Bonus dipendenti, l'Agenzia chiarisce: per il calcolo valgono solo i giorni effettivamente retribuiti
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Redazione Economia
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La tanto discussa agevolazione per i lavoratori dipendenti con redditi fino a ventimila euro, che nel corso del 2025 ha alleggerito mensilmente molte buste paga, nasconde in realtà una dinamica di calcolo più complessa di quanto non appaia a prima vista. Quella somma, percepita da molti come un incremento stabile della retribuzione netta, è soggetta a un conguaglio definitivo che tiene conto esclusivamente dei periodi in cui il reddito è stato effettivamente prodotto. Lo ha precisato, ponendo fine a ogni dubbio interpretativo, l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello numero 7 del 2026, la quale stabilisce che, per determinare l’importo spettante, devono essere considerati soltanto i giorni per i quali è corrisposta una retribuzione, escludendo quindi tutti quelli – per motivi che possono essere i più vari – non lavorati e privi di compenso.
Il meccanismo del reddito teorico annuale
L’agevolazione, introdotta dalla legge di Bilancio, non è infatti una cifra fissa ma una “somma netta” determinata applicando una precisa percentuale al reddito da lavoro dipendente. Per individuare correttamente questa percentuale, occorre prima calcolare il cosiddetto reddito annuale teorico del percipiente, operazione che costituisce il cuore del chiarimento fornito dall’amministrazione finanziaria. Tale reddito teorico si ottiene rapportando quanto percepito nel periodo di paga all’intero anno solare, ma – ed è questo il punto cruciale – considerando esclusivamente i giorni per i quali è stata erogata una retribuzione. Giorni di sospensione dal lavoro, di assenza non retribuita o di qualsiasi altra interruzione dell’attività che non comporti corresponsione di emolumenti non concorrono, dunque, alla formazione del dato su cui si basa il beneficio.
Le conseguenze per il conguaglio
Questo principio, tecnicamente ineccepibile, comporta che l’importo versato mensilmente dal datore di lavoro sia da considerarsi un acconto, soggetto a verifica e rettifica in sede di dichiarazione dei redditi o di conguaglio di fine anno. Ne deriva una situazione in cui un lavoratore che, ad esempio, abbia beneficiato per alcuni mesi dell’agevolazione e poi abbia interrotto l’attività per un periodo non retribuito, potrebbe dover restituire una parte delle somme già incassate. L’Agenzia, rispondendo a un quesito presentato da un sostituto d’imposta, ha voluto quindi delimitare con precisione il perimetro dell’agevolazione, ancorandola alla effettiva presenza di reddito e scongiurando interpretazioni estensive che avrebbero potuto concedere il bonus anche per periodi di inattività retributiva.
Un chiarimento atteso dagli operatori
La circostanza, riportata da diverse testate specializzate, risolve un interrogativo pratico di non poco conto per uffici paghe e consulenti del lavoro, chiamati a gestire correttamente le voci in busta paga. L’indicazione dell’Agenzia delle Entrate fornisce ora una linea guida chiara, eliminando margini di ambiguità su come trattare le interruzioni nel rapporto di lavoro. Si tratta di un orientamento che, pur nella sua rigidità, mira a garantire uniformità di trattamento e correttezza nell’applicazione della norma, evitando che il beneficio fiscale venga erogato oltre i limiti previsti dalla legge. Resta inteso, comunque, che il calcolo definitivo spetta al sostituto d’imposta, il quale dovrà adeguare le proprie procedure contabili al nuovo chiarimento.




