Bonus Renzi, importo requisiti e limiti di reddito aggiornati per il trattamento integrativo 2026

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Ancora oggi, nel linguaggio comune, si continua a chiamarlo bonus Renzi, sebbene la denominazione ufficiale, come noto, sia ormai un’altra. Il riferimento è al trattamento integrativo, una misura ormai strutturale che anche per l’anno in corso, il 2026, garantisce una integrazione del reddito per i lavoratori dipendenti e per alcune categorie a essi assimilate, purché in possesso di determinati requisiti e nel rispetto di precisi limiti reddituali. L’importo massimo erogabile rimane fissato a 1.200 euro annui, che corrispondono, per chi ne ha diritto nella misura piena, a circa 100 euro lordi in più ogni mese in busta paga, seppur con qualche variazione legata ai giorni del singolo mese. Tuttavia, la concreta erogazione di questa somma, come vedremo, non è affatto automatica né uguale per tutti, ma risponde a meccanismi di calcolo e a condizioni specifiche che è bene analizzare nel dettaglio per comprendere a chi spetti davvero e in quali circostanze possa accadere di doverla restituire.

La disciplina del trattamento integrativo 2026 e la distinzione per fasce di reddito

Il trattamento integrativo, la cui base giuridica è da rintracciarsi nell’articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, si inserisce in un contesto fiscale che, dal primo gennaio di quest’anno, vede l’Irpef strutturata su tre aliquote: il 23% per i redditi fino a 28.000 euro, il 33% per quelli compresi tra 28.001 e 50.000 euro, e infine il 43% per la parte eccedente i 50.000 euro. È all’interno del primo scaglione, quello con l’aliquota più bassa, che si opera un’ulteriore distinzione ai fini del bonus. Per i lavoratori con un reddito complessivo annuo non superiore a 15.000 euro, l’agevolazione è riconosciuta nella sua interezza, quindi per l’appunto 1.200 euro, ma a una condizione imprescindibile: occorre che l’imposta lorda, calcolata sul reddito da lavoro dipendente, risulti superiore all’importo della detrazione spettante per quello stesso tipo di reddito, la quale, a sua volta, va diminuita di 75 euro rapportati al periodo di lavoro. Si tratta, in sostanza, della verifica della cosiddetta capienza fiscale; qualora questa condizione non si verifichi, il diritto al bonus viene meno nonostante il reddito rientri nella soglia minima.

Diverso e più complesso è il discorso per quanti si collocano nella fascia di reddito compresa tra 15.001 e 28.000 euro. Per questi contribuenti, il trattamento integrativo non è affatto scontato e viene erogato solo a patto che la somma di alcune detrazioni fiscali specifiche, tra cui quelle per carichi di famiglia (per chi non beneficia dell’assegno unico), per alcuni oneri come gli interessi passivi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per spese sanitarie o per interventi di recupero edilizio, sia di ammontare superiore all’imposta lorda dovuta. In questi casi, l’importo del bonus non è fisso ma variabile, determinato proprio dalla differenza tra quelle detrazioni e l’Irpef lorda, con il limite massimo, comunque, di 1.200 euro annui. Oltre la soglia dei 28.000 euro, invece, non si ha più diritto ad alcuna forma di trattamento integrativo, sebbene per i redditi fino a 50.000 euro operi comunque il beneficio di un’aliquota agevolata al 33%.

Chi sono i beneficiari e quali sono le situazioni di criticità

La platea dei potenziali beneficiari, come anticipato, non include solo i classici lavoratori subordinati del settore pubblico o privato. Rientrano nella misura, infatti, anche i soci lavoratori di cooperative, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori in cassa integrazione, i percettori di indennità come la Naspi o la Dis-Coll, e persino tirocinanti e stagisti, a patto che il loro compenso sia inquadrato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Restano invece esclusi i pensionati, i lavoratori autonomi con partita Iva e i cosiddetti incapienti totali, ovvero coloro che, avendo un reddito inferiore agli 8.500 euro, non generano imposta lorda.

Proprio il meccanismo di erogazione, che avviene in via previsionale da parte del datore di lavoro o dell’Inps sulla base dei redditi conosciuti, può generare situazioni di criticità, in particolare per chi si trova al confine delle soglie. Il rischio concreto, per chi ha un reddito annuo di poco inferiore ai 15.000 euro, è quello di vedersi riconoscere il bonus mensilmente per poi doverlo restituire, in tutto o in parte, in sede di conguaglio di fine anno qualora, per effetto di straordinari, premi o altre variabili, il reddito complessivo superi il fatidico tetto. Analogamente, chi ha più rapporti di lavoro potrebbe ricevere il trattamento da ciascun datore, ciascuno basandosi sulla propria frazione di reddito, per poi scoprire, a consuntivo, di aver superato i limiti e di dover quindi restituire quanto percepito. È in questi casi, per evitare di ritrovarsi con un debito verso il fisco, che può rivelarsi prudente la scelta di rinunciare all’accredito mensile, una decisione che si comunica al datore di lavoro, per poi eventualmente recuperare la somma spettante in un’unica soluzione attraverso la dichiarazione dei redditi, come il modello 730. Il mancato pagamento in busta paga, quindi, non comporta la perdita definitiva del beneficio, ma solo il suo differimento.

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