Detrazione Iva, il decreto Omnibus raddoppia i termini: ecco le nuove regole
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Redazione Economia
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Il panorama fiscale italiano si arricchisce di un nuovo, significativo intervento normativo con l'approvazione del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, noto come decreto correttivo "Omnibus" della riforma fiscale. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'11 agosto, il provvedimento introduce modifiche rilevanti in diversi settori, dalla detrazione dell'IVA al welfare aziendale, passando per la fiscalità dei veicoli aziendali.
Tra le novità di maggiore impatto spicca senza dubbio l'allungamento dei termini per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti e sulle importazioni, una modifica che risponde a esigenze di uniformità con le normative europee e alle richieste di maggior respiro operativo provenienti dai professionisti del settore.
Termini raddoppiati per la detrazione Iva
L'articolo 12 del decreto legislativo n. 148/2026 modifica sostanzialmente gli articoli 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972, che disciplinano il diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto. La nuova disposizione stabilisce che il soggetto passivo possa esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto. In precedenza, il termine era molto più stringente, essendo legato alla dichiarazione dell'anno stesso in cui il diritto era maturato.
Parallelamente, viene esteso anche il termine per l'annotazione delle fatture di acquisto nei registri contabili, che potrà ora essere effettuata entro la stessa scadenza, ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione del secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.
Per comprendere la portata del cambiamento, è utile fare un esempio pratico. Se una fattura viene ricevuta nell'anno 2025 ma, per qualsiasi ragione, non viene annotata tempestivamente, la nuova normativa consente di recuperare la detrazione nella dichiarazione IVA del 2027 (secondo anno successivo al 2025), a patto che l'annotazione avvenga entro il termine di presentazione di quella dichiarazione, fissato al 30 aprile 2027.
Questa estensione dei tempi riduce significativamente il rischio, per le imprese, di perdere il diritto alla detrazione, trasformando l'IVA in un costo effettivo a proprio carico. Si tratta di un ritorno a una disciplina più flessibile, simile a quella in vigore fino al 2016, che era stata poi ristretta.
L'assenza di un periodo transitorio, tuttavia, potrebbe generare alcune incertezze applicative per le operazioni a cavallo della data di entrata in vigore del decreto, fissata al 12 agosto 2026, tanto che si attendono chiarimenti ufficiali dall'Agenzia delle Entrate per fugare ogni dubbio interpretativo.
Welfare aziendale: addio al vincolo di convivenza per gli "altri familiari"
Un'altra importante novità introdotta dal decreto Omnibus riguarda il perimetro dei soggetti che possono beneficiare delle misure di welfare aziendale e dei fringe benefit. L'intervento normativo, che modifica l'articolo 12 del TUIR, ha eliminato il requisito della convivenza per gli "altri familiari", ovvero fratelli, sorelle, suoceri, generi e nuore, ai fini dell'accesso a tali agevolazioni fiscali.
La modifica ha lo scopo di correggere una svista normativa che, a seguito di precedenti interventi, rischiava di penalizzare ingiustamente i lavoratori e i datori di lavoro, creando un cortocircuito interpretativo. La convivenza, o la percezione di assegni alimentari non giudiziali, rimane invece un requisito obbligatorio solo nei casi in cui la normativa richieda espressamente che il familiare sia fiscalmente a carico, cioè entro i noti limiti di reddito.
Auto aziendali: maggiorazione del fringe benefit per i veicoli più vecchi
Il decreto Omnibus incide anche sul calcolo del fringe benefit per le auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti. L'articolo 2 introduce un meccanismo che lega l'imponibile fiscale e contributivo all'anzianità del veicolo. L'obiettivo dichiarato del legislatore è quello di incentivare il rinnovo del parco auto aziendale e favorire la sostituzione dei mezzi più inquinanti. A partire dal periodo d'imposta 2026, infatti, per i veicoli immatricolati da più di cinque anni, il valore del fringe benefit calcolato secondo le tabelle ACI viene incrementato del 50%.
Questo meccanismo si applica a prescindere dal tipo di alimentazione del veicolo (elettrico, ibrido plug-in, benzina o diesel) e la maggiorazione scatta dal 1° gennaio dell'anno successivo al quinto anno dalla prima immatricolazione.
L'innovazione non riguarda solo l'anzianità. Il decreto prevede anche una maggiorazione del 5% per gli accessori e gli allestimenti che non sono espressamente valorizzati nelle tabelle ACI, un tentativo di avvicinare il valore fiscale del bene al vantaggio effettivo goduto dal lavoratore. Le nuove regole richiedono alle aziende una mappatura più attenta delle proprie flotte, per monitorare con precisione le date di immatricolazione dei veicoli e calcolare correttamente l'eventuale maggiorazione.
La riassegnazione di un veicolo a un diverso dipendente, peraltro, non azzera il conteggio degli anni ai fini della maggiorazione, che rimane legata alla vita del mezzo.
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