Decreto omnibus, allungati i termini per la detrazione Iva e la registrazione delle fatture d'acquisto
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Redazione Economia
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Il decreto correttivo Omnibus, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 agosto, introduce una modifica sostanziale per quanto riguarda i termini di esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti e la registrazione delle relative fatture. La novità, che segna un ritorno al regime antecedente il 2017, amplia in modo significativo la finestra temporale a disposizione dei contribuenti, allineando la disciplina interna ai principi espressi dalla Corte di Giustizia europea in materia di neutralità dell’imposta.
Termini più lunghi per la detrazione
La modifica più rilevante riguarda l'articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972, che disciplina il sorgere del diritto alla detrazione. In base alla nuova formulazione, introdotta dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 148/2026, il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti e sulle importazioni non deve più essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno in cui il diritto è sorto, bensì entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo.
Ciò significa che, se un'impresa riceve una fattura per un acquisto effettuato nel 2026, avrà tempo fino alla dichiarazione Iva relativa al 2028 per esercitare la detrazione, anziché chiudere i conti entro la dichiarazione del 2027. Un allungamento notevole che riduce drasticamente il rischio di decadenza, trasformando quella che per molti era una trappola formale in un margine di manovra concreto.
La registrazione delle fatture nel registro acquisti
L'intervento normativo non si limita a modificare il termine per la detrazione, ma coordina la disposizione con i tempi per l'adempimento formale della registrazione. Viene infatti modificato anche l'articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972, che stabilisce l'obbligo di annotare le fatture d'acquisto e le bollette doganali nel registro degli acquisti.
In precedenza, la registrazione doveva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione del documento e, soprattutto, con riferimento al medesimo anno, creando non pochi problemi per le fatture ricevute in ritardo. Con il nuovo decreto, la prescrizione del vincolo temporale viene meno: le fatture possono essere annotate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione, allineandosi così al nuovo termine per l'esercizio del diritto alla detrazione.
Di conseguenza, il contribuente avrà la possibilità di decidere in quale momento del triennio (l'anno di ricezione e i due successivi) registrare la fattura ed esercitare la detrazione, ferme restando le condizioni sostanziali esistenti al momento del sorgere del diritto. Un cambiamento che toglie al registro delle fatture passive quella rigidità che troppo spesso si traduceva in aggravi burocratici e perdita di crediti.
La possibilità di retro-imputazione
Una delle novità più interessanti, sottolineata dalla relazione illustrativa al decreto, è la possibilità per i contribuenti di esercitare la detrazione con la dichiarazione annuale relativa all'anno in cui il diritto è sorto, anche se la fattura viene ricevuta nell'anno successivo. Per rendere operativa questa facoltà, il legislatore ha previsto l'istituzione di un'apposita sezione nel registro Iva degli acquisti, il cosiddetto "sezionale".
In questa sezione andranno annotate tutte le fatture ricevute in un determinato anno per le quali il diritto alla detrazione è sorto nell'anno precedente. Un esempio concreto chiarisce la portata dell'innovazione: un'operazione eseguita nel 2026 ma la cui fattura viene ricevuta dal cessionario solo nel 2027 potrà essere registrata in questa sezione speciale del registro 2027, permettendo al contribuente di esercitare la detrazione già con la dichiarazione Iva relativa al 2026, come se il documento fosse stato ricevuto in tempo.
Questa opzione consente di retrodatare la detrazione all'anno di competenza economica dell'operazione, superando l'ostacolo rappresentato dalla ricezione tardiva della fattura.
Un ritorno al passato per semplificare la vita ai contribuenti
Le modifiche introdotte dal decreto Omnibus rappresentano, in buona sostanza, un ripristino della disciplina in vigore prima del D.L. n. 50/2017, che aveva drasticamente ridotto i termini per la detrazione Iva, creando non poche difficoltà a imprese e professionisti, spesso costretti a ricorrere a dichiarazioni integrative per non perdere il diritto al credito. L'intervento del legislatore, che ha riguardato sia il profilo sostanziale (art. 19) che quello formale (art.
25), è finalizzato a ridurre i rischi di decadenza e ad attenuare le rigidità formali che avevano reso il sistema particolarmente severo, in particolare per le fatture ricevute a cavallo d'anno o tardivamente. Si tratta di un allineamento alla giurisprudenza europea, che richiede agli Stati membri di non rendere eccessivamente oneroso l'esercizio del diritto alla detrazione, e di un'operazione di semplificazione che, secondo le prime analisi, sarà accolta con favore dal mondo professionale.
Le nuove regole, che si applicheranno anche alle corrispondenti norme del Testo Unico Iva (D.Lgs. n. 10/2026) a partire dal 1° gennaio 2027, confermano l'intenzione del Governo di chiudere il dossier della delega fiscale con un triplice intervento, di cui questo decreto correttivo rappresenta un tassello fondamentale.
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