Contributi Inps, il 2026 porta con sé un lieve adeguamento del minimale e conferma le aliquote al ventiquattro per cento per artigiani e commercianti

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Redazione Economia Redazione Economia   -   Con la circolare numero quattordici del 9 febbraio 2026, l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha diramato le consuete istruzioni operative in merito agli importi dovuti nel corso dell’anno dagli iscritti alle gestioni speciali autonome, quella degli artigiani e quella degli esercenti attività commerciali, determinando quella lievissima progressione dei valori minimi che puntualmente, esercizio dopo esercizio, deriva dall’adeguamento alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, variazione ferma per il periodo 2024-2025 a un punto e quattro decimi -1-6.

Il reddito minimo annuo – quella soglia al di sotto della quale, anche qualora l’attività non abbia prodotto alcunché, il versamento resta comunque inderogabile – viene pertanto fissato a 18.808 euro, una somma che rappresenta la base imponibile fittizia sulla quale parametrare la contribuzione obbligatoria; ne consegue che per i titolari, e per i coadiuvanti o coadiutori a prescindere dalla classe di età anagrafica, il contributo minimo calcolato sul cosiddetto “minimale” raggiunge, a seconda della gestione di appartenenza, i 4.521,36 euro per gli artigiani – cifra composta da 4.513,92 euro destinati all’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e da 7,44 euro annui per il finanziamento delle prestazioni di maternità – e i 4.611,64 euro per i commercianti, i quali devono aggiungere alla quota Ivs, pari a 4.604,20 euro, la medesima voce per maternità e una ulteriore frazione dello 0,48 per cento, voluta dalla legge di Bilancio 2021, che serve ad alimentare il Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale e garantisce l’indennizzo per chi cessa definitivamente l’attività senza essere ancora in pensione -2-8-10.

Per quanti invece iniziano l’attività in corso d’anno, o comunque devono commisurare il periodo di iscrizione a un intervallo temporale inferiore ai dodici mesi, l’Istituto ha provveduto a determinare la rata mensile del minimale: 376,78 euro per l’artigiano – con 376,16 euro di componente Ivs e i consueti 62 centesimi di maternità – e 384,31 euro per il commerciante, il cui dettaglio vede 383,69 euro tra Ivs e onere per la cessazione commerciale affiancati ancora dalla quota maternità -7-6.

Quanto alle aliquote contributive per la quota eccedente il minimale, il quadro normativo rimane quello consolidatosi a partire dal 2025, anno in cui è stato completato il percorso incrementale, pari a 0,45 punti percentuali l’anno, voluto dal decreto legge numero 201 del 2011: l’aliquota Ivs per tutti gli iscritti, indipendentemente dalla qualifica di titolare o collaboratore e senza più la distinzione per i minori di ventuno anni, è quindi stabilizzata al ventiquattro per cento per gli artigiani, mentre per i commercianti l’aggiunta dello 0,48 per cento eleva l’aliquota complessiva al 24,48 per cento -1-5.

La medesima struttura si riflette sulla contribuzione aggiuntiva applicabile ai redditi superiori alla prima fascia di retribuzione annua pensionabile, individuata per il 2026 in 56.224 euro: per la quota eccedente questa soglia, infatti, opera la maggiorazione di un punto percentuale disposta dall’articolo 3-ter del decreto legge numero 384 del 1992, sicché il contributo supplementare sale al venticinque per cento per gli artigiani e al 25,48 per cento per gli esercenti attività commerciali, aliquote che restano valide sino al raggiungimento del massimale di reddito imponibile -2-7.

I massimali e la distinzione legata all’anzianità contributiva

Su questo versante occorre tenere distinti due diversi regimi: per i lavoratori che già risultavano iscritti, o potevano far valere un’anzianità contributiva, al 31 dicembre 1995, il tetto massimo del reddito sul quale calcolare i contributi è fissato in 93.707 euro, mentre per coloro la cui iscrizione decorre dal 1° gennaio 1996 o da data successiva, dunque per i cosiddetti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1995, il massimale annuo sale fino a 122.295 euro, importo non frazionabile su base mensile e parametrato ai due terzi del limite stesso secondo le modalità indicate dall’articolo 1, comma 4, della legge numero 233 del 1990 -3-7.

Ne deriva, come conseguenza diretta dell’applicazione delle diverse aliquote sugli scaglioni, un contributo massimo annuale che per i soggetti con anzianità pregressa tocca i 22.864,51 euro per gli artigiani e i 23.314,31 euro per i commercianti, mentre per gli iscritti dal 1996 in poi il massimo dovuto raggiunge rispettivamente i 30.011,51 euro e i 30.598,53 euro, somme che costituiscono il limite invalicabile del prelievo previdenziale annuo -2-1.

Le scadenze di versamento e gli strumenti per adempiere

Sul fronte della tempistica, l’Istituto ha confermato la ripartizione in quattro tranche per la quota calcolata sul minimale: le rate, immutate nella scansione, vanno corrisposte il 18 maggio 2026, il 20 agosto 2026, il 16 novembre 2026 e infine il 16 febbraio 2027, secondo una cadenza che ormai da diversi esercizi caratterizza il calendario degli adempimenti per queste categorie -1-6.

I contributi eccedenti il minimale, quelli determinati cioè dal reddito effettivamente prodotto e non ancora coperto dai versamenti fissi, seguono invece il cronoprogramma delle imposte sui redditi delle persone fisiche e devono essere regolati, sempre in modello F24, entro i termini ordinariamente previsti per il saldo relativo al 2025 e per il primo e secondo acconto del 2026; i dati utili alla compilazione del modello di pagamento, così come gli importi precalcolati, sono resi disponibili dall’Inps all’interno del Cassetto previdenziale di ciascun contribuente o del suo delegato, nella specifica sezione dedicata ai dati del mod. F24 -1-7.

Le misure agevolative per alcune categorie di iscritti

Accanto alla disciplina ordinaria continuano a trovare applicazione due distinte riduzioni contributive: la prima, di carattere strutturale e destinata ai soli soggetti di età superiore a sessantacinque anni che risultino già titolari di trattamento pensionistico a carico delle gestioni Inps, consiste in un esonero del cinquanta per cento sulla contribuzione Ivs ed è prevista dall’articolo 59, comma 15, della legge numero 449 del 1997, agevolazione che la circolare n. 14 riconferma anche per il 2026; la seconda, invece, ha natura temporanea ed è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2025 per le partite Iva che hanno aperto per la prima volta nel corso del 2025, anche in regime forfetario, le quali possono beneficiare, per i primi trentasei mesi di attività, di una riduzione analoga del cinquanta per cento sulla contribuzione dovuta, sempreché presentino l’apposita domanda telematica entro il termine del 28 febbraio 2026 – data che alcuni operatori indicano coincidere con il 2 marzo per ragioni di calendario – fermo restando che per chi non soddisfi i criteri della nuova misura resta comunque esperibile la più datata riduzione del trentacinque per cento riconosciuta in via generale ai forfettari, la quale però, a differenza delle altre, comporta una copertura contributiva ridotta quantificabile in circa otto mesi annui -1-3-9.

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