Bonus assunzioni Zes unica, l'Inps spiega come richiedere lo sgravio del 100% per il centro-sud

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Con la circolare numero 10, pubblicata il 3 febbraio 2026, l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha finalmente messo nero su bianco le istruzioni per poter accedere all’esonero contributivo integrale, quel bonus assunzioni legato alla Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno che, di fatto, aspettava di decollare da quasi due anni. Il beneficio, va ricordato, era stato introdotto dall’articolo 24 del decreto-legge n. 60 del 2024, il cosiddetto Decreto Coesione, convertito poi nella legge n. 95 del 2024, e prevede per i datori di lavoro privati la possibilità di azzerare il versamento dei contributi previdenziali – quelli a loro carico, si intende – per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate in alcune specifiche regioni. L’agevolazione, nel dettaglio, copre il 100 per cento della contribuzione dovuta, con l’esclusione naturale dei premi Inail, e viene erogata nel limite massimo di 650 euro per ogni lavoratore, su base mensile, per una durata che può estendersi fino a ventiquattro mesi -1-3-5.

I requisiti per i lavoratori e le imprese

L’accesso alla misura non è però automatico, e la circolare dell’Inps chiarisce puntualmente chi possa beneficiarne. Dal lato del lavoratore, il bonus spetta per l’assunzione di persone che abbiano già compiuto i trentacinque anni di età e che, al momento dell’assunzione, risultino disoccupate da almeno ventiquattro mesi -4-9. Sul fronte aziendale, invece, possono fare richiesta i datori di lavoro privati – compresi quelli del settore agricolo – che nel mese in cui procedono all’assunzione abbiano un organico non superiore alle dieci unità, calcolo che va fatto al netto proprio delle nuove assunzioni per cui si richiede l’incentivo -3. Restano esclusi dalla platea dei beneficiari la pubblica amministrazione e il settore del lavoro domestico, e l’agevolazione non si applica alle trasformazioni di contratti da tempo determinato a indeterminato, né all’apprendistato o al lavoro intermittente -9. Il contratto agevolato, sia chiaro, deve essere a tempo indeterminato, anche part-time, e la prestazione lavorativa deve essere effettivamente svolta all’interno di una delle regioni comprese nella Zes unica.

Il territorio agevolato e le nuove estensioni

Proprio sul perimetro geografico, la circolare fornisce indicazioni precise. Le regioni storicamente interessate dalla Zona economica speciale sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. A queste, per effetto della legge n. 171 del 2025, si sono aggiunte anche le Marche e l’Umbria, sebbene con una decorrenza specifica: per queste due regioni, l’agevolazione è applicabile esclusivamente alle assunzioni effettuate a partire dal 20 novembre 2025 -3-10. Questo significa che chi ha assunto tra il settembre 2024 e quella data in Marche e Umbria non potrà vedersi riconoscere il bonus, mentre chi lo ha fatto successivamente sì. L’Inps ha tenuto a precisare che ciò che conta non è la sede legale dell’azienda, bensì il luogo in cui il lavoratore svolge fisicamente la sua attività: se la sede operativa è in una di queste regioni, il beneficio è riconosciuto -4.

Le modalità di richiesta e il recupero degli arretrati

La domanda va inoltrata esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale delle Agevolazioni, quella sezione un tempo nota come DiResCo, presente sul sito dell’Inps -3-9. Le imprese dovranno compilare l’istanza indicando i dati del lavoratore, il tipo di contratto e la sede di lavoro, e l’Istituto, dopo aver verificato la capienza delle risorse e la sussistenza dei requisiti, comunicherà l’esito. Uno degli aspetti più delicati, considerato il ritardo con cui arrivano le istruzioni operative, riguarda la gestione delle mensilità pregresse. Le assunzioni agevolabili, infatti, sono quelle comprese tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 -9. L’Inps ha quindi stabilito che l’esonero potrà essere utilizzato in busta paga a partire dalla competenza di febbraio 2026, e che i datori di lavoro potranno recuperare le quote maturate nei mesi precedenti – da settembre 2024 a gennaio 2026 – esclusivamente nei flussi Uniemens di febbraio, marzo e aprile del 2026, utilizzando gli appositi codici causali “EZES” per le competenze correnti e “L620” per gli arretrati -3-9. La finestra per il recupero, dunque, è temporalmente delimitata e richiede una certa attenzione da parte degli studi professionali e delle aziende. Il bonus, è bene ricordarlo, non è cumulabile con altri esoneri contributivi, ma resta compatibile con la maxi-deduzione per le nuove assunzioni prevista dalla riforma dell’Irpef -3.

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