Il carico previdenziale 2026 per artigiani e commercianti tra minimale rivalutato e aliquote confermate

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Redazione Economia Redazione Economia   -   La pubblicazione della circolare numero 14, datata 9 febbraio 2026, ha finalmente dissipato ogni incertezza per gli iscritti alle gestioni speciali dell’INPS, delineando il quadro contributivo cui dovranno attenersi, nel corso di quest’anno, artigiani ed esercenti attività commerciali -1-3. L’intervento dell’Istituto, lungi dall’introdurre stravolgimenti normativi, sancisce un assetto di sostanziale continuità rispetto al biennio precedente, sebbene l’adeguamento all’indice dei prezzi al consumo, quel +1,4 per cento rilevato dall’ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, produca effetti concreti – seppur contenuti – sulla determinazione del reddito minimale annuo -1-8. Tale soglia, parametro imprescindibile per il calcolo della contribuzione fissa indipendentemente dal fatturato effettivo, sale così a 18.808 euro, trascinando con sé un lieve incremento degli esborsi minimi dovuti dai titolari, dai coadiuvanti e dai coadiutori -8-10.

Per costoro, va detto, l’obbligo contributivo non viene meno neppure in assenza di reddito o in presenza di risultati economici negativi; ed è proprio su questo versante che la circolare fornisce indicazioni puntuali. L’artigiano, o chi per esso opera nell’impresa, si trova a dover versare complessivamente 4.521,36 euro annui, cifra nella quale confluiscono 4.513,92 euro per l’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti – il cosiddetto IVS – e 7,44 euro destinati alla copertura delle prestazioni di maternità -4-10. Diversa, e strutturalmente più onerosa, la posizione del commerciante: per quest’ultimo l’importo minimo annuo sale a 4.611,64 euro, differenziale determinato dall’aliquota aggiuntiva dello 0,48 per cento che finanzia l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività, istituto che nulla ha a che vedere con la pensione ma che incide comunque sul carico previdenziale corrente -3-4.

Chi si iscrive in corso d’anno, o chi comunque matura periodi contributivi inferiori ai dodici mesi, applica il criterio della proporzionalità mensile: si attestano, in questa evenienza, a 376,78 euro la rata mensile per gli artigiani e a 384,31 euro quella per i commercianti, voci che già inrano la quota fissa di 0,62 euro per la maternità -1-10. Superata la soglia del minimale, scatta invece la contribuzione sul reddito eccedente; l’aliquota, per la quota di reddito compresa entro il limite dei 56.224 euro, rimane ancorata al 24 per cento per gli artigiani e al 24,48 per cento per i commercianti, mentre per la porzione di reddito che supera tale fascia opera la maggiorazione di un punto percentuale voluta dal decreto-legge numero 384 del 1992, portando i tassi rispettivamente al 25 e al 25,48 per cento -1-3.

Parallelamente, e con circolare autonoma – la numero 9 del 3 febbraio – l’INPS ha provveduto a ritoccare le fasce contributive per i lavoratori domestici, categoria nella quale rientrano colf, badanti e baby-sitter -2-7. Anche in questo comparto l’adeguamento alla dinamica salariale e inflattiva, sempre parametrato all’1,4 per cento, ridetermina gli scaglioni di retribuzione convenzionale oraria, cardine del sistema di calcolo che distingue nettamente tra rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato, nonché tra orari inferiori o superiori alle ventiquattro ore settimanali -6-9. Per le collaborazioni domestiche che non superano tale soglia oraria e che operano in regime di tempo indeterminato, il contributo orario oscilla tra 1,70 e 2,34 euro in presenza del vincolo CUAF – la Cassa unica assegni familiari – scendendo leggermente laddove l’esonero da tale contributo trovi applicazione, circostanza questa riservata ai rapporti tra coniugi, con la specifica condizione che il datore di lavoro sia titolare di indennità di accompagnamento, ovvero tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi -2-9.

Quando, invece, l’orario pattuito eccede le ventiquattro ore settimanali, il meccanismo si semplifica: la retribuzione convenzionale scende a 6,20 euro l’ora e il contributo orario si fissa su importi ridotti, pari a 1,24 euro per i contratti ordinari e 1,25 per quelli esonerati dalla CUAF -2-6. Discorso parzialmente diverso per i contratti a termine, gravati dal contributo addizionale dell’1,40 per cento istituito per il finanziamento della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego: qui gli importi subiscono una maggiorazione che, a parità di fascia retributiva, comporta per il datore di lavoro un onere aggiuntivo non trascurabile, quantificabile in alcuni centesimi per ora lavorata che, proiettati sull’intero arco del rapporto, assumono peso economico ben più significativo -6-9.

Sul versante delle scadenze, il copione resta fedele agli anni passati. Artigiani e commercianti versano il contributo minimo in quattro tranche, con prima rata fissata al 18 maggio, seconda al 20 agosto, terza al 16 novembre e saldo finale al 16 febbraio 2027, mentre la contribuzione sul sovrareddito segue il calendario fiscale IRPEF -1-10. Per i datori di lavoro domestico, i termini cadono invece invariabilmente nei dieci giorni iniziali di aprile, luglio, ottobre e gennaio, con l’eccezione delle cessazioni anticipate del rapporto, che impongono il versamento entro dieci giorni dalla risoluzione -6-9.

Le agevolazioni residue e la platea dei beneficiari

Non tutto il prelievo contributivo, va precisato, risponde a logiche meramente lineari. Resistono, nell’impianto della circolare, taluni presidi di favore: l’esonero del 50 per cento per gli ultrasessantacinquenni già titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Istituto, ad esempio, viene confermato nella sua interezza, così come permane – sebbene con effetto limitato alle sole iscrizioni 2025 – la riduzione del 50 per cento introdotta dalla legge di Bilancio dell’anno scorso per le nuove partite IVA in regime forfetario -3-4. Misura, quest’ultima, temporalmente circoscritta e non estesa alle aperture di partita ivi compreso l’anno in corso, il che introduce un elemento di discontinuità tra coorti di neo-iscritti destinato a produrre effetti differenziati sui piani finanziari delle imprese avviate in anni diversi.

Le coordinate operative per l’adempimento

La materiale esecuzione dei versamenti, tanto per il comparto autonomo quanto per quello domestico, transita ormai integralmente attraverso i canali telematici. Il modello F24 costituisce lo strumento elettivo per artigiani e commercianti, con dati e importi prelevabili direttamente dal Cassetto previdenziale; per i datori di lavoro domestico, invece, l’INPS ha definitivamente archiviato l’invio dei bollettini cartacei, obbligando all’utilizzo del Portale dei pagamenti, dell’applicazione IO o dei circuiti bancari abilitati al sistema pagoPA -1-6. Una digitalizzazione spinta che, se da un lato accelera le procedure e riduce i costi amministrativi per l’Istituto, dall’altro impone agli utenti – talvolta meno avvezzi agli strumenti informatici – un adeguamento operativo non sempre agevole, riversando su di essi l’onere di intercettare autonomamente scadenze e importi senza più il supporto del supporto cartaceo domiciliato.

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