Aumenti in busta paga, la tassazione diventa leggera ma non per tutti
Articolo Precedente
Articolo Successivo
Redazione Economia
-
Con il mese di aprile alle porte, per milioni di lavoratori dipendenti del settore privato si profila all’orizzonte una busta paga più pesante, un incremento che però, è bene chiarirlo sin da subito, non riguarderà tutti e non sarà uguale per ciascuno. Il meccanismo, reso operativo a tutti gli effetti dalla circolare n. 2/E del 24 febbraio 2026 dell’Agenzia delle Entrate, introduce infatti un regime di tassazione agevolata per alcune voci retributive, un intervento che poggia le sue fondamenta sulle disposizioni della legge di Bilancio per il 2026 -1-3. La novità principale, quella destinata ad avere l’impatto più diffuso, è l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali locali nella misura del 5%, che andrà a incidere esclusivamente sugli aumenti contrattuali ottenuti grazie ai rinnovi dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro -2. Attenzione, però: non si tratta di uno sconto generalizzato sullo stipendio complessivo, ma di un beneficio mirato, circoscritto alla sola quota di incremento legata ai nuovi accordi sindacali.
La platea dei potenziali beneficiari è stata delineata con precisione dal fisco: si tratta di quei lavoratori che nel corso del 2025 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 33mila euro -1-6. Un tetto, questo, che intende concentrare le risorse su una fascia di reddito specifica, escludendo di fatto chi ha guadagnato di più nell’anno precedente. Per chi rientra in questo limite, l’agevolazione scatterà in automatico sugli emolumenti corrisposti nell’arco di quest’anno, a patto, ed è questo un altro passaggio cruciale, che i rinnovi contrattuali siano stati firmati nell’arco temporale che va dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 -2-4. Significa, in termini pratici, che chi ha visto riconoscersi un aumento grazie a un contratto siglato in questo triennio, si vedrà applicare la tassa piatta del 5% su quella specifica porzione di stipendio, con un risparmio che, sebbene variabile, può tradursi in qualche centinaio di euro netti all’anno. Si parla, a Titolo esemplificativo, di un vantaggio netto annuo che per un dipendente del settore commercio può raggiungere i 566 euro, mentre per uno del metalmeccanico si attesta su cifre più contenute, nell’ordine dei 112 euro -4.
Non finisce qui, perché la circolare firmata dal direttore dell’Agenzia, Vincenzo Carbone, getta luce anche su un’altra misura, parallela alla prima, che introduce un’aliquota sostitutiva del 15% -3-5. Questa seconda imposta di favore, valida sempre e soltanto per il periodo d’imposta 2026, è riservata a un’altra fetta di lavoratori, quelli con un reddito 2025 non superiore a 40mila euro, e si applica a una serie di emolumenti specifici: le maggiorazioni e le indennità per il lavoro notturno, per quello festivo, per le prestazioni rese nei giorni di riposo settimanale e, infine, le indennità di turno -2-6. Anche in questo caso, l’agevolazione ha un limite ben preciso, una franchigia annua di 1.500 euro oltre la quale si torna alla tassazione ordinaria, e riguarda esclusivamente quanto erogato nel 2026 -6-8. Un aspetto, questo, che introduce un elemento di complessità ulteriore per gli uffici paghe, chiamati a districarsi tra diversi regimi fiscali all’interno dello stesso cedolino.
Le regole per l’applicazione e i confini dell’agevolazione
L’aspetto forse più delicato, quello su cui l’Agenzia è intervenuta per fornire un quadro organico e fugare i dubbi interpretativi, riguarda l’ambito oggettivo di applicazione della flat tax al 5%. Non tutto ciò che finisce in busta paga, infatti, può godere di questo regime di favore. La circolare specifica che l’imposta sostitutiva riguarda gli incrementi che confluiscono nella retribuzione diretta – quindi le dodici mensilità, la tredicesima e l’eventuale quattordicesima – ma si estende anche ad alcuni istituti retributivi indiretti, come le integrazioni corrisposte dal datore di lavoro in caso di malattia, maternità, paternità o infortunio -1-3. Vengono invece lasciati fuori dal perimetro, e quindi restano assoggettati al regime Irpef ordinario, gli scatti di anzianità, i compensi per il lavoro straordinario e quelle somme erogate una tantum per coprire i cosiddetti periodi di carenza contrattuale -2-6. Una distinzione, questa, che mira a evitare sovrapposizioni e a delimitare con chiarezza il campo d’azione della misura, concentrandola sugli effettivi aumenti contrattuali strutturali.
Per quanto riguarda l’aspetto operativo, l’onere di applicare le nuove aliquote ricade direttamente sui datori di lavoro, che fungeranno da sostituti d’imposta applicando le agevolazioni in automatico a coloro che ne hanno diritto -3. Il lavoratore, qualora lo ritenga più conveniente per la propria situazione fiscale personale, ha comunque la facoltà di rinunciare per iscritto al beneficio, optando per la tassazione ordinaria -2-5. Un meccanismo, quello della rinuncia, pensato per tutelare il contribuente, ma che richiede un atto formale. Non solo: la circolare affronta anche il tema dei lavoratori con più rapporti di lavoro o con un datore di lavoro diverso rispetto a quello per cui si dichiara il reddito, prevedendo che sia il dipendente stesso a dover fornire al sostituto d’imposta la documentazione necessaria, come la Certificazione Unica o una dichiarazione sostitutiva, per attestare il possesso dei requisiti reddituali -2-6. I versamenti delle imposte sostitutive, da parte aziendale, avverranno tramite modello F24 con i codici tributo appositamente istituiti a fine gennaio -9.
Resta infine da segnalare che le istruzioni dell’Agenzia chiariscono il trattamento di queste somme ai fini del cosiddetto trattamento integrativo, l’ex bonus da 100 euro: pur non concorrendo alla formazione del reddito complessivo, gli importi soggetti a imposta sostitutiva devono essere comunque considerati per verificare la spettanza del bonus, una precisazione tecnica ma di non poco conto per evitare che un beneficio fiscale finisca per ridurne un altro -6. Una complessità, quella del sistema fiscale italiano, che nemmeno una misura pensata per semplificare e alleggerire riesce del tutto a celare.




