Caso Roggero, Manes: “Se spari a chi fugge non è mai legittima difesa perché manca l’aggressione”
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Redazione Interno
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Il pronunciamento della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero ha riacceso il dibattito sui confini della legittima difesa, un istituto giuridico che, nella pratica, si scontra spesso con la dinamica caotica degli eventi criminosi.
La vicenda, che affonda le radici nella rapina consumatasi il 28 aprile 2021 nella gioielleria di Grinzane Cavour, si è trasformata in un caso politico e giudiziario di primo piano, specie dopo il richiamo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al ministro della Giustizia Carlo Nordio, avvenuto in un clima di crescente tensione tra l'esecutivo e il Colle.
Al centro della questione, la decisione dei giudici di escludere la scriminante per Roggero, che dopo aver immobilizzato i rapinatori all'interno dell'esercizio commerciale, li aveva inseguiti all'esterno facendo fuoco, uccidendone due e ferendone un terzo.
Il parere del professor Manes: difesa attiva o reazione tardiva?
Interpellato sulla mancata concessione della legittima difesa in capo all’imprenditore, il professor Vittorio Manes, ordinario di Diritto Penale all’università di Bologna e avvocato, ha offerto una chiave di lettura tecnica che prescinde, per ora, dalle motivazioni della Suprema Corte, non ancora depositate.
Manes ha sottolineato come le sentenze di merito, sia in primo grado che in appello, abbiano già delineato un perimetro interpretativo piuttosto netto: la scriminante prevista dall'articolo 52 del codice penale, infatti, richiede la contestualità tra l’azione offensiva e la reazione difensiva, un requisito che verrebbe meno nel momento in cui il pericolo immediato cessa.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che il momento aggressivo si fosse esaurito con l’allontanamento dei malviventi dal negozio, configurando l’inseguimento e gli spari come un atto estemporaneo e non più vincolato alla necessità di proteggere l’incolumità propria o altrui.
Il motivo del diniego della scriminante
Secondo la ricostruzione giuridica che ha portato alla condanna, il movente che ha spinto Roggero a esplodere i colpi – seppur animato dalla volontà di recuperare la refurtiva e di fronteggiare un pericolo appena patito – non integra gli estremi della difesa legittima. Quest'ultima, spiega Manes con la consueta cautela richiesta dall’attesa delle motivazioni, postula l'esistenza di un'aggressione attuale e ingiusta, mentre nel caso di specie i rapinatori erano già in fase di fuga, con il bottino, e non rappresentavano più una minaccia incombente per i titolari della gioielleria.
Il principio giurisprudenziale consolidato, che il professore richiama sinteticamente, è che la reazione a un reato già consumato, o alla sua fase finale, sconfina nella punizione privata, perdendo quella funzione di bilanciamento tra bene giuridico leso e difesa proporzionata che è alla base dell’esimente. Di qui, l'esclusione della causa di giustificazione e la conseguente affermazione della responsabilità penale per i due omicidi.
Il contenzioso politico-istituzionale sulla grazia
La pronuncia della Cassazione, che sigilla una vicenda giudiziaria lunga cinque anni, ha immediatamente innescato un meccanismo di reazione politica, con il ministro Nordio che ha ventilato l'ipotesi della grazia, subito dopo aver incontrato i legali dell'imprenditore.
La mossa, interpretata come un tentativo di aggirare l'esecutività della sentenza, ha tuttavia ricevuto un repentino stop dal Quirinale, dove Mattarella ha convocato il guardasigilli per un confronto informale volto a ribadire la prassi istituzionale che vede la grazia come un atto di clemenza eccezionale e non come uno strumento per correggere il giudizio della magistratura.
L'iniziativa del governo, che sembrava voler cavalcare il sentimento di opinione pubblica a favore del gioielliere, si è scontrata con la rigorosa interpretazione della separazione dei poteri che il presidente della Repubblica, anche in questo caso, ha tenuto a sottolineare, ricordando come l'istituto della grazia richieda una valutazione squisitamente discrezionale che non può sovrapporsi alla funzione giurisdizionale.
Il rischio della deriva populista sul diritto penale
Lo scontro istituzionale, che ha visto Meloni e Salvini schierarsi in prima linea in difesa dell'imprenditore, ha acceso i riflettori su una possibile deriva populista del dibattito sulla sicurezza, con il centrodestra pronto a utilizzare il caso Roggero come cavallo di battaglia elettorale. L'intervento del presidente Mattarella, che ha richiamato i confini costituzionali entro cui il potere esecutivo deve muoversi, ha però ridimensionato le aspettative di una soluzione politica immediata, rimettendo la questione sul piano tecnico-giuridico.
Gli esperti, al di là della contingenza politica, ricordano che il diritto penale non può cedere al sentimento collettivo di insicurezza, ma deve ancorarsi a criteri oggettivi di imputazione e di proporzionalità: quando la difesa si trasforma in offesa, o quando la reazione travalica il tempo e il luogo dell'aggressione, il diritto positivo non può che registrare lo scostamento, affidando al giudice il compito di sanzionarlo.




