La parola "consenso" sparisce dal ddl sulla violenza sessuale, mentre si riducono le pene
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Redazione Interno
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Nel tortuoso iter parlamentare del disegno di legge sulla violenza sessuale, la proposta di riformulazione presentata dalla relatrice Giulia Bongiorno – senatrice della Lega – segna una svolta che riapre il confronto, già carico di tensioni, sull’impianto della norma. Il testo, che era stato approvato in prima lettura alla Camera con voto unanime, prevedeva, tra i suoi cardini, il riferimento esplicito al "consenso libero e attuale" quale elemento fondante del rapporto sessuale, la cui assenza determina il reato. Quel principio, che era stato al centro di un patto bipartisan siglato dalla premier Giorgia Meloni e dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, nel nuovo articolato non compare più. La sua scomparsa, che giunge dopo una fase di mediazione segnata dai noti veti leghisti alla formulazione originaria, viene percepita dalle opposizioni non come un mero tecnicismo giuridico, bensì come una radicale rimessa in discussione dell'accordo politico raggiunto.
Le modifiche sostanziali al quadro penale
Oltre alla rimozione della parola-chiave, l’analisi del nuovo testo rivela un altro passaggio di non minore rilievo: la modifica delle pene previste. Per il reato di violenza sessuale, laddove non sussistano circostanze aggravanti specifiche, la proposta della relatrice prevede una riduzione della cornice edittale della reclusione, portandola a un periodo compreso tra i 4 e i 10 anni. Si tratta di una forbice più ristretta e con soglie inferiori rispetto a quella stabilita nel testo uscito dalla Camera, che fissava la pena dai 6 ai 12 anni. Questa scelta, che alcuni giuristi potrebbero interpretare come un tentativo di maggiore precisione sanzionatoria, viene tuttavia letta in ambito politico come un alleggerimento del sistema repressivo, in netta controtendenza rispetto alle promesse di inasprimento delle pene che spesso accompagnano i dibattiti sulla materia.
Le reazioni politiche e la difesa della maggioranza
La reazione del Partito Democratico è stata immediata e durissima, al punto da far pronunciare alla capogruppo al Senato una frase emblematica della rottura: "Meglio nessuna legge che il nuovo testo". La critica verte proprio sulla demolizione del principio del consenso, considerato una conquista giuridica e culturale imprescindibile, e sul venir meno del patto siglato. Dall’altra parte, i partiti di maggioranza respingono le accuse di strumentalizzazione. Fonti di Fratelli d’Italia, per esempio, hanno sottolineato come la lotta alla violenza di genere non debba essere piegata a logiche di contrapposizione, difendendo il lavoro della Commissione che, ascoltando esperti e operatori, avrebbe costruito – a loro dire – un impianto normativo solido ed efficace. La stessa Bongiorno, in precedenza, aveva assicurato di voler mantenere il concetto di consenso al centro della riforma, dichiarazioni che rendono ancor più netta la distanza tra le diverse posizioni attuali.
Il nuovo baricentro sul "dissenso" e le prospettive
La giravolta terminologica, che dal "consenso libero e attuale" è passata per un "consenso riconoscibile a seconda del contesto" per approdare infine al concetto di "dissenso", sembra spostare il baricentro probatorio dell'intera fattispecie di reato. Se la precedente formulazione imponeva di accertare la presenza di una volontà positiva e manifesta della persona, l’enfasi sul dissenso riporta l’attenzione sulla necessità di provare una resistenza o una contrarietà esplicita, un approccio che molti giuristi e attivisti considerano un arretramento culturale e giuridico. L'evoluzione del testo, dunque, non si limita a una questione lessicale, ma disegna due modelli di tutela profondamente diversi, destinati a influenzare sia le indagini di polizia giudiziaria, spesso cruciali in casi di cronaca nera dove gli elementi possono essere labili e contraddittori, sia l’interpretazione dei magistrati durante i processi.




