Dazio da 3 euro sui pacchi extra-Ue, dal 1° luglio 2026 le nuove regole per gli acquisti online

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Dal 1° luglio 2026 è ufficialmente in vigore il nuovo dazio doganale forfettario di 3 euro per le spedizioni di beni acquistati online provenienti da Paesi extra-Unione europea, con un valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro.

La misura, di natura temporanea, resterà applicabile fino al 1° luglio 2028, quando dovrebbe entrare a regime il nuovo Hub dati doganale europeo per il commercio elettronico, che sostituirà il prelievo forfettario con il calcolo dei dazi ordinari in base alla tipologia e all'origine della merce.

L'introduzione di questo contributo segna il superamento della soglia di esenzione dai dazi all'importazione, la cosiddetta regola de minimis, che fino a oggi aveva consentito l'ingresso nel mercato unico di milioni di minipacchi a basso costo senza oneri doganali aggiuntivi.

Il calcolo del dazio: non per pacco, ma per singolo articolo

L'aspetto che più incide sul costo finale per gli acquirenti e per gli operatori riguarda la modalità di calcolo del nuovo prelievo. Il dazio doganale di 3 euro non viene applicato una sola volta sull'intera spedizione, bensì per ciascun articolo incluso nel pacco, e la distinzione avviene sulla base della classificazione tariffaria della merce e non sulla quantità fisica dei prodotti.

In termini pratici, una spedizione contenente due magliette rientranti nella stessa categoria merceologica sarà soggetta a un dazio complessivo di 3 euro, mentre un pacco con una maglietta e un paio di scarpe, essendo prodotti classificati in voci tariffarie differenti, vedrà applicato un prelievo di 6 euro, che salirebbe a 9 euro in presenza di tre articoli di categorie distinte.

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l'avviso pubblicato il 1° luglio, ha confermato questa interpretazione, richiamando il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1200 e il Regolamento delegato (UE) 2026/1022 che hanno precisato l'applicazione del dazio forfettario per ciascuna voce merceologica dichiarata in dogana.

Chi paga il dazio e la questione dei resi

Un punto qualificante del nuovo quadro normativo, ribadito dalla Commissione europea nelle Q&R pubblicate, stabilisce che il debitore del dazio non può essere il consumatore finale, ma la responsabilità legale del pagamento ricade sulle piattaforme di e-commerce, sui venditori, sui vettori o sugli agenti doganali che dichiarano le merci alle autorità competenti.

Questo principio, come osservato da più parti, non esclude tuttavia la possibilità che l'onere venga trasferito sul prezzo finale dei prodotti o sulle spese di spedizione, con un conseguente rincaro per l'acquirente.

La stretta regolamentare si estende anche alla gestione dei resi volontari: il Regolamento delegato 2026/1022 vieta esplicitamente la possibilità di invalidare la dichiarazione doganale per le merci già immesse in libera pratica e successivamente restituite per semplice ripensamento, con la conseguenza che il dazio pagato non è più rimborsabile in tali circostanze.

Il rimborso del tributo rimane possibile solo nei casi tassativamente previsti dal Codice doganale dell'Unione, come l'applicazione di un dazio in eccesso o non dovuto, oppure per merce difettosa o non conforme al contratto.

Malpensa hub dei controlli e il nodo della tassa italiana

L'impatto della nuova disciplina si fa sentire in modo particolare nei principali scali logistici italiani. L'aeroporto di Malpensa, dove ha sede l'ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli diretto da Fabrizio Meroni, rappresenta la principale porta d'ingresso per i minipacchi extra-Ue destinati all'Italia, con centinaia di controlli giornalieri effettuati in sinergia con la Guardia di Finanza.

In questo contesto, si inserisce la misura nazionale, un contributo di 2 euro per pacco di valore inferiore a 150 euro, inizialmente previsto dall'Italia e il cui avvio è stato posticipato al 1° ottobre 2026 per evitare una sovrapposizione con il nuovo dazio europeo.

La Commissione europea, tramite il portavoce per il Commercio Olof Gill, ha tuttavia chiarito che le versioni "nazionali" del dazio dovranno cessare a partire da novembre, per fare in modo che la tariffa europea sia l'unica applicabile, eliminando così il rischio di un "border shopping" che potrebbe deviare i flussi logistici verso Paesi con regimi più vantaggiosi.

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