La vedova del Covid deve restituire 200mila euro all'assicurazione
Articolo Precedente
Articolo Successivo
Redazione Interno
-
Una donna di Lodi, che nel marzo del 2020 aveva perso il marito a causa del Covid, si trova ora a dover affrontare una sentenza che ribalta completamente quanto ottenuto in primo grado. La Corte d’Appello di Bologna, infatti, le ha intimato di restituire alla compagnia assicuratrice la somma di 200mila euro, precedentemente corrispostale a titolo di indennizzo, oltre a circa 24mila euro per le spese legali. La donna, madre di due figli che all’epima dei fatti erano minorenni, ha dichiarato di essere “allibita” dalla decisione, la quale giunge dopo un iter giudiziario durato circa cinque anni.
Il ribaltamento della sentenza di primo grado
Il punto cardine della controversia, che ha portato i giudici d’appello a un esito opposto rispetto al Tribunale di Parma, risiede nella qualificazione giuridica del contagio da Coronavirus. La corte bolognese ha stabilito, in maniera netta, che il Covid-19 costituisce una malattia e non un infortunio; una distinzione, questa, che appare tutt’altro che meramente formale poiché determina l’applicabilità o meno della copertura assicurativa sottoscritta dalla vittima. La polizza in questione, come spesso accade in simili contratti, garantiva infatti un indennizzo esclusivamente per eventi classificabili come infortuni, escludendo di fatto le patologie.
Il confine sottile tra malattia e infortunio
La sentenza, che ha suscitato non poche perplessità, si fonda su un principio che i giudici hanno ritenuto incontrovertibile: il virus, per sua natura e modalità di trasmissione, provoca una malattia. Tale inquadramento, per quanto possa apparire ovvio sul piano epidemiologico, assume un peso decisivo in sede giudiziale, andando a delimitare con precisione l’ambito di protezione offerto da una polizza infortuni. Ne consegue che, per quanto tragiche siano le circostanze del decesso, il evento non rientra tra quelli coperti dal contratto, il quale – è bene ricordarlo – viene interpretato alla lettera, secondo quanto previsto dalle clausole sottoscritte dalle parti.
Le conseguenze di una definizione giuridica
La vicenda, al di là del suo impatto umano, delinea un quadro giurisprudenziale significativo per tutti i casi analoghi, sottolineando come la tutela assicurativa dipenda in ultima analisi dalla corretta classificazione dell'evento dannoso. La Corte, concentrandosi sulla lettera del contratto, ha di fatto annullato il diritto al risarcimento, obbligando la donna non solo a restituire l’intera somma ma anche a farsi carico delle consistenti spese processuali. Una decisione che, se da un lato rispetta il dettato contrattuale, dall’altro lascia una famiglia, già provata da un lutto, di fronte a un onere economico improvvisto e di notevole entità.




