Iperammortamento 2026 tra maxi-deduzioni e il nodo del monopolio sul fotovoltaico

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Redazione Economia Redazione Economia   -   La Legge di Bilancio per l’esercizio 2026, la n. 199 del 30 dicembre 2025, ha ufficialmente seppellito l’era dei crediti d’imposta legati alla Transizione 4.0 e 5.0, sostituendoli con uno strumento – già rodato in passato ma profondamente rivisitato – che torna a far leva sulla leva fiscale della maxi-deduzione per ammortamenti. In pratica, per i titolari di reddito d’impresa che acquistano beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive nazionali, non si parla più di un contributo diretto sul costo, bensì di una maggiorazione significativa della base imponibile su cui calcolare le quote annuali di ammortamento o i canoni di leasing. L’operazione, che avrà una finestra temporale che va dal 1° gennaio 2026 fino al 30 settembre 2028, prevede un meccanismo a scalare: si arriva a una maggiorazione del 180% per la parte di investimento che non supera i 2,5 milioni di euro, mentre l’aliquota scende al 100% per la quota compresa tra i 2,5 e i 10 milioni e si riduce ulteriormente al 50% per gli importi che vanno da 10 a 20 milioni di euro.

Lo stop al “made in Ue” e l’allargamento del perimetro

Una delle correzioni più significative, arrivata con il decreto fiscale (D.L. 27 marzo 2026, n. 38) pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ha riguardato la provenienza geografica dei beni. Inizialmente, la legge di Bilancio limitava l’agevolazione ai soli beni prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, una clausola che rischiava di escludere macchinari di alta tecnologia provenienti da Paesi terzi. Il decreto correttivo ha però eliminato questo vincolo, stabilendo che la maxi-deduzione si applica a prescindere dal luogo di produzione, con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 2026. Una scelta, quest’ultima, che il viceministro dell’Economia Maurizio Leo ha giustificato con la necessità di evitare potenziali discriminazioni, ampliando così il mercato di riferimento per le aziende italiane che cercano tecnologie senza dover sottostare a steccati territoriali.

Il cortocircuito dei pannelli solari e il “monopolio di fatto”

Se da un lato la porta si è aperta per i beni strumentali generici, dall’altro il settore fotovoltaico sembra essersi trovato chiuso in una gabbia normativa assai stretta. A emergere dalle dinamiche di confronto – come quello tenuto al ministero delle Imprese lo scorso 1° aprile con le associazioni nazionali – è la denuncia di un “monopolio di fatto” che riguarda i moduli fotovoltaici. La norma attuale, infatti, esclude dall’iperammortamento i pannelli che rientrano nella cosiddetta “Lista A” del Registro Enea, dirottando di fatto le scelte delle imprese verso una tipologia di prodotto specifica e, secondo le segnalazioni, meno efficiente rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato. Nonostante il governo abbia risolto positivamente il problema dei “esodati” dalla misura Transizione 5.0 per il 2025 – stanziano fondi aggiuntivi per 1,5 miliardi – la questione dei pannelli è rimasta sul tavolo come un punto dolente irrisolto. Quindici produttori europei del settore, tra cui nomi noti come Eurener e FuturaSun, hanno presentato un reclamo ufficiale alla Commissione Europea, sostenendo che questa impostazione violi il divieto di aiuti di Stato e crei una distorsione della concorrenza a favore di un’unica realtà industriale.

Procedura rigorosa e obbligo di certificazione contabile

Dal punto di vista operativo, chi vuole accedere all’iperammortamento per il triennio 2026-2028 deve prepararsi a seguire una trafila burocratica che ricalca fedelmente il modello della vecchia Transizione 5.0, con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a fare da collo di bottiglia per i controlli. L’iter si articola in tre comunicazioni obbligatorie – una preventiva, una di conferma (da inviare entro 60 giorni dal primo pagamento, dimostrando l’avvenuto esborso di almeno il 20%) e una di completamento – alle quali potrebbe aggiungersi una quarta comunicazione a cadenza annuale per il monitoraggio. La vera novità, però, è l’obbligo generalizzato della certificazione contabile degli investimenti: una perizia tecnica asseverata che non prevede più franchigie nemmeno per i progetti di importo inferiore ai 300.000 euro, e i cui costi di redazione rimangono interamente a carico dell’impresa senza alcun contributo a copertura. Un giro di vite significativo, questo, che mira a scoraggiare comportamenti opportunistici ma che aumenta inevitabilmente il peso degli adempimenti per le piccole e medie imprese.

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