La Consulta salva la strega sulla cittadinanza: dichiarate inammissibili le censure del tribunale di Torino
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Redazione Interno
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La Corte Costituzionale ha messo la parola fine, almeno per il momento, sul fronte dei dubbi di legittimità che gravavano attorno al decreto legge 36 del 2025, quello che, come noto, ha riscritto le regole per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai discendenti degli emigrati, introducendo limiti stringenti al cosiddetto ius sanguinis. I giudici delle leggi, riunitisi giovedì 12 marzo 2026, hanno infatti dichiarato «in parte non fondate e in parte inammissibili» le questioni sollevate dal Tribunale di Torino, blindando di fatto l'impianto normativo voluto dal governo per arginare il fenomeno delle cosiddette "cittadinanze facili".
Al centro del vaglio della Consulta, che ha emesso la sua decisione in attesa del deposito della sentenza, vi era l'articolo 1 del decreto, convertito nella legge numero 74 del 2025. Il tribunale piemontese aveva sollevato più di un dubbio, sostenendo che la nuova disciplina, applicandosi anche a chi aveva presentato istanza dopo il fatidico 28 marzo 2025, creasse una disparità di trattamento irragionevole. Un'arbitrarietà, questa, che secondo i giudici rimettenti finiva per ledere i diritti quesiti, configurando quella che avevano definito una sorta di “revoca implicita della cittadinanza” con effetti retroattivi, e tutto ciò in assenza di una cornice di diritto intertemporale che potesse regolamentare il passaggio tra vecchie e nuove norme.
La Corte, nel suo comunicato stampa, ha però tagliato corto, respingendo al mittente le censure che chiamavano in causa l'articolo 3 della Costituzione, principio cardine di uguaglianza. Per i giudici costituzionali, la linea di demarcazione tracciata dalla legge — che distingue chi ha fatto richiesta di accertamento entro il 27 marzo 2025 (data di entrata in vigore del decreto) e chi l'ha fatta successivamente — non rappresenta un vulnus per la Carta. Si tratta, evidentemente, di una scelta del legislatore che la Consulta ha ritenuto rientrare nella sua discrezionalità, legittimando la necessità di porre un argine a una trasmissione della cittadinanza percepita ormai come slegata da qualsiasi effettivo legame con il paese.
Una riforma voluta per limitare i nati all'estero senza vincoli
La norma oggetto del contendere, va ricordato, aveva l'obiettivo dichiarato di rivedere il principio in base al quale un discendente di cittadini italiani, anche di lontane generazioni, potesse vedersi riconoscere il passaporto italiano sulla base di un semplice legame anagrafico, spesso privo di conoscenza della lingua o di frequentazione del territorio. Il nuovo corso, che pure conferma il principio dello ius sanguinis, ne circoscrive però l'operatività, richiedendo che l'ascendente diretto (genitore o nonno) fosse, al momento della nascita dell'interessato, esclusivamente italiano, ovvero che il genitore abbia risieduto in Italia per almeno un biennio continuativo dopo l'acquisto della cittadinanza. Il decreto, nella sua formulazione, opera una sorta di presunzione: chi è nato all'estero e possiede un'altra cittadinanza viene considerato come non aver mai acquistato quella italiana, a meno che non rientri nelle eccezioni tassativamente previste.
Niente effetto retroattivo, ma solo una diversa scansione temporale
Centrale, nell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Torino, era il tema della retroattività. L'idea che una legge potesse andare a incidere su situazioni giuridiche consolidate, andando a "revocare" uno status che la vecchia normativa considerava acquisito ab origine. La replica della Consulta, però, è netta: non c'è stata alcuna revoca, né tantomeno efficacia retroattiva. La legge ha semplicemente stabilito un nuovo regime per il riconoscimento del diritto, fissando una data oltre la quale le richieste devono sottostare a parametri più severi. Chi non aveva ancora attivato il procedimento amministrativo o giudiziario alla data del 27 marzo, si è trovato di fronte a un mutamento del quadro giuridico di riferimento, una circostanza che la Corte non ha ritenuto lesiva dei principi costituzionali, sottolineando l'assenza di un diritto quesito in capo a chi non avesse ancora perfezionato l'iter per vedersi riconoscere lo status.




