Acquisti online, arriva il «pulsante» per il reso rapido: cosa cambia dal 19 giugno
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Redazione Economia
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Cambiare idea con un clic. Sarà possibile dal 19 giugno per chi acquista online, poiché da quella data, come noto, niente più moduli da scaricare, indirizzi mail nascosti da cercare o procedure lunghe e complicate; entra infatti in vigore la normativa europea che semplifica il diritto di recesso, scattando per le piattaforme e-commerce l'obbligo di dotarsi di un tasto dedicato al reso rapido, il quale, come previsto dalla legge, deve essere visibile e accessibile tanto quanto il pulsante «Acquista ora».
La novità, che deriva dal recepimento della direttiva Ue 2023/2673, è stata introdotta nel nuovo articolo 54-bis del Codice del Consumo e si applica ai contratti conclusi a partire da venerdì 19 giugno 2026, imponendo a tutti gli operatori che concludono contratti a distanza con i consumatori – siano essi grandi marketplace, piccoli negozi indipendenti, servizi in abbonamento, professionisti o creator – di integrare una funzione digitale dedicata al recesso.
L'obiettivo del legislatore europeo è rendere il recesso semplice e immediato quanto l'acquisto online, rafforzando la trasparenza e la tutela del consumatore e contrastando i cosiddetti ostacoli digitali, ovvero quei percorsi complessi, link poco evidenti o schermate studiate per scoraggiare il consumatore dal recedere, che finora hanno reso l'esercizio del diritto di ripensamento una procedura frustrante.
Come funziona la nuova procedura di recesso
La nuova disciplina prevede che la funzione di recesso, la quale deve essere chiaramente identificabile con diciture esplicite come «Recedere dal contratto qui» o formulazioni equivalenti, sia resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso, che resta invariato nei canonici 14 giorni.
Dal punto di vista operativo, il sistema deve consentire al consumatore di avviare il recesso attraverso un processo guidato, nel quale inserire o confermare alcuni dati essenziali: il proprio nome, gli estremi del contratto (ad esempio numero d'ordine e beni o servizi acquistati) e l'indirizzo e-mail o altro mezzo elettronico per ricevere la conferma.
A questa fase di compilazione segue un passaggio obbligatorio di verifica, la cosiddetta «conferma del recesso», che serve a rendere l'azione consapevole e a ridurre il rischio di invii accidentali; una volta completata la procedura, il recesso si considera validamente esercitato nel momento in cui la dichiarazione viene trasmessa entro i termini previsti, indipendentemente dalla successiva conferma del venditore, il quale è comunque tenuto a inviare senza ritardo una ricevuta su supporto durevole – tipicamente via e-mail – contenente il testo della dichiarazione, insieme alla data e all'ora di ricezione, che funge da prova ufficiale dell'avvenuta richiesta.
Le implicazioni per le imprese e le criticità segnalate
Per le imprese del commercio elettronico si apre però una nuova fase di adeguamento tecnologico e organizzativo, poiché dovranno rivedere le proprie condizioni generali di contratto e implementare l'apposita funzione di recesso che soddisfi le caratteristiche previste dalla legge.
Secondo Aicel (Associazione italiana commercio elettronico), l'associazione di categoria dell'e-commerce, la finalità della norma è condivisibile, ma restano dubbi sulla sua effettiva utilità pratica e sulla proporzionalità degli obblighi introdotti, soprattutto per le piccole e medie imprese, le quali potrebbero trovarsi a dover gestire criticità interpretative e operative legate al meccanismo automatico di conferma del recesso, specialmente nei casi in cui il venditore debba verificare preliminarmente l'effettiva applicabilità del diritto o la presenza di eventuali esclusioni previste dalla
Legge.
Il presidente di Aicel, Andrea Spedale, ha osservato come la norma sembri ispirarsi a modelli organizzativi tipici delle grandi piattaforme digitali, mentre il panorama dell'e-commerce è composto in larga parte da piccole e medie imprese con strutture tecnologiche e processi differenti; in molti casi, per effettuare un acquisto online non è necessaria la registrazione dell'utente e alcuni operatori conservano i dati personali del consumatore solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del contratto e agli obblighi fiscali, il che rende l'applicazione concreta della norma più
Complessa di quanto appaia sulla carta.
Sanzioni e conseguenze per chi non si adegua
Le conseguenze per le piattaforme che non adotteranno le modifiche non sono solo di immagine, poiché la prima ripercussione, di natura strettamente gestionale, riguarda il prolungamento forzato del diritto di ripensamento: in assenza di informative aggiornate, che a partire dal 19 giugno devono obbligatoriamente integrare il tool digitale per il reso, la finestra temporale utile per restituire la merce non sarà più limitata ai classici 14 giorni, ma si allungherà automaticamente a 12 mesi e 14 giorni, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dell'acquirente o un intervento formale Delle autorità.
A ciò si aggiunge il rischio di sanzioni amministrative, che possono arrivare fino a 10mila euro per le violazioni più comuni, considerate come pratica commerciale scorretta, mentre un'attenzione particolare va riservata alla progettazione dell'interfaccia: un pulsante di recesso nascosto in un menu secondario o reso poco visibile può di per sé costituire una pratica commerciale scorretta, indipendentemente dal rispetto formale degli altri requisiti, poiché la normativa vieta l'uso di tecniche di progettazione che possano orientare o ostacolare le scelte degli utenti (i cosiddetti dark
Pattern). Resta, infine, fermo che il consumatore conserva sempre la possibilità di esercitare il diritto di recesso attraverso le modalità tradizionali, poiché la nuova funzione digitale non sostituisce gli strumenti già esistenti, ma li affianca con l'obiettivo di rendere il recesso più semplice, rapido e coerente con le modalità con cui oggi vengono conclusi gli acquisti online.




