Voli cancellati per il caro-carburante, la Ue chiarisce: rimborso sì, risarcimento dipende (ed è una bella differenza)
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Redazione Economia
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Bruxelles ha rotto gli indugi. In una nota pubblicata venerdì 8 maggio, la Commissione europea ha fornito le tanto attese linee guida per il trasporto aereo, cercando di mettere ordine nel caos generato dalla crisi del jet fuel. Le cancellazioni, che hanno già superato la soglia dei tredicimila voli a livello globale secondo le stime degli analisti, stanno mettendo a dura prova i nervi dei viaggiatori, i quali spesso fanno confusione tra due istituti giuridici ben distinti: il rimborso e il risarcimento. Non si tratta affatto della stessa cosa, e la distinzione, in questo contesto di guerra in Medio Oriente, fa la differenza tra ricevere indietro il costo del biglietto o ottenere un extra che può arrivare fino a seicento euro a persona.
L’aumento dei prezzi non è una “circostanza eccezionale”
Secondo quanto si legge nei chiarimenti diffusi dall’esecutivo comunitario, i passeggeri vittime di una cancellazione mantengono pienamente i diritti garantiti dalla normativa comunitaria. Ciò significa che, a priori, hanno diritto non solo al rimborso integrale del tagliando, ma anche alla cosiddetta “riprotezione” (ossia un volo alternativo) e all’assistenza in aeroporto (pasti e, se necessario, pernottamento). Tuttavia, il nodo cruciale è un altro: quello della compensazione economica. Le compagnie aeree possono essere esentate dal pagamento di questo extra solo se dimostrano che l’annullamento è stato causato da “circostanze eccezionali”. Ed ecco il punto: Bruxelles è stata categorica nel ribadire che l’aumento vertiginoso del prezzo del cherosene, che è più che raddoppiato dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz, non rientra in questa definizione. In altre parole, se un vettore taglia una rotta perché il volo è diventato economicamente insostenibile, ai suoi occhi “troppo costoso”, per l’Europa si tratta pur sempre di una scelta imprenditoriale, non di un evento inevitabile.
Quando scatta (davvero) l’esenzione per le compagnie
La situazione potrebbe cambiare radicalmente, e solo allora, se la natura della crisi mutasse. Le stesse linee guida precisano che lo scenario di una “carenza locale di carburante” costituirebbe invece a tutti gli effetti una causa di forza maggiore. Se un aeroporto specifico dovesse rimanere letteralmente a secco, senza cherosene nei serbatoi per motivi logistici oggettivi, allora le lancette della responsabilità si fermerebbero. Al momento, però, la Commissione è stata chiara nel dichiarare che non esiste alcuna prova tangibile di una scarsità fisica generalizzata; le cancellazioni in atto sono ascrivibili esclusivamente ai rincari e alla volontà dei vettori di proteggere i margini di profitto tagliando i collegamenti meno redditizi. Di conseguenza, per i voli cancellati in questa fase, il risarcimento è dovuto. Le compagnie, se non vogliono pagare, hanno l’onere di provare che l’aereo non poteva decollare proprio per mancanza di carburante e non per un mero calcolo economico.
I supplementi e le tutele per i passeggeri già in partenza
Oltre ai rimborsi, l’intervento di Bruxelles ha bloccato un’altra pratica che stava prendendo piede: gli aumenti retroattivi. I chiarimenti specificano che non è consentito addebitare supplementi carburante dopo l’acquisto del biglietto, nemmeno ora che i prezzi sono schizzati alle stelle. Chi ha già prenotato, insomma, ha diritto a pagare il prezzo esposto al momento della transazione. Resta invece un’eccezione per i pacchetti vacanza: gli organizzatori di viaggi, in alcuni casi specifici, possono rimodulare i costi, ma a patto di avvisare il consumatore con almeno venti giorni di anticipo e di fornire una giustificazione dettagliata. In un contesto dove l’incertezza è l’unica certezza, per il passeggero medio che si ritrova con il volo cancellato la procedura rimane invariata: ha diritto ai soldi del biglietto indietro e, se la compagnia non prova la “carenza fisica”, anche a un bel gruzzolo aggiuntivo per il danno subito.




