Slitta al 16 luglio l’obbligo di assicurazione per i monopattini, ma il “targhino” resta obbligatorio da maggio

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Ennesimo colpo di scena per la micromobilità urbana, una vicenda che ormai sembra procedere a strappi più che a passi decisi. Nelle ultime ore, i Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) e delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) hanno infatti emanato una circolare congiunta che posticipa l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo per i monopattini elettrici, fissando una nuova scadenza al 16 luglio prossimo. Questo slittamento, che arriva a ridosso della data precedentemente stabilita per il 16 maggio, rappresenta un rinvio di circa sessanta giorni dettato da motivazioni di natura squisitamente tecnica; non si tratta, insomma, di un ripensamento politico, bensì di una necessità operativa emersa dalle segnalazioni dell’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), la quale aveva evidenziato come le piattaforme informatiche non fossero ancora pronte per garantire la piena operatività del sistema.

Il nodo delle piattaforme e l’identificazione univoca

La ragione profonda di questo rinvio, che molti osservatori avevano già pronosticato viste le difficoltà tecniche, risiede nella complessa architettura digitale che deve sostenere l’intero impianto normativo. Perché una polizza Rc Auto sia valida su un monopattino, non basta un contratto cartaceo: è necessario che il contrassegno identificativo del mezzo dialoghi con il database della Motorizzazione Civile, interfacciandosi con la banca dati assicurativa SITA dell’Ania e, da lì, con i sistemi informatici delle singole compagnie di assicurazione. L’obbligo assicurativo, come spiegano i tecnici, è “strettamente connesso alla piena operatività” di questo sistema di identificazione; senza la certezza che il “targhino” – ovvero il contrassegno personalizzato – sia effettivamente leggibile e associabile a una copertura in tempo reale, si sarebbe creata una zona grigia ingestibile per le forze dell’ordine. Pertanto, se da un lato si è concesso questo rinvio per le polizze, dall’altro i ministeri hanno tenuto fermo l’obbligo relativo al contrassegno stesso, la cui scadenza resta fissata al prossimo 17 maggio.

La fase di stallo: mezzi identificati ma non coperti

Questa decisione dei dicasteri, per quanto ragionevole sul piano tecnico, genera una curiosa asincronia operativa che avrà effetto immediato sulle strade italiane a partire da metà maggio. Per circa due mesi – dal 17 maggio al 16 luglio – ci troveremo di fronte alla situazione paradossale per cui migliaia di monopattini dovranno esibire il contrassegno identificativo (il cosiddetto “targhino”, che per legge è legato all’intestatario e non al veicolo come avviene per le auto) senza però essere vincolati alla copertura assicurativa. In altre parole, i possessori di questi mezzi saranno obbligati a fare richiesta del contrassegno – con le relative procedure burocratiche – ma potranno viaggiare senza essere ancora in regola con la polizza verso terzi. Un vuoto normativo temporaneo che, inevitabilmente, solleva interrogativi sulla gestione di eventuali sinistri in questa finestra temporale intermedia, anche se dal 16 luglio scatteranno a tutti gli effetti gli strumenti di tutela come il Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Le procedure operative e le clausole contrattuali

Nel frattempo, per districarsi tra le maglie di questa regolamentazione, i proprietari di monopattini farebbero bene a consultare le Faq pubblicate dal Mimit, che gettano luce su alcuni aspetti altrimenti oscuri riguardanti la stipula delle polizze. Si scopre, ad esempio, che la richiesta del contrassegno (e quindi la polizza a esso collegata) può essere inoltrata non solo dai maggiorenni, ma anche dai minori che abbiano compiuto 14 anni, sebbene in questo caso sia necessaria la firma di un genitore o di chi ne esercita la responsabilità. Attenzione però a non cadere nell’errore di confondere l’assicurazione obbligatoria Rc Auto con le comuni polizze di responsabilità civile familiare: queste ultime, infatti, escludono quasi sempre i veicoli a motore e, non riportando il codice identificativo del monopattino, sarebbero prive di validità legale agli occhi del sistema centralizzato. Un altro elemento di delicatezza riguarda la clausola di guida: se il monopattino è utilizzato da più membri della stessa famiglia, sarà prudente verificare che la copertura si estenda a tutti i conducenti potenziali e non solo all’intestatario, altrimenti in caso di sinistro causato da un figlio non espressamente menzionato, la compagnia potrebbe legittimamente opporre il diritto di rivalsa o negare il risarcimento.

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