Certificazione unica 2026, il conto alla rovescia è scandito da tre scadenze: 16 marzo, 30 aprile e 2 novembre
Articolo Precedente
Articolo Successivo
Redazione Economia
-
L’approssimarsi del 16 marzo impone a datori di lavoro e sostituti d’imposta, come noto, l’obbligo di consegna della Certificazione Unica relativa ai redditi 2025, ma il calendario degli adempimenti per il 2026 presenta delle peculiarità che è bene mettere a fuoco per evitare di incorrere in sanzioni. Se la data del 16 marzo rappresenta lo spartiacque principale per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate e per la consegna del modello sintetico al percettore di redditi di lavoro dipendente, assimilati, autonomo occasionale e locazioni brevi, il legislatore ha introdotto una finestra successiva, fissata al 30 aprile, dedicata esclusivamente ai redditi da lavoro autonomo abituale e alle provvigioni. Questo scaglionamento, che mira ad allineare i tempi di invio con la dichiarazione precompilata, non modifica tuttavia il termine ultimo per la consegna della certificazione al professionista, che resta ancorato al 16 marzo.
Parallelamente a queste due scadenze principali, ce n’è una terza, fissata per il 2 novembre 2026 – slittamento naturale del 31 ottobre, che cade di sabato – che riguarda un perimetro più ristretto di certificazioni. Entro questa data, infatti, vanno trasmesse telematicamente le Certificazioni Uniche che contengono esclusivamente redditi esenti o somme che non confluiscono nella dichiarazione precompilata, un adempimento che si coordina volutamente con la scadenza del modello 770/2026. Va da sé che, se una stessa certificazione contiene sia redditi ordinari che redditi esenti, l’invio deve comunque avvenire entro il termine stringente del 16 marzo, senza possibilità di posticipo.
Un capitolo a parte meritano i datori di lavoro domestico, per i quali la gestione della Certificazione Unica 2026 segue regole proprie, spesso fonte di equivoci. Tecnicamente, chi impiega colf o badanti non riveste la qualifica di sostituto d’imposta e, pertanto, non è soggetto agli stessi obblighi di trasmissione telematica che gravano sulle aziende. La normativa di settore, nello specifico l'articolo 34 del Ccnl sul lavoro domestico, impone invece la consegna al lavoratore di una dichiarazione sostitutiva – non il modello CU ufficiale dell’Agenzia delle Entrate – che attesti l’ammontare complessivo delle somme corrisposte nell’anno precedente. Questa attestazione, elemento centrale per il lavoratore ai fini della dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata con un certo margine di anticipo, ossia almeno trenta giorni prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi, che per il 2026 cade il 30 settembre.
Novità nei contenuti e il nodo della consegna formale
Oltre al calendario, il modello CU 2026 recepisce alcune modifiche sostanziali che i sostituti d’imposta devono presidiare con attenzione, specialmente in relazione alle misure sul cuneo fiscale e al welfare aziendale. Tra le novità più rilevanti emerge l’introduzione di un nuovo campo dedicato all’“ulteriore detrazione” spettante ai lavoratori dipendenti, un dato che affonda le sue radici nella legge di Bilancio per il 2025 e che richiede una meticolosa attività di calcolo da parte degli uffici paghe. Sempre in tema di welfare, fa la sua comparsa un’apposita sezione per i rimborsi destinati ai neoassunti che trasferiscono la residenza, così come vengono aggiornati i codici identificativi per i familiari a carico, con una rimodulazione che interessa, per esempio, gli ascendenti. Per il comparto delle locazioni brevi, invece, diventa operativo l’obbligo di indicare il Codice Identificativo Nazionale (CIN) nel punto 22 della certificazione, mentre vengono meno i riferimenti catastali dell’immobile, a testimonianza di una semplificazione solo parziale.
Sul versante delle modalità di consegna, poi, è opportuno soffermarsi su un aspetto che potrebbe sembrare marginale ma che, a ben guardare, cela delle insidie legali non trascurabili. La prassi di inviare la Certificazione Unica via email in formato pdf, se da un lato è ormai consolidata e ritenuta ammissibile, dall’altro richiede alcune cautele fondamentali per non vanificare la validità giuridica dell’adempimento. Il documento, come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità in altre controversie, per essere considerato valido deve possedere i requisiti dell’integrità e della provenienza certa: questo significa che una semplice scansione di una firma autografa apposta su un file non garantisce l’autenticità del documento, esponendo il sostituto a potenziali contestazioni da parte del percettore o, in sede di controllo, dell’amministrazione finanziaria. Meglio optare, quindi, per formati che assicurino la non modificabilità del contenuto o, laddove possibile, per sistemi di posta elettronica certificata o piattaforme che rilascino una ricevuta di avvenuta consegna.
Le conseguenze di ritardi e omissioni
Il mancato rispetto delle scadenze, come è facile immaginare, comporta l’applicazione di sanzioni che possono gravare in modo significativo sui sostituti d’imposta, specialmente su quelli di medio-piccole dimensioni. La normativa vigente prevede una pena pecuniaria di 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, con un tetto massimo di 50mila euro per ciascun soggetto tenuto all’invio. Esiste tuttavia una finestra di tolleranza, una sorta di “franchigia” di cinque giorni, che consente di rimediare a errori materiali o dimenticanze senza incorrere nella sanzione piena, purché si proceda alla correzione entro questo lasso di tempo. Se l’invio corretto avviene oltre i cinque giorni ma entro i sessanta giorni successivi alla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, scendendo a circa 33 euro per singola CU, importo che può essere ulteriormente ridotto attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.
Per i datori di lavoro domestico, invece, il discorso è diverso, proprio in virtù della natura atipica dell’adempimento. Non essendo prevista una trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, l’unico obbligo è la consegna materiale dell’attestazione al lavoratore. In caso di mancato rilascio, però, le conseguenze possono comunque riverberarsi in sede di dichiarazione dei redditi del lavoratore stesso, creando un contenzioso tra le parti che, in ultima analisi, potrebbe richiedere l’intervento di un Caf o di un patronato per la ricostruzione delle somme percepite.




