Iperammortamento 2026, il decreto attuativo è firmato ma la data di fine lavori resta un campo minato per le imprese

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Redazione Economia Redazione Economia   -   La firma apposta dal MIMIT e dal MEF sull’atteso decreto attuativo, un provvedimento che dà ai commi 427-436 della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), ha finalmente consegnato alle imprese le regole del nuovo iperammortamento. Il beneficio, come noto, si concretizza in una maggiorazione del costo dei beni strumentali nuovi (si arriva al 180% per la prima fascia di investimento fino a 2,5 milioni di euro) e rappresenta il pilastro centrale del rinnovato piano Transizione 5.0. Tuttavia, a una lettura attenta del testo, emerge immediatamente una complessità procedurale che rischia di vanificare l’agevolazione: parliamo del nuovo regime comunicativo con il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), un'architettura che impone alla governance aziendale una diligenza certosina nella gestione delle tempistiche.

Per orientarsi in questo procedimento, spesso paragonabile a un percorso a ostacoli, diventa cruciale distinguere con precisione assoluta due concetti chiave che il decreto definisce analiticamente: la “data di fine lavori” e la “data di completamento degli investimenti”. Quando si parla di impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio fotovoltaico o sistemi di accumulo), la data di fine lavori – che rappresenta lo spartiacque operativo – scatta nel momento preciso in cui tutte le macchine e i dispositivi elettromeccanici risultano installati, rendendo l’impianto conforme al progetto autorizzato per potenza e configurazione. È in quella fase, precisa la nota, che devono essere ultimate anche le opere civili funzionali all’esercizio e completate le connessioni alla rete, incluse quelle relative agli apparati di misura.

Il rischio dell’errore procedurale tra comunicazioni e monitoraggi

Se la “fine lavori” guarda all’operatività fisica dell’innovazione tecnologica, la “data di completamento degli investimenti” adotta invece una prospettiva squisitamente fiscale e formale. Quest’ultima non coincide necessariamente con l’accensione dell’interruttore, ma viene individuata sulla base delle regole generali previste dall’articolo 109 del TUIR. A prescindere dai principi contabili adottati, si considera quindi l’effettiva effettuazione dell’investimento in beni materiali e immateriali nuovi, uno snodo delicatissimo perché su questa data si innestano i cinque obblighi comunicativi previsti dal decreto. L’impresa non si limita più a inviare una comunicazione preventiva e una di completamento; deve ora gestire anche una comunicazione iniziale di conferma dell’investimento (entro 60 giorni dalla verifica positiva del GSE), nonché due adempimenti di monitoraggio annuali – uno periodico entro il 20 gennaio e uno integrativo entro il 30 giugno – per rendicontare l’avanzamento dei lavori e le quote di ammortamento.

La vigilanza serrata del GSE nella duplice veste di controllore

Sbagliare la data di fine lavori o quella di completamento, dunque, non è un errore formale banale, ma una distorsione che rischia di inceppare l’iter autorizzativo proprio in questa fase di controllo incrociato. A rendere il quadro ancora più stringente è il ruolo attivo attribuito al GSE, il quale, come si legge nelle analisi del decreto, non si limita a ricevere le pratiche ma esegue verifiche documentali approfondite sulla sussistenza dei requisiti tecnici dei beni agevolati. Il Gestore, inoltre, ha ottenuto di fatto la delega a controllare anche i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso al bonus, quelli che un tempo erano di competenza esclusiva dell’Agenzia delle Entrate; qualora emerga una indebita fruizione dell’agevolazione – per esempio una discrepanza tra la data dichiarata e lo stato reale dell’impianto – il GSE provvede a comunicarlo all’Agenzia, che avvia immediatamente la procedura di recupero del credito.

L’onere della prova e la documentazione di origine

C’è poi un ultimo aspetto, spesso sottovalutato, che riguarda l’onere della prova per l’origine dei beni. Il decreto, superate le iniziali tensioni sul “made in Europe”, ha eliminato il vincolo stretto limitatamente all’acquisto di tecnologie non comunitarie, ma ha lasciato intatto l’obbligo per l’impresa di raccogliere i certificati di provenienza. A differenza dei regimi precedenti, la perizia asseverata – che resta obbligatoria per investimenti sopra i 300mila euro – non entra nel merito della provenienza geografica dei macchinari. È l’impresa beneficiaria l’unica responsabile della raccolta della documentazione (dichiarazioni del produttore o certificati camerali), un aggravio burocratico che, in caso di mancata esibizione durante i controlli incrociati del GSE, può determinare la revoca totale o parziale dell’incentivo.

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