Modello 730/2026, tra i nuovi scaglioni Irpef e la stretta sui figli over 30: ecco cosa cambia

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Redazione Economia Redazione Economia   -   La campagna dichiarativa per il Modello 730/2026, sebbene sia entrata ufficialmente nel vivo con la messa a disposizione dei modelli precompilati lo scorso 30 aprile, porta con sé un impianto di novità strutturali – e non più sperimentali – che i contribuenti devono comprendere per evitare di lasciare soldi sul tavolo o, peggio, incappare in errori formali. L’architettura fiscale disegnata dalla riforma, infatti, si consolida definitivamente quest’anno poggiando su tre soli scaglioni Irpef: un sistema che ha semplificato il calcolo dell’imposta lorda, ma che ha contestualmente rimodulato le detrazioni, legandole in maniera più stringente al reddito e alla composizione del nucleo familiare.

A partire dai redditi prodotti nel 2025, quindi, la tassazione prevede un’aliquota del 23 per cento fino a 28mila euro, una del 33 per cento per la fascia che va da 28.001 a 50mila euro – quest’ultima in ribasso rispetto al passato – e infine una del 43 per cento per chi supera la soglia dei 50mila euro. Se da un lato questo meccanismo ha ampliato la cosiddetta “no tax area” per i redditi più bassi, dall’altro ha introdotto un meccanismo di decalage più aggressivo per le detrazioni dei redditi medio-alti; chi, ad esempio, ha dichiarato oltre 75mila euro, dovrà fare i conti con un calcolo delle spese detraibili basato su coefficienti che riducono progressivamente i benefici, quasi a voler introdurre un principio simile a un quoziente familiare mascherato.

La rivoluzione silenziosa delle detrazioni per i figli a carico

Una delle modifiche più incisive, e forse anche la meno divulgata, riguarda la gestione dei familiari a carico, in particolare i figli. Con l’entrata a regime dell’Assegno Unico, la logica è stata completamente stravolta: per i figli che non hanno ancora compiuto 21 anni, la detrazione Irpef tradizionale è stata completamente assorbita dal sostegno mensile erogato dall’Inps, quindi non va più richiesta in dichiarazione. Attenzione però, non si tratta di una dimenticanza: inserirla ugualmente causerebbe uno scarto da parte del sistema, sebbene questi figli vadano comunque indicati per poter usufruire della detrazione al 19 per cento su spese mediche o scolastiche.

La vera stretta, però, arriva per i genitori di figli “over 30”. Salvo i casi di disabilità certificata, per i quali la detrazione rimane e viene anzi maggiorata, coloro che hanno figli che hanno superato i trent’anni non possono più contarli come carico fiscale, neppure se sono ancora studenti universitari fuori corso o disoccupati conviventi. La detrazione ordinaria di 950 euro si applica solo per la fascia d’età compresa tra i 21 e i 30 anni, a patto che il figlio non abbia superato un tetto di reddito che varia (4mila euro sotto i 24 anni, 2.840,51 euro tra i 24 e i 30).

Spese scolastiche e i limiti della precompilata

Sul fronte delle spese di istruzione, il 2026 porta con sé un piccolo ristoro economico visto che il limite massimo di spesa detraibile per ogni alunno è salito da 800 a mille euro, permettendo così un rimborso teorico massimo di 190 euro a studente attraverso la detrazione del 19 per cento. Le spese per la mensa, i contributi volontari, le gite scolastiche e persino i servizi di pre e post scuola rientrano in questo perimetro, sebbene per quest’ultimi – spesso gestiti direttamente dai Comuni – i dati potrebbero non essere automaticamente visibili nella dichiarazione precompilata.

E questo è un punto cruciale. L’Agenzia delle Entrate, che ha ricevuto oltre un miliardo e trecento milioni di informazioni per questa stagione dichiarativa, mette a disposizione un modello “precompilato” basato sui flussi trasmessi da scuole, farmacie e banche, ma non sempre la fotografia è completa. Accettare il modello senza verificarlo, sebbene comporti il vantaggio di non essere sottoposti a controlli documentali sulle spese già inserite, espone al rischio di perdere detrazioni per quelle voci che non risultano caricate.

Le anomalie nelle Certificazioni Uniche e gli obblighi di verifica

Proprio a ridosso dell’apertura della precompilata, è emersa una criticità operativa non trascurabile relativa alle Certificazioni Uniche. Diverse sigle sindacali, come la Cgil, avevano denunciato un “bug” tecnico nella mappatura dei redditi da parte di alcuni sostituti d’imposta, un errore formale che rischiava di impedire il riconoscimento automatico della “somma aggiuntiva” e di ulteriori detrazioni spettanti ai lavoratori dipendenti. L’Agenzia delle Entrate è poi intervenuta per chiarire che i sostituti hanno tempo di correggere i flussi, ma la vicenda sottolinea un principio fondamentale: il contribuente resta l’ultimo responsabile della correttezza dei dati.

Non si tratta di burocrazia fine a se stessa. Un errore nella Certificazione Unica, se non corretto dal datore di lavoro, si trasforma in un danno economico diretto per il dipendente, che si ritroverebbe con un conguaglio di imposte sbagliato o con l’impossibilità di recuperare crediti. La lezione, per chi ha già accesso al cassetto fiscale dal 30 aprile, è che il 14 maggio – data di apertura ufficiale dell’invio – non deve essere un giorno di accettazione passiva, bensì il termine ultimo per una verifica puntuale dei righi relativi ai familiari a carico, alle spese sanitarie (per le quali, tra l’altro, non è più obbligatorio portare gli scontrini al Caf se già tracciate) e ai nuovi massimali, se si vuole evitare che la macchina della dichiarazione produca rimborsi inferiori al dovuto.

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