Voli cancellati per il caro-carburante, la Ue dice no ai risarcimenti ma il rimborso del biglietto resta un obbligo

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Redazione Economia Redazione Economia   -   La lunga scia di cancellazioni che ha interessato il traffico aereo europeo, alimentata dalle tensioni in Medio Oriente e dalla conseguente impennata del costo del jet fuel, ha spinto Bruxelles a fare chiarezza. L’8 maggio, infatti, la Commissione europea ha pubblicato delle linee guida specifiche per affrontare un’emergenza che, al momento, non ha ancora il crisma della “carenza fisica”, ma che sta già pesantemente ridisegnando i piani di volo delle compagnie. Chi si vede annullato il volo in questo periodo, caratterizzato da una volatilità dei prezzi senza precedenti dall’inizio del conflitto, deve sapere che non tutti i diritti sono uguali: esiste una barriera sostanziale tra il rimborso del costo del biglietto – che spetta sempre – e il risarcimento, quella indennità extra che scatta solo in determinate circostanze e che, in questo specifico scenario, rischia di non arrivare affatto.

Le due anime del diritto: rimborso e risarcimento non sono sinonimi

La prima distinzione operata dall’Esecutivo comunitario, e che molti viaggiatori faticano a comprendere, è quella tra il “rimborso” e il “risarcimento”. Nel gergo tecnico del Regolamento europeo 261/2004, si tratta di istituti giuridici profondamente diversi. Il rimborso è il recupero integrale del prezzo pagato per il biglietto non utilizzato a causa della cancellazione; un meccanismo previsto per tutelare il passeggero dalla perdita economica diretta. Il risarcimento, invece – che varia generalmente dai 250 ai 600 euro a seconda della tratta – è una somma aggiuntiva che la compagnia deve versare per il disagio subito, una sorta di penalità per l’inadempienza. Ebbene, mentre il primo è quasi sempre garantito, il secondo è subordinato alla causa scatenante della cancellazione.

Carburante caro, "circostanza straordinaria" o no? La linea della Commissione

Il nodo cruciale della crisi attuale ruota attorno alla definizione di circostanza straordinaria. Secondo il diritto europeo – come ribadito dalla portavoce Ana-Kaisa Itkonen – una compagnia può essere esentata dal pagare il risarcimento (pur dovendo restituire il costo del biglietto) solo se l’annullamento è causato da eventi eccezionali e al di fuori del controllo effettivo del vettore. L’aumento esponenziale dei prezzi del kerosene, che ha portato alla cancellazione di oltre 12 mila voli nel Vecchio Continente per il taglio delle rotte non più profittevoli, non rientra in questa casistica. La Commissione è stata categorica: il semplice caro-carburante non costituisce una scusa valida per privare i cittadini della compensazione pecuniaria. Le compagnie che cancellano volontariamente i voli per evitare di volare in perdita, quindi, si espongono ai classici risarcimenti pieni previsti dalla normativa.

La "speranza" per i vettori: la penuria locale di jet fuel

Tuttavia, esiste un’eccezione che potrebbe salvare le tasche dei vettori aerei, ma si tratta di una soglia molto più alta del semplice rincaro. Nel testo delle linee guida approvate – anticipato da alcune bozze nei giorni precedenti – si legge che se la cancellazione fosse dovuta a una carenza locale e accertata di carburante, allora sì, quella potrebbe essere considerata una “circostanza straordinaria”. Tradotto: se l’aeroporto di partenza rimane letteralmente a secco, perché le forniture dallo Stretto di Hormuz sono bloccate da un blocco navale o da un conflitto attivo in Iran, la compagnia può tirare un sospiro di sollievo e limitarsi a rimborsare il biglietto senza corrispondere l’indennizzo aggiuntivo. Al momento, comunque, Bruxelles ha specificato che non vi sono prove concrete di scarsità diffusa di cherosene negli scali europei, definendo la situazione generale come “stabile” e invitando, di fatto, i passeggeri a richiedere i risarcimenti pieni.

Niente sorprese sul prezzo e la questione dei pacchetti vacanza

Oltre ai diritti in caso di stop, l’intervento di Bruxelles ha messo un paletto chiaro a un’altra pratica temuta dai consumatori, ovvero gli aumenti retroattivi. Le compagnie aeree non possono imporre sovrapprezzi, dopo l’acquisto, per i biglietti già emessi, scaricando le vertiginose impennate del costo del carburante sulle spalle di chi ha già prenotato. Chi ha già il biglietto in mano può dormire sonni relativamente tranquilli riguardo al prezzo finale, anche se non riguardo alla concreta possibilità di partire. Una precisazione a parte riguarda, infine, i pacchetti turistici “tutto compreso”. Per questi, gli organizzatori possono ritoccare il prezzo fino a un massimo dell’8% per compensare il caro-kerosene, ma solo a condizione di avvertire il cliente con un preavviso di almeno venti giorni dalla partenza. In assenza di questo termine, qualsiasi richiesta di maggiorazione è da considerarsi illegittima.

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