Bonus per i dipendenti, l'Agenzia chiarisce: nel calcolo valgono solo i giorni effettivamente retribuiti
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Redazione Economia
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Un nuovo chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, giunto attraverso una risposta all'interpello, definisce i criteri per il calcolo del bonus destinato ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a ventimila euro. La questione, sollevata da un sostituto d'imposta, riguardava il trattamento dei giorni non lavorati e, soprattutto, privi di corresponsione retributiva. L'Amministrazione finanziaria ha precisato, in modo inequivocabile, che per determinare la cosiddetta "somma netta" di cui all'articolo 1, comma 4, della legge di riferimento, è necessario considerare esclusivamente i giorni per i quali esiste un diritto alla retribuzione. Ciò significa, in altri termini, che i periodi di assenza non retribuita – quali possono essere le sospensioni dal servizio o i congedi non pagati – non concorrono alla formazione del reddito teorico annuale, che costituisce il parametro fondamentale per stabilire la percentuale agevolata da applicare.
Il meccanismo di calcolo del reddito teorico
La procedura per accedere al beneficio, come dettagliato anche nella circolare n. 4/2025, richiede infatti di rapportare il reddito effettivamente percepito all'intero anno solare. Questo rapporto, che genera un valore teorico, serve a collocare il percettore nella corretta fascia di reddito e, di conseguenza, ad assegnargli la giusta aliquota di riduzione del cuneo fiscale. L'Agenzia, nella risposta numero 7 del 2026, ha quindi stabilito che nel denominatore di questo calcolo – l'anno intero – vanno considerati soltanto i giorni per i quali è stata corrisposta una retribuzione, escludendo quelli "a zero euro". Una precisazione tecnica, che ha però un impatto concreto sulla quantificazione del beneficio per tutti quei lavoratori, molti dei quali a tempo parziale o con contratti discontinui, che hanno avuto periodi senza compenso.
Le implicazioni per sostituti e percipienti
La disposizione, che circoscrive il campo d'applicazione ai soli giorni retribuiti, comporta un adeguamento nelle modalità di calcolo da parte dei datori di lavoro, i quali agiscono in veste di sostituti d'imposta. Questi ultimi dovranno pertanto verificare con attenzione, mese per mese, la reale continuità della corresponsione dello stipendio, operando le dovute esclusioni per i periodi privi di emolumenti. Da ciò discende, in modo automatico, che per un lavoratore il quale abbia trascorso una parte dell'anno senza percepire alcun compenso – per motivi che possono variare dalla sospensione disciplinare a un congedo personale non retribuito – il reddito teorico annuale risulterà inferiore rispetto a quello di un collega con la stessa retribuzione totale ma distribuita su tutti i mesi. Una differenza che può spostare la soglia percentuale applicabile e, in definitiva, l'importo del bonus erogato in busta paga.
La ricerca di una corretta applicazione normativa
L'intervento delle Entrate, che fa seguito a una specifica richiesta di chiarimento, si inserisce nel solco di una costante attività di definizione dei contorni operativi della norma, la cui finalità è quella di alleggerire il prelievo sui redditi più bassi. Evitando generalizzazioni e attenendosi al dato testuale della legge, l'Agenzia ha circoscritto il beneficio ai soli periodi di effettiva erogazione del reddito, scartando un'interpretazione più estensiva che avrebbe potuto includere, nel computo, l'intero arco temporale del rapporto di lavoro a prescindere dalla corresponsione economica. Una scelta che, da un lato, limita la platea dei beneficiari potenziali ma, dall'altro, garantisce una corrispondenza diretta e stringente tra il diritto all'agevolazione e la presenza di un reddito tassabile su cui applicarla, coerentemente con lo spirito dell'istituto.




