Spiagge, il bando tipo tra indennizzi e attese. E Castellaneta scopre i nodi della proroga
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Redazione Interno
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La lunga gestazione del cosiddetto “bando tipo”, il documento che il ministero delle Infrastrutture sta mettendo a punto con Regioni e Comuni per regolare le gare sulle concessioni balneari, entra ora in una fase potremmo definirla di corto raggio. L’incontro decisivo, quello fissato per il 27 aprile, dovrebbe sciogliere alcuni dei nodi più spinosi, a partire dalla durata delle concessioni stesse – che nella bozza attuale oscillano tra un minimo di 5 e un massimo di 20 anni – per arrivare al tema, forse ancor più delicato, degli indennizzi spettanti ai concessionari uscenti.
In questo documento, che già circola in alcune versioni non definitive, si legge che l’indennizzo verrebbe calcolato sul valore degli investimenti effettuati dall’operatore uscente e non ancora ammortizzati, limitatamente agli ultimi cinque anni di attività. Una formula che, se da un lato introduce un principio di tutela del capitale investito, dall’altro lascia aperte non poche domande: come si quantifica esattamente quel “non ammortizzato”? E chi dovrà effettuare questa stima, magari in assenza di parametri univoci? Sono questi i dettagli su cui il confronto tra tecnici – e non solo – rischia di arenarsi, proprio mentre la stagione balneare si avvicina e i Comuni chiedono certezze.
Castellaneta, il Tar detta i tempi (e la giunta si adegua)
A dare un esempio concreto di quanto la situazione sia ingarbugliata ci pensa il Comune di Castellaneta, nella Marina di cui si parla ormai da mesi. Da un anno, spiegano gli atti, le buste per l’assegnazione delle concessioni demaniali sono ancora chiuse: nessuna valutazione delle offerte è stata portata a termine. Così la giunta del sindaco Gianni Di Pippa ha dovuto concedere una proroga tecnica di un altro anno agli attuali gestori dei lidi. Sarebbe facile, a questo punto, parlare di immobilismo o di resistenze alla concorrenza. Eppure, la delibera adottata la scorsa settimana racconta una storia leggermente diversa.
Il congelamento della gara, si legge nel provvedimento, è stata una scelta della commissione preposta. Ma è stato il Tar di Lecce – a seguito di un ricorso presentato da uno degli imprenditori coinvolti – a obbligare l’amministrazione a concedere quella proroga. In altre parole, non si tratta di una manovra politica per proteggere gli interessi consolidati, quanto di un adempimento imposto da un’autorità giudiziaria. Un particolare, quest’ultimo, che ribalta almeno in parte la narrazione dominante delle scorse settimane, quella dei “poteri forti” che rallenterebbero consapevolmente l’apertura al mercato.
Il nodo dell’interesse pubblico: fino a che punto si spinge la continuità?
Un’altra questione centrale, destinata a emergere con forza nel bando tipo, riguarda il concetto di “interesse pubblico” legato alla continuità del servizio turistico-ricreativo. Fino a che punto un Comune potrà privilegiare un operatore già presente, magari con decenni di attività alle spalle, rispetto a un nuovo concorrente? La bozza attuale non fornisce ancora una risposta univoca, e l’interrogativo sarà al centro del prossimo tavolo tra Governo, Regioni ed enti locali. L’appuntamento, in questo caso, è fissato entro la fine di giugno del 2027, data entro cui le procedure a evidenza pubblica dovranno essere avviate. Ma senza paletti chiari, si rischia di restare – come dice un vecchio adagio – “in mezzo al guado”.
Bolkestein e l’attesa: da 5 a 20 anni, ma l’accordo è lontano
A tenere banco, nel frattempo, è anche il rispetto della direttiva Bolkestein, quella che impone la concorrenza per l’assegnazione delle concessioni. Il presidente della cooperativa Spiagge Ravenna, Maurizio Rustignoli, ha spiegato che nella riunione di venerdì scorso al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ribaditi i principi fondamentali che dovranno confluire nel bando tipo. Ma i principi, si sa, non bastano a scrivere una legge. Servono numeri, criteri, meccanismi di calcolo. E servono, soprattutto, indennizzi certi per evitare che ogni gara si trasformi in una causa al Tar. La forchetta temporale (5-20 anni) lascia intravedere una certa flessibilità, ma è proprio quella flessibilità a preoccupare i Comuni: senza regole ferree, ogni amministrazione potrebbe interpretare i criteri a modo proprio, alimentando ricorsi e disparità di trattamento.
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