi dichiarativi.

L’operatività sul campo: tra Cassetto fiscale e consegna ai lavoratori

Sul fronte operativo, l’avvio della stagione dichiarativa è stato segnato dalla messa a disposizione delle certificazioni. L’Inps ha reso noto di aver elaborato oltre 26,7 milioni di documenti, a testimonianza della mole imponente di dati gestita. Tuttavia, per i contribuenti, la consultabilità di queste CU nel Cassetto fiscale non è immediatamente contestuale alla scadenza del 16 marzo: a volte, infatti, i tempi tecnici di elaborazione e caricamento da parte del sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate possono generare un leggero scarto temporale tra l’invio da parte del sostituto e la piena visibilità per il cittadino. Questo aspetto è importante per chi, accorgendosi di un’anomalia, deve coordinarsi con il proprio datore di lavoro o consulente per attivare la procedura di sostituzione o annullamento prima del 23 marzo, al fine di evitare di incorrere nel regime sanzionatorio appena descritto.

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