Regime forfettario, i ricavi da collaborazione coordinata non concorrono al limite

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Un professionista che, dopo aver avviato un’attività in regime forfettario all’inizio del 2025, ha prestato servizio per una pluralità di clienti, si è trovato nella seconda parte dell’anno a instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con un nuovo committente, dal quale ha percepito un compenso lordo di quindicimila euro. La collaborazione, circoscritta al solo secondo semestre, si è conclusa senza rinnovi, ponendo un interrogativo cruciale per la prosecuzione dell’attività agevolata: se quei quindicimila euro, infatti, dovessero sommarsi agli altri ricavi dell’anno, si rischierebbe di superare la fatidica soglia degli ottantacinquemila euro, limite che segna il confine della permanenza nel forfettario. La risposta, tuttavia, arriva chiara dalle norme che disciplinano questo particolare regime fiscale, il quale, concepito per semplificare la vita dei piccoli contribuenti, esclude espressamente dal calcolo dei ricavi complessivi proprio i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i quali sono considerati redditi di lavoro autonomo occasionale e non concorrono, pertanto, alla formazione del tetto.

I pilastri del forfettario e le sue esclusioni

Il regime forfettario, introdotto ormai da diversi anni, si fonda su una logica di semplificazione e di agevolazione, applicando un’imposta sostitutiva che va a rimpiazzare l’Irpef e le relative addizionali, calcolata su un reddito determinato forfettariamente. Uno degli aspetti più rilevanti, oltre all’esonero dagli obblighi Iva, risiede nei precisi parametri dimensionali che ne regolano l’accesso e la permanenza, tra cui il limite massimo di ricavi o compensi. È proprio in questo contesto normativo che si colloca la distinzione fondamentale tra i proventi derivanti dall’attività d’impresa o professionale ordinaria e quelli riconducibili a rapporti di natura diversa, come le collaborazioni coordinate, le quali – pur essendo un’importante fonte di entrata – non vanno a incidere sul computo della soglia, salvaguardando così il contribuente dal rischio di una decadenza non voluta.

Il caso specifico e la sicurezza contributiva

Nel caso in esame, il professionista può quindi tirare un sospiro di sollievo, poiché i quindicimila euro percepiti a Titolo di compenso per la collaborazione non minano la sua posizione all’interno del regime agevolato. Questo principio, che trova il suo fondamento in una precisa lettura della disciplina, offre una certezza non di poco conto a chi svolge un’attività mista, nella quale si alternano incarichi più strutturati e rapporti di collaborazione a termine. La collaborazione coordinata, pur presentando tratti di continuità e coordinamento con il committente, mantiene una natura giuridica separata, che il fisco riconosce e tratta in maniera distinta ai fini del forfettario, evitando così che un’attività accessoria possa pregiudicare il regime fiscale principale del contribuente.

Considerazioni operative per il futuro

La precisazione assume un valore pratico notevole, specialmente per coloro che, operando in settori dinamici, combinano diverse tipologie di rapporti di lavoro. La consapevolezza che certi compensi non erodano il tetto dei ricavi consentito permette una pianificazione più serena e accurata dell’attività, senza il timore di varcare inconsapevolmente i limiti stabiliti dalla legge. Rimane ovviamente imprescindibile una corretta tenuta della contabilità e una chiara classificazione dei singoli proventi, distinguendo sempre con attenzione ciò che costituisce ricavo dell’attività ordinaria da ciò che, invece, rientra nella categoria dei compensi per collaborazioni coordinate, le quali, seppur continuative, restano fuori da quel perimetro.

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