Via libera del Cdm al ddl migranti: blocco navale per minaccia grave, stretta sui ricongiungimenti e nuove norme penali per le rivolte nei Cpr

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Il Consiglio dei ministri, riunitosi nel tardo pomeriggio di ieri a Palazzo Chigi, ha dato il via libera al disegno di legge recante disposizioni per l’attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo – quel complesso normativo approvato dall’Unione il 14 maggio 2024 – cui si aggiungono ulteriori misure in materia di immigrazione che incidono profondamente sulla gestione dei confini, sulle procedure di espulsione e sulla vita all’interno dei Centri di permanenza per i rimpatri -5-9.

Il provvedimento, che ora passa all’esame del Parlamento, introduce l’istituto del blocco navale: una delibera del Cdm, su proposta del ministro dell’Interno, potrà interdire l’attraversamento delle acque territoriali per un periodo iniziale di trenta giorni, prorogabile fino a un massimo di centottanta, qualora si configuri una «minaccia grave» per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale -4. Tra le fattispecie che integrano tale minaccia, il testo elenca il rischio concreto di infiltrazione di terroristi, la pressione migratoria eccezionale tale da compromettere la gestione sicura delle frontiere, le emergenze sanitarie di rilevanza internazionale e gli eventi di alto livello che richiedano misure straordinarie -4. Per i comandanti o gli armatori delle navi che violino l’interdizione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquantamila euro, mentre in caso di reiterazione scatta la confisca dell’imbarcazione, preceduta dal sequestro cautelare disposto dall’organo accertatore -4.

Il trasferimento in Paesi terzi e la rimodulazione dei ricongiungimenti

Uno dei passaggi più controversi del disegno di legge – e certamente quello che segna un cambio di paradigma nelle politiche di respingimento – riguarda la sorte dei migranti soccorsi a bordo di navi sottoposte a interdizione: costoro, recita l’articolo 10 della bozza, «possono essere condotti anche in Paesi terzi diversi da quello di appartenenza o provenienza con i quali l’Italia ha stipulato appositi accordi o intese» -4. Si tratta di una disposizione che amplia il perimetro operativo del Protocollo con l’Albania – già oggetto di modifiche in senso estensivo con il decreto-legge n. 37 del 28 marzo 2025, il quale aveva consentito il trasferimento a Gjadër non solo dei migranti intercettati in acque internazionali ma anche di quelli già trattenuti nei Cpr italiani – e che ora apre formalmente alla possibilità di delocalizzare l’accoglienza e il trattenimento in qualsiasi Stato terzo convenzionato, ove operino organizzazioni internazionali specializzate nei settori della migrazione e dell’asilo -1-4.

Parallelamente, il ddl inasprisce i requisiti per i ricongiungimenti familiari: il periodo di residenza legale continuativa richiesto al cittadino straniero che intenda far ricongiungere il coniuge o i genitori sale da uno a due anni, fatta eccezione per i titolari di protezione internazionale e per i figli minori, che restano esentati -2. Sul fronte abitativo, i Comuni dovranno verificare il rispetto puntuale degli standard di superficie e di occupancy minimi fissati dal decreto del ministro della Sanità del 5 luglio 1975, con la possibilità di effettuare sopralluoghi; ciò comporta, nelle stime degli uffici parlamentari, un inevitabile allungamento dei tempi istruttori e, di fatto, una restrizione del diritto all’unità familiare -2.

Le nuove fattispecie penali per le proteste nei centri

L’articolo 3 del disegno di legge interviene in maniera significativa sul codice penale, ampliando i casi in cui il giudice, con sentenza di condanna, deve ordinare l’espulsione dello straniero o l’allontanamento del cittadino comunitario. Il catalogo dei reati che determinano l’espulsione obbligatoria – senza margini di valutazione discrezionale da parte del magistrato – comprende ora la resistenza a pubblico ufficiale con aggravanti, i reati contro l’ordine pubblico, contro la famiglia, contro la persona e contro il patrimonio -5.

A questo si aggiunge, sebbene il testo normativo appena varato dal Cdm faccia riferimento a un quadro sanzionatorio già oggetto di recenti interventi legislativi, l’introduzione – mediante la conversione del decreto-legge n. 48 del 2025 – di una specifica fattispecie di reato per le rivolte all’interno dei Cpr -3. Ispirata all’articolo 415-bis del codice penale che punisce le sommosse carcerarie, la nuova norma incrimina la partecipazione a una rivolta commessa da almeno tre persone riunite con atti di violenza, minaccia o resistenza – anche passiva – all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza -3. Le pene vanno da uno a quattro anni per i partecipanti, mentre per i promotori e gli organizzatori la reclusione è compresa tra un anno e sei mesi e cinque anni, con aggravanti consistenti in caso di uso di armi, lesioni gravi o gravissime, o evento morte: in quest’ultima evenienza si arriva fino a diciotto anni di reclusione -3.

I limiti alla discrezionalità del giudice e il recepimento del Patto Ue

Il ddl incide anche sul sistema delle convalide dei trattenimenti, con l’obiettivo dichiarato di superare i contrasti giurisprudenziali emersi – in particolare – in relazione ai trasferimenti in Albania. La decisione del giudice deve intervenire entro il termine perentorio di quarantotto ore e deve essere favorevole salvo che ricorra la «manifesta insussistenza dei requisiti»; il legislatore precisa, tuttavia, che non può costituire motivo di mancata convalida l’allontanamento verso un Paese designato come sicuro dall’Unione europea o, in base a una nuova procedura di designazione nazionale, dal governo italiano -5. In attesa della pronuncia del giudice, il trattenimento rimane comunque efficace ove lo straniero provenga da un Paese terzo sicuro ovvero rappresenti una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche in forza di una condanna non definitiva -5.

La prima parte del provvedimento, come anticipato, recepisce le direttive e i regolamenti che compongono il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo: si tratta di una delega al governo per l’adozione di decreti legislativi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, i quali dovranno riordinare la normativa nazionale in materia di procedure accelerate di frontiera – applicabili d’ufficio a chi proviene da Paesi con tasso di riconoscimento della protezione inferiore al venti per cento –, di accoglienza, con possibili limitazioni alla libertà di circolazione dei richiedenti, e di gestione delle situazioni di crisi -5-7. Il testo recepisce altresì il principio europeo del «Paese terzo sicuro»: la domanda di asilo di chi può essere rimpatriato verso uno di tali Stati – purché vi conservi legami ragionevoli – sarà esaminata con procedura accelerata e, in caso di rigetto, il rimpatrio dovrà avvenire entro dodici settimane -5-7.

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