Il blocco del cantiere dell’unico committente fa saltare il concordato, ecco quando
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Redazione Economia
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Quando il destino di un’impresa si lega in modo indissolubile a quello di un solo committente, qualsiasi intoppo – magari di natura giudiziaria – che blocchi i lavori rischia di trasformarsi in una causa di forza maggiore capace di far decadere gli effetti del Concordato Preventivo Biennale. Lo ha stabilito di recente l’Agenzia delle Entrate, chiamata a pronunciarsi su un caso edile piuttosto singolare, quello di un contribuente che ha visto il proprio unico cantiere, l’unico generatore di ricavi, diventare inaccessibile a causa di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. La risposta fornita dall’amministrazione finanziaria, contenuta nell’interpello n. 98/2026 del 1° aprile 2026, chiarisce un principio destinato a proteggere i contribuenti più fragili, quelli che non possono semplicemente “spostare” la produzione altrove perché legati a un luogo fisico e a un rapporto esclusivo.
Le circostanze eccezionali che contano: non basta un piccolo calo
L’articolo 19, comma 2 del decreto legislativo n. 13 del 2024, che disciplina la materia, individua una specifica causa di cessazione anticipata degli effetti del CPB, legata a “circostanze eccezionali” che producono minori redditi effettivi. Non tutte le flessioni, però, sono considerate rilevanti: la norma, e la prassi che la interpreta, richiedono che la riduzione del reddito – o del valore della produzione – superi una soglia ben precisa, fissata al 30 per cento rispetto a quanto concordato. In altre parole, se l’imprenditore o il professionista aveva pattuito un certo reddito con il fisco, e poi si trova a chiudere l’anno con una perdita inferiore a quel terzo, il concordato resta in piedi. La soglia opera come un filtro, evitando che variazioni fisiologiche o modesti contraccolpi possano vanificare l’accordo biennale.
Il caso concreto: un cantiere bloccato dalla procura
Nella vicenda esaminata, il contribuente operava nel settore edile e svolgeva la propria attività esclusivamente presso un unico cantiere, il cui committente era finito nel mirino della giustizia. Il provvedimento di blocco, o forse un sequestro preventivo – i dettagli operativi restano riservati – ha reso materialmente impossibile l’accesso al sito per un periodo prolungato, senza che l’impresa potesse riallocare macchinari e operai su altre commesse. L’Agenzia ha riconosciuto in questo intreccio tra unicità del committente, inaccessibilità del luogo di lavoro e intervento dell’autorità giudiziaria quegli estremi di eccezionalità richiesti dalla legge. Non si tratta, ha chiarito il documento di prassi, di un normale rischio d’impresa, bensì di un evento esterno, imprevedibile e sostanzialmente insuperabile senza danni strutturali all’attività.
Il regime forfetario e il cambio di rotta: un'altra esclusione netta
Un profilo diverso, ma altrettanto delicato, era stato già affrontato dall’Agenzia con la Risposta n. 87/2026, riguardante i contribuenti forfetari che, dopo aver aderito al CPB, superano nel corso dell’anno la soglia dei 150.000 euro di ricavi. In quel caso, il cambio di regime fiscale – l’uscita dal forfettario verso il regime ordinario – determina di per sé l’impossibilità di proseguire con il concordato, senza bisogno di verificare alcuna riduzione percentuale del reddito. La logica è stringente: il CPB si basa su una fotografia iniziale del contribuente (costi, ricavi, regime fiscale), e se quella fotografia muta in un elemento strutturale come il regime naturale, l’intero impianto concordatario viene meno. Diversa, quindi, la natura della causa di cessazione: nel caso del superamento della soglia si tratta di un evento oggettivo legato alla crescita del giro d’affari, mentre nel caso del cantiere bloccato si parla di una contrazione forzata da circostanze eccezionali.
La rilevanza pratica del precedente per imprese monocommittente
Per le imprese che lavorano in regime di esclusiva con un solo cliente, specie nei settori delle costruzioni, delle forniture specialistiche o dei servizi tecnici su commessa unica, il principio affermato con l’interpello n. 98/2026 offre uno strumento di tutela concreto. Se il committente subisce un provvedimento giudiziario che blocca fisicamente il luogo di lavoro – un cantiere, un capannone, un impianto – e se da quel blocco deriva un crollo dei ricavi superiore al 30 per cento rispetto al reddito concordato, il contribuente può considerarsi legittimato a chiedere la cessazione degli effetti del CPB. Nessuna sanzione, nessuna automatica ri-determinazione d’ufficio del reddito: l’accordo biennale semplicemente si interrompe, e si torna al regime ordinario di determinazione del reddito (o forfetario, se ancora spettante). L’onere della prova, ovviamente, grava sul contribuente, che dovrà documentare sia l’esistenza del blocco giudiziario sia l’impossibilità di sostituire il committente o il cantiere nel breve termine.




