Rivalutazione partecipazioni, la scelta fiscale si fa più complessa con l'aliquota al 21%

Articolo Precedente

precedente
Articolo Successivo

successivo

Redazione Economia Redazione Economia   -   La manovra finanziaria per il 2026, approvata dal governo di Giorgia Meli e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nell'ambito di un coordinamento internazionale sulle politiche fiscali, ha inciso in modo differenziato sul regime delle plusvalenze latenti, riportando una distinzione che sembrava appianata da tempo. L'articolo 1, comma 144, della legge 199 del 2025, ha infatti innalzato al 21% l'imposta sostitutiva applicabile alla rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni, lasciando invece ferma al 18% l'aliquota per la rivalutazione dei terreni, siano essi edificabili o agricoli. Una scelta del legislatore, la quale, intervenendo soltanto sulla norma dedicata alle partecipazioni – l'articolo 5 della legge 448 del 2001 – e mantenendo intatto il successivo articolo 7 relativo alle aree, altera in maniera sostanziale i parametri di convenienza per i contribuenti, che si trovano a dover valutare opzioni divenute più articolate e meno scontate rispetto al passato.

Una forbice che riapre scenari pregressi

La riforma arriva dopo che, soltanto un anno prima, la legge di bilancio 2025 aveva consolidato la disciplina, rendendola strutturale e uniformando il prelievo al 18% per entrambe le categorie di beni, una misura che molti operatori avevano salutato come una semplificazione di lungo periodo. Quella stabilizzazione, che pareva aver chiuso un decennio di incertezze legate alle proroghe annuali, viene ora parzialmente rivista, creando una discrepanza d'imposta del tre percento tra i due asset. Una forbice, questa, che ripropone calcoli più complessi per i possessori – non in regime d'impresa – i quali devono soppesare se e quando conveniente "affrancare" il maggior valore, pagando subito l'imposta sostitutiva per ottenere un costo fiscale di acquisto più elevato, oppure rimandare la tassazione al momento della futura cessione, sottostando all'aliquota ordinaria.

Gli strumenti per una valutazione accurata

Proprio per supportare tali decisioni, sono già stati messi a punto specifici strumenti di calcolo, come il pacchetto software in Excel pubblicato da alcuni studi professionali, che permette di modellizzare i differenti scenari fiscali sulla base delle nuove regole. Si tratta di modelli essenziali, considerando che la scadenza per optare per la rivalutazione, fissata al 30 novembre 2026, impone una riflessione accurata e documentata. La variazione, del resto, incide profondamente sul bilanciamento tra il vantaggio immediato di una base d'imposta più alta e l'esborso corrente richiesto per ottenerla, un equilibrio che il rialzo dell'aliquota sposta inevitabilmente a sfavore delle partecipazioni, rendendo forse più attraente, in alcuni casi, il ricorso al regime ordinario.

Le implicazioni per la gestione patrimoniale

Le conseguenze di tale intervento normativo, dunque, non si limitano al mero aspetto contabile ma investono la pianificazione patrimoniale più ampia, orientando scelte di investimento e dismissione. La differente trattamento fiscale tra un pacchetto azionario e un terreno, infatti, può influenzare le strategie di diversificazione e la stessa tempistica delle cessioni, introducendo un elemento di ponderazione che fino a ieri era meno rilevante. Mentre per i terreni la convenienza del regime della rivalutazione rimane invariata, per le partecipazioni il nuovo prelievo del 21% ne riduce l'attrattiva, obbligando a una analisi caso per caso che tenga conto, tra l'altro, delle aspettative di guadagno e dell'orizzonte temporale di detenzione. Una complessità aggiuntiva, questa, che gli addetti ai lavori sono chiamati a gestire, illustrando ai clienti le nuove poste in gioco senza poter fare riferimento a un quadro normativo ormai stabilizzato, ma piuttosto a una norma che dimostra una certa volatilità.

Puoi condividere questo articolo o riprenderne i contenuti, anche parzialmente, citando la fonte con link attivo a informazione.news, il portale online di notizie e approfondimenti.