Malattia e telecamere, il Comune di Curtarolo multato dal Garante privacy

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Redazione Interno Redazione Interno   -   Una dipendente comunale, assente dal lavoro per malattia, fu colta in flagrante mentre pranzava in un ristorante, al di fuori degli orari di reperibilità che il certificato medico imponeva. Quel filmato, frutto del sistema di videosorveglianza del municipio, divenne la prova regina per l’amministrazione, che decise di licenziarla in tronco con l’accusa di assenteismo. Un caso apparentemente lineare, che però si è capovolto diventando un boomerang giudiziario per il Comune di Curtarolo, nell’Alta Padovana, sanzionato dal Garante per la protezione dei dati personali con una multa da quindicimila euro. L’autorità, esaminando il reclamo della lavoratrice, ha infatti stabilito che l’ente ha operato un “trattamento illecito dei dati personali”, violando palesemente le norme a tutela della privacy.

Il confine sottile tra controllo e abuso

La vicenda, che ha trasformato una questione di presunta irregolarità lavorativa in una delicata vertenza in materia di diritti fondamentali, ruota attorno all’uso legittimo degli strumenti di controllo. Le telecamere, installate per garantire la sicurezza dei locali e delle persone, hanno registrato i movimenti della donna, cogliendone alcuni ritenuti incongrui con il suo stato di malattia. Tali riprese, però, sono state successivamente utilizzate per un fine del tutto differente e non previsto, ovvero per condurre un’indagine disciplinare sul comportamento della dipendente. È proprio questa deviazione di scopo, questo scarto tra la finalità dichiarata della raccolta immagini e il suo utilizzo concreto, a costituire il cuore della violazione accertata dal Garante. Il trattamento dei dati, come sottolineato nella decisione, ha varcato i limiti posti dalla legge, configurando un illecito che ha finito per compromettere l’intera procedura di licenziamento.

La protezione dei dati non è un ostacolo

Al di là della sanzione pecuniaria, la pronuncia dell’autorità ribadisce un principio cardine, spesso trascurato nell’ambito dei rapporti di lavoro: la sorveglianza, per quanto legittima in certi contesti, non può trasformarsi in uno strumento di monitoraggio indiscriminato della vita privata degli individui, neppure quando si sospettino irregolarità. Il fatto che la dipendente sia stata ripresa mentre consumava un pasto al ristorante, un’attività di per sé compatibile con uno stato di malattia che non richieda l’obbligo di permanenza a casa, ha reso ancor più evidente la sproporzione del mezzo investigativo adottato. L’amministrazione, nel voler perseguire un comportamento ritenuto scorretto, ha finito per invalidare la propria azione commettendo un illecito di segno opposto, più grave perché attenta a un diritto espressamente tutelato dalla Costituzione e dal regolamento europeo.

Un precedente per il pubblico impiego

La multa comminata al Comune veneto rappresenta un monito significativo, soprattutto per il settore della pubblica amministrazione, dove il corretto trattamento dei dati personali deve essere osservato con scrupolo particolare. L’episodio dimostra come le indagini interne, pur necessarie in presenza di sospetti fondati, debbano essere condotte nel rigoroso rispetto delle procedure e delle garanzie previste, senza lasciare spazio a iniziative arbitrarie o a un utilizzo distorto di strumenti tecnologici. La sentenza del Garante, in definitiva, delinea un confine netto: il diritto del datore di lavoro a verificare l’adempimento della prestazione lavorativa non può mai tradursi in una lesione della sfera privata del dipendente, il cui diritto alla riservatezza rimane un baluardo inviolabile, persino di fronte a presunti abusi.

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