Ddl sulla violenza sessuale, passa in commissione il testo Bongiorno senza la parola "consenso"
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Redazione Interno
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La Commissione Giustizia del Senato ha approvato a maggioranza, con dodici voti a favore e dieci contrari, il nuovo testo base che riforma l'articolo 609 bis del codice penale sulla violenza sessuale. Il provvedimento, che vede come relatrice la presidente della commissione stessa Giulia Bongiorno, ha superato lo scrutinio nonostante la ferma opposizione delle forze politiche di minoranza e la contestazione di numerose associazioni, le quali hanno invano reclamato l'inserimento nel corpus normativo del concetto di consenso. La scelta legislativa, al contrario, si è orientata sul mantenimento delle formule tradizionali che qualificano il reato attraverso l'elemento del "dissenso" o degli atti compiuti "contrariamente alla volontà della persona offesa", una scelta che ha polarizzato il dibattito e segna una netta discontinuità rispetto al testo uscito dalla Camera nei mesi scorsi.
Le modifiche alle pene e la struttura del reato
Il disegno di legge, come emendato nella sede senatoriale, introduce un inasprimento sanzionatorio per i reati di violenza sessuale. La nuova disciplina prevede, per gli atti sessuali commessi con violenza, minaccia o abuso di autorità, una pena della reclusione da sette a tredici anni, laddove l'attuale codice ne stabilisce una da sei a dodici. Per i casi in cui il fatto sia commesso "contro la volontà della persona", anziché "mediante violenza o minaccia", la pena prevista è invece quella della reclusione da sei a dodici anni, in sostituzione della precedente da quattro a dieci. Questi innalzamenti, che costituivano uno dei cardini della proposta iniziale, restano dunque confermati nel testo base, il quale però, come si è visto, opera una revisione sostanziale sul piano della definizione giuridica del reato, eliminando ogni esplicito riferimento al "consenso libero e attuale" della vittima.
Un iter legislativo che modifica l'impianto bipartisan
L'adozione del testo unificato predisposto da Bongiorno rappresenta una svolta nell'iter parlamentare del provvedimento, il quale era stato licenziato dalla Camera con un ampio accordo trasversale tra le forze politiche. Quel testo, frutto di una mediazione che sembrava consolidata, introduceva invece il principio per cui la violenza sussiste in assenza di un "consenso libero e attuale", una formulazione che rispecchiava le convenzioni internazionali e le richieste del movimento femminista. La nuova versione, passata ora in commissione al Senato, segna un ritorno a una cornice normativa più tradizionale, focalizzando la fattispecie sulla manifestazione di una volontà contraria da parte dell'offeso piuttosto che sulla necessità di un'assenza di consenso. Una scelta che la relatrice ha difeso asserendo il rispetto degli impegni presi, sebbene la portata della modifica abbia suscitato vivaci reazioni.
Il procedimento e le prospettive immediate
Con l'approvazione del testo base, la commissione ha avviato la fase delle audizioni, per le quali è stato fissato un termine per la presentazione delle richieste. Il lavoro procedurale va quindi avanti, delineando un percorso che, dopo le polemiche del voto, si sposta ora sull'ascolto di esperti e portatori d'interesse. La discussione si concentrerà inevitabilmente sulle implicazioni giuridiche e sociali della scelta di abbandonare il concetto di consenso, un tema che tocca non solo la tecnica legislativa ma anche la capacità del diritto penale di interpretare e contrastare le dinamiche più complesse e subdole delle aggressioni sessuali, come quelle emerse in diversi e recenti casi di cronaca giudiziaria, dove le indagini hanno faticato a ricostruire la verità dei fatti al di là delle apparenze.




