Niente sconto “prima casa” per gli italiani all’estero, il chiarimento del Mef stronca ogni dubbio
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Redazione Interno
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La questione, per chi risiede fuori dai confini nazionali e possiede o intende acquistare un immobile in Italia, era da tempo oggetto di interpretazioni contrastanti e, talvolta, di speranze mal riposte. Un intervento chiarificatore, giunto nei giorni scorsi dalla sottosegretario al ministero dell’Economia Lucia Albano durante un question time alla Camera, ha però tagliato corto, delineando con precisione i confini dell’agevolazione legata all’acquisto della cosiddetta “prima casa”. La risposta, sollecitata da un’interrogazione del deputato del Partito Democratico Toni Ricciardi, ha ribadito un principio fondamentale, e cioè che il beneficio fiscale, consistente principalmente nella riduzione dell’imposta di registro al 2% o dell’Iva al 4%, è inscindibilmente legato alla residenza anagrafica nel territorio dello Stato. Per i cittadini italiani emigrati all’estero, pertanto, l’abitazione posseduta nella Penisola non potrà mai essere equiparata a un’abitazione principale dal punto di vista fiscale, a meno che non ricorrano circostanze specifiche e tassativamente previste.
Il nodo centrale, come emerso dalla replica del governo, risiede nella motivazione del trasferimento all’estero. L’unica eccezione a questa regola, infatti, riguarda coloro che si sono allontanati dall’Italia per ragioni di lavoro, e che possono dimostrare di avervi precedentemente risieduto o svolto attività per un periodo minimo, solitamente quinquennale. In tali ipotesi, e a patto di rendere in sede notarile un’autocertificazione che attesti la sussistenza di questi presupposti, l’agevolazione può essere concessa senza che scatti l’obbligo, invece previsto per i residenti, di spostare la residenza nel comune dell’immobile acquistato entro diciotto mesi. Al di fuori di questa casistica, che comprende quindi chi si è trasferito per studio, per motivi affettivi o semplicemente per scelta di vita, ogni richiesta di accesso allo sconto fiscale è destinata a essere respinta. Lo stesso principio, come specificato dalla sottosegretario, si applica anche alle successioni ereditarie: ereditare l’unica casa di famiglia, magari in un piccolo borgo, non dà diritto ad alcuna agevolazione se non si è residenti e, soprattutto, se il trasferimento all’estero non è riconducibile a una dinamica lavorativa.
A complicare ulteriormente il quadro, ma su un fronte diverso, intervengono le recenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate in materia di lavoratori cosiddetti “impatriati”. Con la risposta a interpello numero 76 del 2026, l’Amministrazione finanziaria ha infatti chiarito le conseguenze per quei contribuenti che, rientrati in Italia usufruendo del regime agevolato che prevede una tassazione del 70 o addirittura del 90 per cento del reddito, decidano di spostarsi da una regione all’altra. Il caso esaminato riguarda un lavoratore che, dopo aver fissato la residenza in una regione del Mezzogiorno beneficiando della riduzione massima, si è successivamente trasferito al Nord per esigenze professionali. Ebbene, l’Agenzia ha stabilito che il cambio di regione, se comporta l’abbandono delle aree territoriali che danno diritto alla super-agevolazione, fa decadere il beneficio rafforzato, ma non l’intero regime. Il contribuente, in pratica, perde lo sconto maggiorato e vede applicarsi quello ordinario, e non solo pro futuro: è tenuto a rideterminare l’imposta dovuta anche per gli anni precedenti, presentando dichiarazioni integrative con il recupero delle differenze e dei relativi interessi.
Il crinale sottile tra agevolazioni “prima casa” e sgravi Imu
Se per le imposte indirette legate all’acquisto la linea è dunque quella di una stretta, per quanto concerne la tassazione sul possesso dell’immobile, l’Imu appunto, il panorama si presenta più sfaccettato e, per certi versi, meno restrittivo. Mentre il governo ribadiva la posizione sulle agevolazioni all’acquisto, in Parlamento procedeva infatti l’iter di un disegno di legge, già approvato alla Camera e ora all’esame del Senato, che introduce un regime fiscale progressivo per gli iscritti all’Aire proprietari di case in Italia. La misura, che dovrebbe trovare applicazione con decorrenza 2026, è pensata per sostenere i piccoli comuni, quelli con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, e per arginare il fenomeno dello spopolamento premiando chi mantiene un legame con il territorio d’origine.
Il meccanismo previsto, lungi dall’essere un’esenzione generalizzata, opera a scaglioni in base alla rendita catastale dell’immobile: si va dall’azzeramento totale per le unità con rendita fino a duecento euro, a una riduzione progressiva per quelle con rendite comprese tra duecento e cinquecento euro, per tornare all’aliquota piena oltre tale soglia. Non solo: è prevista anche una riduzione automatica del 50 per cento sulla Tari, la tassa sui rifiuti, con facoltà per i comuni di aumentare ulteriormente lo sconto. Si tratta, come è evidente, di un intervento che opera su un piano diverso rispetto all’agevolazione “prima casa” e che, anzi, conferma per contrasto come il beneficio fiscale sull’acquisto rimanga precluso, salvo il caso del lavoratore emigrato. Una distinzione sottile ma sostanziale, che i tecnici e i professionisti del settore sono ora chiamati a illustrare con chiarezza alla propria clientela, onde evitare di alimentare illusioni o, peggio, di incorrere in contestazioni e sanzioni per un’indebita applicazione di sconti non dovuti.




