Fringe benefit auto aziendali, le novità del decreto correttivo Omnibus 2026
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Redazione Economia
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Il panorama della fiscalità italiana, in questo agosto 2026, si arricchisce di un ulteriore tassello con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. n. 148 dell'11 agosto, noto come il quarto correttivo della riforma fiscale, un provvedimento che, come si evince dal Supplemento Ordinario, incide in maniera significativa su numerosi aspetti del sistema tributario.
Tra le modifiche di maggiore impatto, che interessano da vicino imprese e lavoratori dipendenti, spicca la revisione della disciplina dei fringe benefit relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo, una materia che, negli ultimi mesi, aveva generato non poche incertezze interpretative e applicative.
La svolta: dall’immatricolazione all'“anzianità” del veicolo
La principale novità introdotta dall’art. 2 del decreto correttivo riguarda il criterio per la determinazione del valore imponibile del fringe benefit. Se in passato la data di immatricolazione del veicolo giocava un ruolo fondamentale, la nuova disciplina sposta il baricentro su un parametro diverso, ovvero l'effettiva età del veicolo stesso.
Viene meno, di fatto, il requisito della "nuova immatricolazione" come condizione per accedere alle regole di tassazione forfettaria, e si guarda invece agli anni di vita dell'auto per applicare le percentuali di calcolo, con l'obiettivo dichiarato di disincentivare l'uso di vetture vetuste e, potenzialmente, più inquinanti, spingendo le aziende a un ricambio più frequente delle proprie flotte.
Maggiorazione del 50% per le auto con più di cinque anni
La modifica più incisiva, e che avrà un riflesso concreto sulle buste paga dei dipendenti, è la maggiorazione del valore del fringe benefit che scatta al superamento di una certa soglia di anzianità del veicolo. La norma stabilisce, infatti, che a partire dal 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore imponibile del benefit subisce un incremento del 50%. In altri termini, per un’auto immatricolata nel 2026, questa maggiorazione inizierà ad applicarsi dal 1° gennaio 2032.
L'incremento, come specificato, non dipende dal numero di passaggi di consegna del mezzo all'interno dell'azienda: anche in caso di riassegnazione a un dipendente diverso dal primo assegnatario, il trattamento fiscale "segue" il veicolo, e la maggiorazione scatterà comunque dopo i cinque anni.
Optional e allestimenti: un incremento forfettario del 5%
Un ulteriore elemento di novità riguarda la presenza di accessori o allestimenti particolari che non sono contemplati nelle tabelle ACI, le quali costituiscono la base di riferimento per il calcolo del costo chilometrico annuo. La nuova disciplina prevede, in questi casi, un incremento forfettario del 5% del valore imponibile del veicolo, a patto che tali optional siano stati forniti dall'azienda e non siano stati acquistati direttamente dal dipendente.
Questa disposizione, che sostituisce una più complessa e incerta stima caso per caso, introduce un ulteriore elemento di tassazione per quei mezzi che, per allestimenti e dotazioni, si discostano dalle configurazioni standard prese a riferimento dall'Automobile Club d'Italia.
Confermata la base di calcolo per alimentazione
Rimangono sostanzialmente invariate, invece, le percentuali applicate al costo chilometrico annuo, che restano quelle già introdotte dalla Legge di Bilancio 2025. La base del calcolo resta una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui, moltiplicata per i costi ACI, e su questo importo si applicano le aliquote differenziate in base alla tipologia di alimentazione del veicolo.
La percentuale ordinaria per le auto con motore tradizionale a benzina o diesel rimane al 50%, mentre per i veicoli ibridi plug-in scende al 20% e scende ulteriormente al 10% per le auto completamente elettriche. L'impianto, quindi, mantiene la spinta verso le motorizzazioni a minore impatto ambientale, ma introduce il nuovo elemento correttivo legato all'anzianità.
Clausola di salvaguardia e regime transitorio
Per gestire il passaggio al nuovo regime, il decreto prevede una clausola di salvaguardia volta a tutelare gli investimenti già programmati. Le regole precedenti continuano ad applicarsi, infatti, per tutti quei veicoli che sono stati oggetto di un ordine effettuato entro il 31 dicembre 2024 e che sono stati assegnati al dipendente nel corso del 2025.
Questo periodo transitorio, che era già stato previsto, viene quindi confermato e chiarito, garantendo la continuità del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2024 per tutte quelle situazioni contrattuali già definite prima dell'entrata in vigore del correttivo, con la stessa maggiorazione che scatterà, anche in questo caso, dopo il quinto anno di vita del veicolo.
L'entrata in vigore del decreto, fissata per il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, segna un punto di svolta per la gestione dei parchi auto aziendali, ponendo le imprese di fronte alla necessità di valutare con attenzione il ciclo di vita dei propri veicoli e l'impatto delle nuove regole sulla fiscalità dei dipendenti.
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